por maurizio castellano hace 10 años
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E' invalsa la prassi di stipulare un accordo tra Stato di invio e Stato di soggiorno denominato SOFA ( Status of Force Agreement)
Per quanto riguarda l'Italia uno dei SOFA più importanti è la Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 tra gli Stati membri della NATO relativa allo status delle Forze Armate
La convenzione non trova applicazione quando le Forze Nato non sono schierate in Stati non membri, tranne che siano stipulati accordi ad hoc
Giurisdizione civile
Giurisdizione penale
Giurisdizione concorrente tra Stato d'invio e Stato di soggiorno
Stato di soggiorno
Esercita la propria giurisdizione in tutti quei casi che non ricadono nella Sicurezza dello Stato di origine
Stato d'invio
Esercita la propria giurisdizione penale e disciplinare sui membri della forza soggetti alla sua legge militare
In caso di concorso di giurisdizione le autorità dello Stato d'invio hanno la giurisdizione prioritaria. Lo Stato d'invio può decidere di non esercitare la sua giurisdizione
Giurisdizione esclusiva relativamente ai reati co la sicurezza dello Stato d'origine (tradimenti, sabotaggio, spionaggio) che non ricadono sotto la giurisdizione dello Stato di soggiorno
Regolamentazione di aspetti quali i visti, passaporti, la patente di guida, l'uso dell'uniforme e degli abiti civili e il porto delle armi
Rispetto delle leggi dello Stato territoriale
Si applica al personale militare e a quello civile al seguito del contingente militare stanzionato in territorio altrui
La rinunica della giurisdizione dello Stato territoriale riguarda fatti interni al contingente stesso: disciplina del contingente