Inclusione sociale nella scuola italiana

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CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI Inclusione sociale e dinamiche interculturaliLaboratorioSi richiede al docente neoassunto la creazione di una mappa concettuale sui punti salienti del processo di inclusione sociale, riguardanti le normative e le tappe significative, che hanno portato all’introduzione, nell’ambiente scolastico, di pratiche, procedure e metodologie inclusive.                                                                   Esperto facilitatore:                                                            Dott.ssa Francesca Buonaiuto

La diversità come valore aggiunto

La centralità dell'alunno

Dalle classi differenziali alla scuola inclusiva

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Sul piano storico e normativo sono diverse le tappe che hanno portato dalle scuole speciali e le classi differenziali degli anni '50 e '60 all'integrazione nelle scuole comuni degli alunni disabili e, infine, all'inclusione di tutti nella scuola di oggi.

Le radici della normativa

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Art. 2

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Già nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 si leggeva di individui a cui spettano gli stessi diritti, senza distinzione alcuna e proprio su questo concetto si basa la scuola inclusiva.Art. 2 - Dichiarazione Universale dei diritti Umani "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione"

Costituzione Italiana

Art. 3

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L'inclusione affonda le proprie radici nell'Articolo 3 della Costituzione Italiana."Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Art. 10

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L'inclusione riguarda anche l'alunno figlio di immigrati, l'alunno di origine straniera, ma che ha tutto il diritto di studiare in Italia, l'alunno che pur vivendo in Italia può incontrare difficoltà linguistiche e culturali. Ecco perché bisogna tener presente l'articolo 10 della Costituzione: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”.

Art. 34

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L'inclusione riguarda anche chi, seppur non avendo svantaggio a livello cognitivo e/o fisico, è svantaggiato a livello socio-economico. La scuola deve essere garantita a tutti gli individui, seppur privi di mezzi, come cita l'Articolo 34 della Costituzione."La scuola è aperta a tutti.L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso."

Area BES

Alunni disabili

Legge 118/1971

Legge 517/1977

Legge quadro 104/1992

La legge 104 sancisce che ai diversamente abili, cioè coloro ai quali è riconosciuta una ridotta capacità di svolgere semplici attività consuete, è garantito il diritto al sostegno

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L'insegnante di sostegno viene introdotto per la prima volta in Italia con la legge 517/1977 (la cosiddetta Legge Falcucci)

Fondamentale per l'inclusione dell'alunno diversamente abile è la predisposizione di un PEI, piano educativo individualizzato

Presso ogni circolo didattico e istituto comprensivo deve essere costituito un gruppo di studio e di lavoro (GLH)

Alunni DSA

Legge 170/2010

Dislessia, Disgrafia, Discalculia, Disortografia

I bambini con DSA non hanno diritto al sostegno, ma in base alla legge 170/2010, a strumenti didattici compensativi e a misure dispensative

Per i bambini con DSA è prevista la stesura di un PDP da parte del tema docente

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Il PDP è un Piano Didattico Personalizzato utile per la continuità scolastica che va condiviso con la famiglia. Il PDP comprende le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le misure di verifica e valutazione, tutto sulla base dello specifico disturbo dell'alunno.

Alunni ADHD

Disturbo di Deficit dell'attenzione e/o iperattività che rientra a tutti gli effetti nei BES. In presenza di diagnosi certificata, il consiglio di classe può, ma non è obbligato, redigere un PDP

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

Direttiva MIUR 27/12/2012

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La direttiva del 27/2012 e la successiva Circolare Ministeriale 8 del 6/03/2013 segnalano le varie categorie di BES, ma per le categorie prive di diagnosi medica assegnano la competenza per l’individuazione ai Consigli di Classe, senza fornire criteri univoci di individuazione. 

C.M. 8 del 6/03/2013

Rientrano nei BES quegli alunni che a causa di contesti familiari particolari, condizioni economiche difficili o diversità linguistiche e culturali, sono bisognosi di una speciale attenzione per portare a termine il loro percorso formativo

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In tal senso sono considerati BES:Figli di stranieriFigli di separati/divorziatiFigli di carceratiAlunni con scarse risorse economiche

Per questa categoria di BES il team docente può decidere, laddove lo reputi utile o necessario, redigere un PDP