I DIRITTI DEI LAVORATORI
ARTICOLO 4
RICONOSCE A TUTTI IL DIRITTO AL LAVORO
L’ARTICOLO 4 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE RIPRENDE QUELLO CHE L’ARTICOLO 1 SANCISCE ESSERE IL FONDAMENTO DELLA NOSTRA REPUBBLICA. IN QUESTO ARTICOLO, IL LAVORO VIENE RICONOSCIUTO COME DIRITTO DI TUTTI I CITTADINI.
IL LAVORO E' UN DOVERE CHE IL CITTADINO DEVE SVOLGERE
SECONDO LE PROPRIE POSSIBILITÀ E LA PROPRIA SCELTA, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE OGNI TIPO DI LAVORO, MANUALE O INTELLETTUALE, CONTRIBUISCE IN PARI MISURA AL BENE DELLA COLLETTIVITÀ
ARTICOLO 40
I LAVORATORI HANNO DIRITTO ALLO SCIOPERO. IL DIRITTO DI SCIOPERO REGOLATO DALLA LEGGE DELLO STATO
ARTICOLO 39
L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE E' LIBERA I SINDACATI REGISTRATI HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA
ARTICOLO 38
OGNI CITTADINO INABILE AL LAVORO E SENZA MEZZI NECESSARI PER VIVERE, HA DIRITTO AL MANTENIMENTO E ALL'ASSISTENZA SOCIALE.
ARTICOLO 1
REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO
LA COSTITUZIONE È LA CARTA DI IDENTITÀ DI UNA GRANDE COMUNITÀ; ESSA INDICA GLI SCOPI DELLO STARE INSIEME, I PRINCIPI CHE DEVONO GOVERNARLA, LE REGOLE CHE DEVONO ESSERE RISPETTATE.
ARTICOLO 35
CURA LA FORMAZIONE E L'ELEVAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI.
PROMUOVE E FAVORISCE GLI ACCORDI e LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI INTESI AD AFFERMARE E REGOLARE I
DIRITTI DEL LAVORO.
RICONOSCE LA LIBERTÀ DI EMIGRAZIONE E TUTELA IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO, SALVO GLI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE NELL'INTERESSE GENERALE
ARTICOLO 36
IL LAVORATORE HA DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL SUO LAVORO E IN OGNI CASO SUFFICIENTE AD ASSICURARE A SÉ E ALLA FAMIGLIA UN’ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA
LA DURATA MASSIMA DELLA GIORNATA LAVORATIVA È STABILITA DALLA LEGGE.
IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE E A FERIE ANNUALI RETRIBUITE E NON PUò RICUNCIARVI
ARTICOLO 37
LA DONNA LAVORATRICE HA GLI STESSI DIRITTI E, A PARITA' DI LAVORO, LE STESSE RETRIBUZIONI CHE SPETTANO AL LAVORATORE.
LE CONDIZIONI DI LAVORO DEVONO CONSENTIRE L’ADEMPIMENTO DELLA SUA ESSENZIALE FUNZIONE FAMILIARE E ASSICURARE ALLA MADRE E AL BAMBINO UNA SPECIALE ADEGUATA PROTEZIONE.
LA REPUBBLICA TUTELA IL LAVORO DEI MINORI CON LEGGI SPECIALI E GARANTISCE AD ESSI, A PARITÀ DI LAVORO, IL DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE.