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von claudia salina Vor 2 Jahren

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BULLISMO E CYBERBULLISMO ASPETTO LEGALE

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni che comportano gravi conseguenze legali e civili. Esistono diverse tipologie di danno che possono derivare da questi comportamenti, tra cui il danno morale per le sofferenze fisiche o psicologiche, il danno biologico per l'

BULLISMO E CYBERBULLISMO                     ASPETTO LEGALE

1. (...) chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde - o avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

BULLISMO E CYBERBULLISMO ASPETTO LEGALE

5 REVENGE PORN

il sexting secondario, consiste nella diffusione di immagini o testi sessualmente espliciti e nella messa in disponibilità di questi a terzi.
Diffusione di materiale pornografico può subire a seconda della gravità dell'atto condanne molto gravi anche fino a 12 anni di carcere e al pagamento di una multa fino a 240.000 euro ( art 600 ter cp)

4 SEXTING ( art 612 ter cp)

consiste nell’invio da parte dello stesso autore di immagini o testi espliciti a un altro soggetto;
CARATTERI la fiducia tradita: nella maggior parte dei casi, chi produce ed invia contenuti sessualmente espliciti ripone fiducia nel destinatario, credendo inoltre alla motivazione originaria della richiesta (es. prova d’amore richiesta all’interno di una relazione sentimentale); la pervasività di diffusione dei contenuti: in pochi secondi ed attraverso un solo click un contenuto può essere condiviso o diffuso ad un numero esponenziale di persone e piattaforme differenti. Diventa “virale”; la persistenza del fenomeno: il materiale pubblicato in Rete vi può permanere anche per molto tempo e potrebbe non essere mai definitivamente rimosso. Un contenuto ricevuto, infatti, può essere salvato, a sua volta re-inoltrato oppure condiviso su piattaforme diverse da quelle originarie e/o in epoche successive.

L. 71/2017

1) Definizione di cyberbullismo 2) Ruolo della scuola 3) Ciascun minore ultraquattordicenne o un suo genitore può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se questo non vi provvede si potrà rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali 4) Procedura di ammonimento 5) Ruolo dei servizi territoriali

8 RESPONSABILITA' CIVILE

RISARCIMENTO DEL DANNO danno morale - come danno per le sofferenze fisiche o morali danno biologico - come danno all'integrità fisica e psichica danno esistenziale - come danno alla qualità della vita danno patrimoniale - come ad es spese mediche
PER I GENITORI
Responsabilità dei genitori Se ricorrono le due condizioni, il minore risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni. Se invece non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l’evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta “culpa in educando”, così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c’è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale. Se i genitori riescono fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall’obbligo di risarcire il danno causato dal figlio. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa: di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l’altro alle condizioni economiche della famiglia e all’ambiente sociale a cui appartiene), di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta, di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa. Qui va precisato che una condotta come ad esempio il cyber-bullismo, per sua definizione reiterata, difficilmente sarebbe considerata fatto repentino e imprevedibile, in virtù del quale si possa riconoscere l’esonero di responsabilità del genitore.

7 RESPONSABILITA' PENALE

Per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario: che abbia almeno compiuto 14 anni; che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici)

6 CONSEGUENZE GIURIDICHE PENALI E CIVILI

3 DIFFERENZA

2 CYBERBULLISMO

CARATTERISTICHE
L’impatto: la diffusione di materiale tramite internet è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti (anche se la situazione migliora, video e immagini potrebbero restare online). La possibile anonimità: chi offende online potrebbe tentare di rimanere nascosto dietro un nickname e cercare di non essere identificabile. L’assenza di confini spaziali: il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali e privando l’individuo dei suoi spazi-rifugio (la vittima può essere raggiungibile anche a casa). L’assenza di limiti temporali: il cyberbullismo può avvenire a ogni ora del giorno e della notte. L’assenza di empatia: non vedendo le reazioni della sua vittima alle sue aggressioni, il cyberbullo non è mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e questo ostacola ancor di più la possibilità per lui di provare empatia - o rimorso a posteriori -, per ciò che ha fatto, se non viene aiutato ad esserne consapevole da un amico, da un insegnante o da altri.
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo ( L.71/2017)
I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo e cyberbullismo commettono reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono: percosse (art. 581), danneggiamento (art. 635), furto ( art 624) lesione personale (art. 582), diffamazione (art. 595) * violenza privata (art. 610), minaccia (art. 612), in caso di aggravante (art. 339) la detenzione può arrivare fino a 15 anni di detenzione estorsione ( art. 629), sostituzione di persona (art. 494), frode informatica( art. 640 ter), Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

1 BULLISMO

Azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni