Ordinamento giudiziario
Norme che regolano struttura e funzionamento degli uffici giudiziari e lo status dei soggetti che ad essi sono addetti
GIUDICI
art. 101 co. 2 Cost. "I giudici sono soggetti soltanto alla legge"
giurisdizione ordinaria
magistrati giudicanti
civili
giudice pace (primo grado, cause minori)
Tribunale (primo grado, individuale o collegiale)
Corte Appello (secondo grado - collegiale)
Cassazione (esamina le sentenze per questioni di forma, corretta e giusta interpretazione e applicazione della legge), non statuisce nel merito
le cause civili riguardano liti o controversie tra i cittadini per danni arrecati o torti subiti (es. contratto non rispettato). Queste cause prendono avvio a seguito di atto di citazione - su iniziativa di parte - attore, cita davanti al giudice l'altra parte - convenuto
penali
giudice pace (primo grado, cause minori)
Tribunale (primo grado - individuale o collegiale)
Corte d'Assise (primo grado - collegiale) - competente per i reati più gravi come omicidi, stragi.. si compone di giudici togati e popolari, ossia cittadini estratti a sorte da un apposito elenco
Corte d'Appello (secondo grado - collegiale)
Corte d'Assise d'Appello (secondo grado - collegiale)
Cassazione
la giustizia penale ha lo scopo di accertare l'esistenza di reati e applicare le relative sanzioni ai colpevoli. Il procedimento penale dipende solo in parte dall'iniziativa della parte (querela). Vige per i reati più gravi il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, secondo cui il Pubblico Ministero non appena avuta notizia della commissione di un reato (Carabinieri o referti medici) è tenuto a iniziare le indagini
PENA - carattere punitivo e rieducativo: ammenda o multa; nei casi più gravi -> PENE DETENTIVE
DETENZIONE - nei casi meno gravi sostituita con arresti domiciliari o pene sostitutive (libertà vigilata)
IRRETROATTIVITA' DELLA PENA
requirenti
ufficio della Procura della Repubblica
giurisdizione speciale
amministrativa
T.A.R.
Consiglio di Stato
contabile
Corte dei Conti
militare
Tribunali Militari
tributaria
Funzione giurisdizionale
funzione diretta all'applicazione della legge attivata su impulso delle parti
processo civile
attore
convenuto
giudice - terzo e imparziale, vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione della decisione
processo penale
pubblico ministero (rappresenta lo Stato)
imputato
giudice - terzo e imparziale, vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione della decisione
sentenza
atto processuale del giudice col quale questi risolve la questione sottoposta alla sua attenzione
decreto e ordinanza: atti del giudice che non definiscono il procedimento, ma ne regolano lo sviluppo
Consiglio Superiore della Magistratura
Spettano al C.S.M.
le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati
i magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura