LA NORMA GIURIDICA E LE FONTI DEL DIRITTO
LA DEFINIZIONE
CONCETTO: Regola di condotta imposta dallo Stato, che stabilisce diritti e doveri per le persone. La sua violazione può comportare l'applicazione di sanzioni legali.
SCOPO: Mantenere l'ordine pubblico.
Regolare i comportamenti dei cittadini.
Proteggere i diritti fondamentali e l'equità tra le persone.
LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA NORMA GIURIDICA
IMPERATIVITA'
La norma impone obblighi o divieti che devono essere rispettati
È vincolante e obbligatoria, non opzionale. In caso di violazione, la norma può essere fatta rispettare dallo Stato attraverso sanzioni.
GENERALITA'
La norma si applica a tutti coloro che rientrano nelle sue condizioni (generalità dei destinatari).
Non è rivolta a singole persone, ma a situazioni astratte.
ASTRATTEZZA
La norma è indipendente da singole situazioni concrete; descrive comportamenti e situazioni generali.
COERCIBILITA'
Lo Stato garantisce l'applicazione della norma attraverso l'uso della forza pubblica (nel caso di violazione), inclusa la possibilità di sanzionare chi non la rispetta.
LA STRUTTURA DELLA NORMA GIURIDICA
IPOTESI: Situazione o condizione che si verifica.
DISPOSITIVO: Prescrizione o comportamento che la norma impone.
SANZIONE: Conseguenza legale prevista in caso di violazione della norma.
LE TIPOLOGIE DI NORME GIURIDICHE
NORME DI COMPORTAMENTO: Definiscono cosa è permesso, vietato o obbligatorio.
NORME DI CONDOTTA: Regolano la vita sociale (es. contratti, diritti e doveri).
NORME SANZIONATORIE: Determinano la punizione per chi infrange la norma.
NORME IMPERATIVE: Non possono essere derogate dalle parti.
NORME DISPOSITIVE: Possono essere modificate dalle parti coinvolte.
L'EVOLUZIONE DELLA NORMA GIURIDICA
MODIFICHE E ABROGAZIONI: Una norma giuridica può essere modificata o abrogata per rispondere ai cambiamenti sociali, economici, culturali e tecnologici.
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE: L'interpretazione giuridica evolve con il passare del tempo, soprattutto per rispondere a nuove problematiche legali non previste dalla legge.
PRINCIPIO DI ADEGUAMENTO DEL DIRITTO: Le norme giuridiche devono evolvere per restare in sintonia con i cambiamenti sociali e le nuove esigenze della collettività.
L'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA
LETTERALE: Interpretazione basata sul testo della norma.
TELEOLOGICA: Interpretazione che considera lo scopo della norma.
STORICA: Interpretazione che guarda al contesto storico in cui la norma è stata creata.
LE FONTI DEL DIRITTO
LEGGE: Norme emanate da autorità legislative (parlamento, governo).
COSTITUZIONE: È la fonte fondamentale, che stabilisce i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e i diritti e doveri dei cittadini.
USI E CONSUETUDINI: Pratiche e tradizioni accettate.
GIURISPRUDENZA: Interpretazione delle norme da parte dei giudici.
DOTTRINA: Opinioni degli studiosi del diritto.
TRATTATI INTERNAZIONALI: Accordi tra Stati che producono effetti normativi all'interno di ciascuno di essi.