cap 8 La sospensione del rapporto di lavoro

Principi generali

Cause sospensive che attengono alla sfera del lavoratore

Impossibilità sopravvenuta della prestazione(infortunio,malattia, maternità)

Iniziativa del lavoratore (sciopero)

Assolvimento di obblighi giuridici (servizio militare)

Cause sospensiveche attengono alla sfera dell'impresa

Triplice tutela a favore del lavoratore

Garanzia di conservazione del posto di lavoro per un certo periodo di tempo dai contratti collettivi, degli usi o secondo equità

Garanzia di un trattamento economico di carattere previdenziale e retributivo

Diritto alla computabilità nell'anzianità di servizio dei periodi di assenza dal lavoro dovuto a una delle cause protette.

commutabilità=calcolo

Infortunio e malattia

Rientrano come cause di sospensione del rapporto di lavoro

Determinano una incapacità lavorativa

La conservazione del posto di lavoro fu inizialmente riconosciuta ai soli impiegati della legge relativa al contratto di impiego privato

Garanzia di carattere economico

Distinzione tra

retribuzione

spetta impiegati

È a carico del datore di lavoro

È integrale per un periodo e parziale successivamente

indennità

indennità

spetta agli operai

È a carico dell'Inps (malattia) o dell'Inail (infortunio)

distinzione tra

infortunio

lesione originata in occasione di lavoro da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi permanentemente o temporaneamente la capacità lavorativa in maniera assoluta o parziale

malattia

evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa. La causa non è violenta ma lenta e progressiva

È pari al 60% della retribuzione normale

decorre dal terzo o quarto giorno di sospensione

Periodo di carenza

Previsti dai contratti collettivi

È a carico dei datori di lavoro che devono corrispondere la retribuzione relativa ai primi tre giorni di assenza per malattia o per infortunio

Il lavoratore deve trasmettere entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia al datore di lavoro

Maternità e congedi parentali

Art 2110 c.c.

Riguardano la maternità della lavoratrice

Divieto di licenziamento e di adibizione a qualsiasi attività lavorativa

Congedo di maternità

Astensione dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi

Da diritto alle lavoratrici alla conservazione del posto di lavoro

Dalla possibilità di rientrare nella stessa unità produttiva dorarono occupate all'inizio del periodo di gravidanzae di restarvi fino al compimento di un anno di età del bambino

art22 dlgs 151

Stabilisce il trattamento economico normativo applicabile in relazione al congedo di maternità

Corresponsione in favore delle lavoratrici di un'indennità giornaliera di carattere previdenziale pari all'80% della sua retribuzione

Concerto di paternità

Nel caso di morte o di infermità della madre, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità successiva al parto che sarebbe spettato alla lavoratrice

Stessa disciplina economica normativa applicabile al concetto di maternità

Stessa protezione contro il licenziamento spettante alla lavoratrice in congedo di maternità

Astensione facoltativa

Dopo il periodio di astensione obbligatoria

Diritto a un ulteriore periodo semestrale di assenza dal lavoro

Ciascun genitore ha diritto di fruire del congedo parentale

Nei primi otto anni di vita del figlio

Per un periodo massimo di 10 mesi

Nel caso di cura di un figlio ammalato

i genitori possono sospendere il rapporto di lavoro

Necessita di certificazione rilasciata da un medico del servizio sanitario nazionale

Età del bambino non superiore a tre anni

Sei il bambino ha l'età dai tre ai gli otto anni possibilità di assentarsi per cinque giorni lavorativi all'anno

Servizio militare

Non è stata riconosciuta nessuna garanzia di carattere economico

Diritto a mantenere la posizione di lavoro

Congedi familiari e formativi

Diritto a un permesso retribuito di tre giorni all'anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro secondo grado o del convivente

Possibilità di richiedere un periodo di congedo non retribuito di durata non superiore a due anni

È riconosciuta la sola garanzia di conservazione del posto di lavoro

Congedo per la formazione

Possono avvalersi lavoratori con almeno cinque anni di anzianità di servizio

Periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato nell'arco dell'intera vita lavorativa