I "diritti di libertà"
Video sulla "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo"
I diritti umani sono:
Universali, perché appartengono a ogni essere umano senza distinzioni di nessun tipo
Fondamentali, perché corrispondono ai bisogni essenziali dell'individuo
Inviolabili, perché nessuno può limitarli o negarli
Indisponibili, perché non vi si può rinunciare neanche volendo
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU è una convenzione internazionale redatta e adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa. Quest'organismo è nato all'indomani della seconda guerra mondiale per la difesa della democrazia e dei diritti umani. Nel 1950 il Consiglio d'Europa approva la CEDU. La Convenzione ( oggi i Paesi aderenti sono 46) richiama i principi della Dichiarazione Universale e istituisce la Corte europea dei diritti dell'uomo con sede a Strasburgo. La Corte è un tribunale a cui possono rivolgersi le persone che ritengono che uno dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione abbia violato i suoi diritti fondamentali . Quando i giudici accertano che uno Stato ha violato delle norme della Convenzione , emettono nei suoi confronti una sentenza di condanna, obbligandolo a risarcire il danno provocato.
aLa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Art. 13: la libertà personale
La libertà personale, è un diritto inviolabile dell'uomo, è condizione per poter godere di qualsiasi altra libertà, nasce con con la persona, pertanto lo Stato non la concede, ma la riconosce. La libertà personale va intesa:come LIBERTA 'FISICA, cioè come il diritto di ogni persona a non subire limitazioni alle sue azioni o ai suoi movimenti;come LIBERTA' MORALE, cioè come il diritto del singolo all'integrità della propria coscienza, che non deve essere condizionata da minacce o intimidazioni.La Costituzione stabilisce alcuni PRINCIPI per regolare i casi e i modi in cui è possibile limitare la libertà personale .Questi principi sono: IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI GIURISDIZIONE, per cui solo i giudici possono adottare misure restrittive della libertà personale: nessun altro soggetto o organo dello STATO può ordinare l'arresto di una persona ;IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE, in base al quale solo i giudici possono adottare misure misure restrittive della libertà personale solo nei casi e nei modi previsti da apposite leggi: solo le leggi del Parlamento, possono contenere misure per limitare la libertà personale e le leggi a propria volta devono rispettare le regole contenute nella Costituzione;L'OBBLIGO DI MOTIVARE LE SENTENZE, secondo cui i giudici devono spiegare le ragioni che hanno portato a valutare i fatti in un certo modo e ad applicare le leggi che privano un individuo della libertà.
Art. 14: la libertà di domicilio
Per domicilio si intende qualsiasi luogo in cui una persona trascorre la propria vita privata e professionale, escludendo la presenza di estranei. Il domicilio è un ambiente privilegiato, in cui il singolo esercita pienamente la sua libertà, per tale ragione è considerato inviolabile. Le garanzie previste sono analoghe a quelle previste per la libertà personale: riserva di giurisdizione, riserva di legge e obbligo di motivazione delle sentenze.Le limitazioni alla libertà di domicilio sono ISPEZIONI, PERQUISIZIONI E SEQUESTRI disposte dal giudice per motivi di sanità: quando per tutelare la salute pubblica è necessario verificare le condizioni igieniche di un'abitazione o di un posto di lavoro;motivi di incolumità pubblica : quando è necessario accertare le condizioni di sicurezza di un luogo di lavoro o di un luogo aperto al pubblico;motivi economici e fiscali: quando è necessario verificare il rispetto della legge o il regolare adempimento degli obblighi tributari
Art.15 : la libertà di corrispondenza e di comunicazione
La Costituzione tutela la segretezza di ogni forma di corrispondenza (scritta, telegrafica, ecc...) e di comunicazione ( telefonica, informatica, telematica) per consentire ad ogni persona di trasmettere il proprio pensiero solo a chi desidera, senza che estranei possano venirne a conoscenza. La loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Questa libertà è espressione del più ampio diritto alla riservatezza, che è il diritto di ciascuno a non subire interferenze nell'ambito della propria sfera privata ( la cosiddetta PRIVACY). A tal proposito nel 1996 è stata istituita l'AUTORITA' GARANTE per la protezione dei dati personali, un organismo che ha il compito di tutelare le persone rispetto al trattamento dei dati personali
Art. 16: la libertà di circolazione e di soggiorno
La Costituzione riconosce la libertà di circolare sul territorio nazionale ai soli cittadini italiani e ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. Questa libertà può subire limitazioni esclusivamente per motivi di sanità e di sicurezza pubblica , per esempio nel caso ci siano soggetti portatori di malattie contagiose o individui socialmente pericolosi ( trafficanti, membri di organizzazioni criminali
Art . 17 e 18: la libertà di riunione e di associazione
La Costituzione riconosce il diritto di riunione in tutte le sue manifestazioni: dal corteo all'assemblea, dalla processione alla conferenza, dallo spettacolo al comizio elettorale. Tutte queste riunioni devono svolgersi pacificamente e senz'armi. I cittadini possono riunirsi sia in luoghi privati che pubblici. In quest'ultimo caso gli organizzatori devono darne preavviso alle Autorità di pubblica sicurezza che può vietarle nel caso in cui abbia il sospetto che si possa compromettere la sicurezza e l'incolumità pubblica.Il diritto di associazione si differenzia dal diritto di riunione perché il primo ha carattere stabile e duraturo. Per creare un'associazione non è necessaria nessuna autorizzazione, purché vengano rispettati i limiti della legalità e della non violenza
Art. 19 e 20: la libertà religiosa
Gli articoli 19 e 20 riconoscono a ognuno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa , sia individualmente sia costituendo associazioni religiose. Il riconoscimento di tale diritto configura l'Italia come Stato laico. Uno Stato si definisce laico quando riconosce la libertà di religione e delle confessioni religiose e non esprime preferenze attribuendo ad una di esse la qualifica di religione ufficiale dello Stato; lo Stato si definisce confessionale quando riconosce un culto come sola religione di Stato La libertà religiosa è riconosciuta a tutti coloro che risiedono nel territorio nazionale , sia cittadini, sia stranieri. In virtù di questa libertà le persone possono :manifestare pubblicamente il proprio culto (ad esempio partecipando alle funzioni sacre)non rivelare le proprie convinzioni religiosenon professare alcuna fede religiosa L'unico limite alla libertà religiosa è rappresentato dal buon costume , cioè gli atti di culto non possono consistere in comportamenti contrari al alle regole della decenza comunemente riconosciute
Art.21: la libertà di manifestazione del pensiero
La libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, riveste un ruolo fondamentale in un regime democratico, a nulla varrebbe assicurare le altre libertà costituzionalmente riconosciute (personale, di domicilio, di riunione, di associazione , di religione, se allo stesso tempo non di desse ai cittadini il diritto di esprimere le proprie opinioni, i loro giudizi, le loro valutazioni, in campo politico, culturale, religioso, economico ecc... Tale libertà viene esercitata attraverso una pluralità di mezzi: Internet, la stampa, la televisione , la radio, ma anche volantini, manifesti e spettacoli pubblici; attraverso l'utilizzo di questi strumenti si realizza un aspetto particolare della libertà di manifestazione del pensiero, che è appunto la libertà di informazione. Quest'ultima si compone di tre diritti:il diritto di informare , cioè di diffondere liberamente le notizie. Bisogna essere certi però che le notizie diffuse siano vere, poiché la legge punisce coloro che diffondono notizie false;il diritto di informarsi, cioè il diritto di apprendere le notizie e di scegliere liberamente i canali da cui farlo ( non solo Internet , la televisione , la radio, i giornali ecc..., ma anche "quali" giornali, "quali" televisioni "quali" radio ecc...);il diritto di essere informati, cioè il diritto di chiedere informazioni alle autorità pubbliche e ai mezzi di comunicazione su qualsiasi argomento.Anche la libertà di manifestazione del pensiero incontra dei limiti, posti a tutela della dignità delle persone. Questi limiti sono fissati dall'art.21 , ma anche da altre norme costituzionali, e sono:la riservatezza e l'onorabilità della persona :in base agli art. 2 e 3 della Costituzione, la manifestazione del proprio pensiero non deve ledere la dignità, l'onore e la privacy delle persone;il segreto giudiziario: è vietata la pubblicazione di atti destinati a rimanere segreti per garantire l'efficace andamento dei processi e proteggere la reputazione degli accusati prima della condanna definitiva;il dovere di difendere la patria : se necessario le notizie riguardanti la difesa nazionale possono essere coperte con il segreto militare e quelle necessarie a salvaguardare la Repubblica con il segreto di Stato.