CARATTERI DELLE NORME GIURIDICHE
POSITIVE: ESISTONO IN UN DETERMINATO MOMENTO IN UN DETERMINATO STATO
ASTRATTE: DESCRIVONO UN CASO TEORICO, UN FATTO IPOTETICO
CHIUNQUE COMPIE UN FURTO SARA' PUNITO: SI RIFERISCE A UN FATTO IPOTETICO SENZA DETTAGLI
OBBLIGATORIE: DEVONO ESSERE RISPETTATE,
NON POSSONO ESSERE DISATTESE
COATTIVE: PREVEDONO UNA SANZIONE PER COLORO CHE LE INFRANGONO
IN CASO DI VIOLAZIONE SI E' COSTRETTI AD UNA DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE
GENERALI: VALGONO PER TUTTI COLORO CHE SONO MENZIONATI NEL TESTO DELLA LEGGE
VALGONO PER TUTTI SENZA ECCEZIONI.
A VOLTE SI RIFERISCONO AD UNA SPECIFICA CATEGORIA, PER ESEMPIO GLI AUTOMOBILISTI O GLI IMPRENDITORI
ESTERIORI: RIGUARDANO LE AZIONE E NON I PENSIERI O I DESIDERI
SI PUNISCE IL FURTO DI UN GIOIELLO E NON IL DESIDERIO DI RUBARLO
IRRETROATTIVE: HANNO VALORE PER IL FUTURO E NON PER I FATTI AVVENUTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA.
SE OGGI ENTRA IN VIGORE L'OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA, NON SARA' PUNITO CHI NON LA INDOSSAVA IERI.
BILATERALI: UNA NORMA CREA UN RAPPORTO GIURIDICO TRA DUE SOGGETTI
DIRITTO= SOGGETTO ATTIVO
LO STUDENTE HA DIRITTO ALLO STUDIO
DOVERE= SOGGETTO PASSIVO
LO STATO HA IL DOVERE DI GARANTIRLO