IMPRENDITORE E IMPRESA

L'ATTIVITà IMPRENDITORIALE

DEFINIZIONE ART 2082

DEFINIZIONE IMPRESA

NO SOGGETTO

NO OGGETTO DI DIRITTI

UNCAMENTE ORGANIZZAZIONE FATTORI PRODUTTIVI

ECONOMICA

ATTI PREORDINATI AL CONSEGUIMENTO

CREAZIONE NUOVA RICCHEZZA

MERO GODIMENTO

ORGANIZZATA

COMPLESSO DI BENI E PERSONE

ASPETTO DINAMICO CREAZIONE RICHEZZA

ESEMPIO NO IMPRENDITORE CASE LOCAZIONE

ESERCITATA PROFESSIONALMENTE

ATTIVITà ABITUALE

FINE DI LUCRO

COPERTURA COSTI/RICAVI

OBIETTIVA ECONOMICITà

STABILE E PREORDINATA

AVENTE COME FINE PRODUZIONE O SCAMBIO BENI E SERVIZI

ESERCITATA IN NOME PROPRIO

SPENDITA/IDENTIFICAZIONE

RISCHIO IMPRENDITORIALE

ESCLUSIONE LIBERI PROFESSIONISTI

NO ARTISTI E INVENTORI

NO RISCHIO LAVORATORE

SI MEDICO CHE GESTISCE CASA DI CURA

CRITERI CLASSIFICAZIONE

QUALITATIVO

ATTIVITà ESERCITATA AGRICOLO\COMMERCILE

QUANTITATIVO

DIMENSIONI PICCOLO\GRANDE

PREVALENTEMENTE LAVORO PROPRIO

PERSONALE

NUMERO SOGGETTI

INDIVIDUALE IMPRENDITORE COLLETTIVO SOCIETà

IMPRENDITORE AGRICOLO

ATTI AGRICOLE ESSENZIALI

COLTIVAZIONE /SELVICOLTURA\ALLEVAMENTO

ATTI CONNESSE

MANIPOLAZIONE\CONSERVAZIONE \COMMERCIALIZZAZIONE

NO TENUTA SCRITTURE CONTABILI

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE FINE DICHIARATIVO

NON ASSOGGETTIBILITà FALLIMENTO

IMPRENDITORE ITTICO

ASSOGGETTABILE IMPRENDITORE AGRICOLO

IMPRENDITORE COMMERCIALE

2195

r

Articolo 2195. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;3) un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;4) un’attività bancaria o assicurativa;5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200).

ATTIVITà DIRETTA PRODUZIONE /TRASFORMAZIONE

CIRCOLAZIONE E DISTRIBUZIONE BENI

TRASPORTO TERRA/ ACQUA /MARE

ATT. BANCARIA/ASSICURATIVA

AGENTE DI COMMERCIO/MEDIATORE /AG.PUBBLICITARIO

IMPRESA FAMILIARE/CONIUGALE

GESTITE DA ENTRMBI E DOPO IL MATRIMONIO

PRIMA MATRIMONIO UNO E POI ENTRAMBI

SEMPRE UN SOLO CONIUGE

Ramo principale

IMPRENDITORE

ART 2082

r

E' IMPRENDITORE CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN' ATTIVITà ECONOMICA ORGANIZZATA AL FINE DI PRODUZIONE E DELLO SCAMBIO DI BENI E SERVIZI

Sottoargomento

AUSILIARI

ORGANIZZAZIONE LAVORO

AUSILIARI SUBORDINATI/AUTONOMI /

ESTINTORI

FUNZIONE DIRETTIVA

POTERRI DI GESTIONE

PROCURATORI

RAPPORTO CONTINUATIVO NO PREPOSTI

REGISTRO IMPRESE

REGIM PUBBLICITARIO IMPRESE ED INDIVIDUALI

SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITà

SCRITTURE CONTABILI

LIBRO GIORNALE

CRONOLOGICITà

IMMEDIATEZZA

LIBRO DEGLI INVENTARI

INIZIO ATTIVITà

OGNI ANNO BILANCIO PROFITTI E PERDITE

CONSERVAZIONE 10 ANNI FATTURE CORRISPONDENZA

CAPACITà ESERCITARE IMPRESA

CONCRETO ED EFFETTIVO SVOLGIMENTO

ISCRIZIONE REGISTRO EFFICACIA DICHIARATIVA