LEGGE 187/2001 LA PASTA
art.6 Pasta di grano duro
pasta di semola di grano duro
umidità max 12.50
proteine min.10.50
acidità max 4
pastadi semolato di grano duro
umidità max 12.50
proteine min.11.50
acidità max 5
pasta di semola integrale di grano duro
umidità max 12.50
proteine min 11.50
acidità max 6
art.7 Pasta speciale
grano duro più altri ingredienti
per poter essere venduta deve essere menzionato l'altro ingrediente
art. 9 Paste alimentari fresche e stabilizzate
e' consentito l'uso di farine di grano tenero
l'acidità max 7°
paste poste in vendita allo stato sfuso
devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +4°C, con tolleranza di +3°C durante il trasporto e di +2°C negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse". La durabilità non può essere superiore a giorni 5 dalla data di produzione.
paste poste in vendita in imballaggi preconfezionati
Le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere un tenore di umidità non inferiore al 24%;
b) avere un'attività dell'acqua libera (Aw) non inferiore a 0,92 nè superiore a 0,97;
c) essere state sottoposte al trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione;
d) essere coservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +4°C, con una tolleranza di 2°C.
paste stabilizzate
Sono denominate paste stabilizzate le paste alimentari che hanno un tenore di umidità non inferiore al 20% e un'attività di acqua libera (Aw) non superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti termici e a tecnolgie di produzione che consentono il trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.
art.8 Pasta all'uovo
semola + 4 uova per ogno KG di semola
umidità max 12.50/ proteine min 12.50
acidita' max 5°