LA COSTITUZIONE ITALIANA 1°GENNAIO 1948
COMPOSIZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI (da art. 1 ad art. 12)
Art. 1L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.Art. 2La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.Art. 3Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.Art. 4La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.Art. 5La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.Art. 6La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.Art.7Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionaleArt. 8Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.Art. 9La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.Art. 10L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Art. 11L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.Art. 12La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
DIRITTI E DOVERE DEI CITTADINI (da art. 13 ad art. 54)
Libertà individuali: dall'art. 13 all'art. 16Libertà collettive: dall'art. 17 all'art. 21Principi e limiti dell'uso legittimo della forza: dall'art. 22 all'art. 28Tutela della famiglia: dall'art. 29 all'art. 31Tutela della salute art. 32Libertà di insegnamento e diritto allo studio: articoli 33 e 34Rapporti economici
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (dall'art. 55 all'art. 139)
Parlamento: dall'art. 55 all'art. 82Presidente della Repubblica: dall'art. 83 all'art. 91Governo: dall'art. 92 all'art. 100Magistratura: dall'art. 101 all'art. 113Le regioni, le provincie e i comuni: dall'art. 114 al 133Garanzie Costituzionali: dall'art. 134 all'art. 139
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PARLAMENTO
POTERE LEGISLATIVO
GOVERNO
POTERE ESECUTIVO
MAGISTRATURA
POTERE GIUDIZIARIO
CARATTERISTICHE
VOTATA
SCRITTA
RIGIDA
LUNGA
PROGRAMMATICA