Ordinamento giudiziario

Norme che regolano struttura e funzionamento degli uffici giudiziari e lo status dei soggetti che ad essi sono addetti

GIUDICI

art. 101 co. 2 Cost. "I giudici sono soggetti soltanto alla legge"

giurisdizione ordinaria

magistrati giudicanti

civili

giudice pace (primo grado, cause minori)

Tribunale (primo grado, individuale o collegiale)

Corte Appello (secondo grado - collegiale)

Cassazione (esamina le sentenze per questioni di forma, corretta e giusta interpretazione e applicazione della legge), non statuisce nel merito

le cause civili riguardano liti o controversie tra i cittadini per danni arrecati o torti subiti (es. contratto non rispettato). Queste cause prendono avvio a seguito di atto di citazione - su iniziativa di parte - attore, cita davanti al giudice l'altra parte - convenuto

penali

giudice pace (primo grado, cause minori)

Tribunale (primo grado - individuale o collegiale)

Corte d'Assise (primo grado - collegiale) - competente per i reati più gravi come omicidi, stragi.. si compone di giudici togati e popolari, ossia cittadini estratti a sorte da un apposito elenco

Corte d'Appello (secondo grado - collegiale)

Corte d'Assise d'Appello (secondo grado - collegiale)

Cassazione

la giustizia penale ha lo scopo di accertare l'esistenza di reati e applicare le relative sanzioni ai colpevoli. Il procedimento penale dipende solo in parte dall'iniziativa della parte (querela). Vige per i reati più gravi il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, secondo cui il Pubblico Ministero non appena avuta notizia della commissione di un reato (Carabinieri o referti medici) è tenuto a iniziare le indagini

PENA - carattere punitivo e rieducativo: ammenda o multa; nei casi più gravi -> PENE DETENTIVE

DETENZIONE - nei casi meno gravi sostituita con arresti domiciliari o pene sostitutive (libertà vigilata)

IRRETROATTIVITA' DELLA PENA

requirenti

ufficio della Procura della Repubblica

giurisdizione speciale

amministrativa

T.A.R.

Consiglio di Stato

contabile

Corte dei Conti

militare

Tribunali Militari

tributaria

Funzione giurisdizionale

funzione diretta all'applicazione della legge attivata su impulso delle parti

processo civile

attore

convenuto

giudice - terzo e imparziale, vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione della decisione

processo penale

pubblico ministero (rappresenta lo Stato)

imputato

giudice - terzo e imparziale, vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione della decisione

sentenza

atto processuale del giudice col quale questi risolve la questione sottoposta alla sua attenzione

decreto e ordinanza: atti del giudice che non definiscono il procedimento, ma ne regolano lo sviluppo

Consiglio Superiore della Magistratura

Spettano al C.S.M.

le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati

i magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura