I DIRITTI DEI LAVORATORI
ARTICOLO 4
RICONOSCE A TUTTI IL DIRITTO AL LAVORO
IL LAVORO E' UN DOVERE CHE IL CITTADINO DEVE SVOLGERE
ARTICOLO 40
I LAVORATORI HANNO DIRITTO ALLO SCIOPERO. IL DIRITTO DI SCIOPERO REGOLATO DALLA LEGGE DELLO STATO
ARTICOLO 39
L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE E' LIBERA
ARTICOLO 38
OGNI CITTADINO INABILE AL LAVORO E SENZA MEZZI NECESSARI PER VIVERE, HA DIRITTO AL MANTENIMENTO E ALL'ASSISTENZA SOCIALE.
ARTICOLO 1
REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO
ARTICOLO 35
CURA LA FORMAZIONE E LA CRESCITA PROFESSIONALE DEI LAVORATORI.
PROMUOVE E FAVORISCE GLI ACCORDI INTERNAZIONALI PER MIGLIORARE I DIRITTI DEL LAVORO.
RICONOSCE LA LIBERTÀ DI EMIGRAZIONE E TUTELA IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO
ARTICOLO 36
IL LAVORATORE HA DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE
LA DURATA MASSIMA DELLA GIORNATA LAVORATIVA È STABILITA DALLA LEGGE.
IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE E A FERIE ANNUALI RETRIBUITE
ARTICOLO 37
LA DONNA LAVORATRICE HA GLI STESSI DIRITTI E LE STESSE RETRIBUZIONI CHE SPETTANO AL LAVORATORE.
LE CONDIZIONI DI LAVORO DEVONO CONSENTIRE DI SVOLGERE LA SUA FUNZIONE E ASSICURARE PROTEZIONE
LA REPUBBLICA TUTELA IL LAVORO DEI MINORI