L'INIZIATIVA ECONOMICA E LA PROPRIETA'

Dopo aver previsto il diritto al lavoro,la Costituzione ne riconosce il diritto di iniziativa economiche che consiste nella possibilità per tutti i cittadini di interpretare una certa attività economica,organizzando i mezzi di produzione.

L'Articolo 41 infatti dichiara che l'iniziativa economica privata e libera anche se incontra alcune limitazioni che la costituzione indica nel rispetto dell'unità sociale,della sicurezza,della libertà e della dignità umana.

Sempre allo scopo di tutelare gli interessi generali della collettività,Lo stato può decidere di riservarsi l'esercizio di alcune attività economiche.

Siccome la presenza di attività economiche è un fattore di sviluppo sociale,oltre che economico,la Costituzione(Art 44)prevede in oltre che lo Stato possa intervenire sull'assetto del territorio.

L'Articolo 42 della Costituzione tutela la proprietà distinguendo in due tipi:

Pubblica

IL proprietario è lo stato o altre ente pubblico

Privata

Il proprietario e un cittadino

Riguardo alla proprietà privata la costituzione stabilisce che è riconosciuta e garantita dalla legge anche se il suo esercizio incotra un limite rappresentato dalla funzione sociale della proprietà

In chiusura dei rapporti economichi la Costituzione indica altre due realtà che meritano di essere tutelate e incorraggiate:la cooperazione e il risparmio.

L'Articolo 45 sostituisce le coordinate perchè sono associazioni che richiedono hai partecipanti la capacità di autogestirsi.

La Costituzione (Art.47) tutela e garantisce anche il risparmio.