IL LAVORO E I DIRITTI DEI LAVORATORI

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ART.1: il principio lavorista

ART. 4: riconoscimento del diritto al lavoro

ART. 35: la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

ART 36: la dignità del cittadino lavoratore

ART. 37: Tutela della donna lavoratrice e del minore

ART. 38: assistenza sociale al cittadino inabile

ART. 39: libertà sindacale

ART 40: diritto di sciopero

LO STATUTO DEI LAVORATORI

L. n. 300/1970

risposta al clima di forte mobilitazione e richiesta di cambiamento del mercato del lavoro che, fin dagli anni sessanta si era diffuso in Europa e in Italia.

fonte normativa centrale del sistema di tutela della libertà, della privacy, della salute, della dignità, della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le prime organizzazioni sindacali nacquero in Gran Bretagna nel corso del XIX secolo.

In Italia le prime organizzazioni, con lo scopo di fornire sostegno ai propri aderenti, si diffusero in alcune regioni (Lombardia, Piemonte e Liguria) e presero il nome di associazioni di mutuo soccorso, che alla fine del secolo si trasformarono in associazioni con finalità sindacali e stipularono i primi accordi a tutela dei lavoratori.

Con l'avvento del regime fascista (1922) le libere organizzazioni dei lavoratori furono sciolte e furono istituite le corporazioni per i lavoratori e i datori di lavoro.

Dopo la previsione dei sindacati, attuata dalla Costituzione (1948), tra gli anni cinquanta e sessanta le organizzazioni sindacali trovarono ampio riconoscimento.

Cgil: Confederazione generale italiana del lavoro; Cisl: Confederazione italiana dei sindacati de lavoratori; Uil: Unione italiana del lavoro.

Anche i datori di lavoro, a tutela dei loro interessi, si associarono in organizzazioni sindacali, dando origine in particolare a: Confindustria (Confederazione generale dell'industria italiana); Confcommercio (Confederazione generale del commercio e del turismo) ; Confagricoltura (Confederazione generale dell'agricoltura italiana).

ruoli:

rappresentare e promuovere gli interessi dei lavoratori

stipulare contratti collettivi di lavoro

LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'elaborazione di un testo unico (raccolta di norme giuridiche relative a un determinato settore) sulla sicurezza sul lavoro, contemplata dalla legge di riforma del sistema sanitario del 1978, è rimasta a lungo disattesa, per giungere a compimento solo dopo trent'anni dalla sua previsione.

Oggi la materia è regolata dal TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D. Lgs. n. 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n. 106/ 2009) che si estende a tutti i lavoratori e lavoratrici e si applica a tutti i settori, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

L'obbligo di sicurezza incombe principalmente sul datore di lavoro, ma anche sui suoi collaboratori (es. dirigenti), sui lavoratori e i loro rappresentanti che sono chiamati a collaborare attivamente per realizzare un efficace sistema di gestione delle attività di prevenzione e protezione dei rischi.

E' previsto che il datore di lavoro compia una VALUTAZIONE DEI RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che devono essere contenuti in un documento, periodicamente aggiornato, nel quale sono elencati criteri e misure da adottare con le relative modalità di applicazione, a cui deve far seguito la programmazione della prevenzione (es. informazione e formazione dei lavoratori).

Il mancato rispetto dell'obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti, comporta:

RESPONSABILITA' PENALE, nell'ipotesi in cui, a causa dell'inosservanza degli obblighi di sicurezza, si verifichino eventi che prevedano applicazione di norme di diritto penale con sanzioni, come la reclusione o l'arresto.

RESPONSABILITA' CIVILE, qualora il datore di lavoro non adempia l'obbligo di assicurare il lavoratore presso l'assicurazione sociale gestita dall'INAIL, e si verifichino eventi lesivi della persona, è tenuto a risarcirne il danno

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, nel caso di inosservanza di obblighi puniti con sanzioni pecuniaria amministrative.