BES E INCLUSIVITA'

LEGGE 517/1977

Principio Costituzionale dell'EGUAGLIANZA SOCIALE ART. 3 COSTITUZIONE: scuola democratica aperta a tutti, alunni handicappati accanto ad alunni normodotati. Docenti di sostegno.

LEGGE 104/1992

Legge quadro per l'assistenza , l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, tuttora in vigore seppur con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 66/2017. L'art. 13 garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle scuole di ogni ordine e grado.

DOCUMENTI DI PROGETTAZIONEREDATTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE : DF Diagnosi Funzionale, PDF Piano Dinamico Funzionale, PEI Piano Educativo Individualizzato. Riscontrare le potenzialità dell'alunno con disabilità e costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento.

In seguito alla classificazione ICT(International Classification of Functioning, Disability and Health) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è scomparso il termine handicap, sostituito ora dal termine disabilità.

D.Lgs. n. 66/2017, attuazione della Buona scuola L. 107/2015.

INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992

DOCUMENTI DI PROGETTAZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Progetto Individuale, (regolato dall'art.14 della L. n. 328/2000) è predisposto dal Comune d'intesa con la ASL, e deve indicare i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno il ragazzo disabile. Dal 01/01/2019 il Progetto Individuale comprende il Profilo di Funzionamento , il PEI, le prestazioni sanitarie di cui il disabile ha diritto, gli eventuali sussidi economici.

Il PEI, Progetto educativo Individualizzato, è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe che tenendo conto della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento, programma unitamente al docente di sostegno, con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e la collaborazione dei genitori e delle figure specialistiche , le strategie didattiche educative per il successo formativo del bambino, alunno o studente.

Il PEI è fondamentale per quanto concerne la quantificazione delle ore di docenza di sostegno, la cui proposta è a cura del Dirigente Scolastico, il quale, sentito il GLI, trasmette la proposta al GIT, che in qualità di organo tecnico dell'Ufficio scolastico regionale opera una verifica della documentazione e formula una proposta all'USR. Quest'ultimo infine assegna le risorse nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

PI, Piano per l'inclusione è un documento molto dettagliato predisposto da ciascuna Istituzione scolastica all'interno del PTOF. Definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili ( art. 18 D. Lgs. 66/2017) , per il superamento delle barriere architettoniche, per progettare e programmare gli interventi per la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni disabili. Il piano per l'inclusione deve essere redatto entro il mese di giugno, viene approvato dal gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e deliberato dal Collegio docenti.

PAI, Piano annuale per l'inclusività, previsto dalla C.M. 8/2013, è riferito a tutti gli alunni BES. Nel PAI ogni scuola inserisce tutti i progetti di inclusività riferiti a tutti i BES che si accinge a fare. E' elaborato dal GLI, deve essere approvato dal Collegio docenti e inviato all'USR nonché al GLI provinciale e regionale per la richiesta dei docenti di sostegno.

Il PROFILO DI FUNZIONAMENTO, redatto successivamente all'individuazione della condizione di disabilità sostituisce, a partire dal 01/01/2019 la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale e definisce la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie.

E' redatto da parte dell' unità di valutazione multidisciplinare presso l'ASL composta da: un medico specialista- uno specialista in neuropsichiatria infantile- un terapista della riabilitazione- un assistente sociale o un rappresentante.

I GRUPPI PER L'INCLUSIONE GLIR-GIT-GLI

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/2017, è stato modificato l'art. 15 della L. 104/1992 e sono istituiti NUOVI GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA.

GLIR, Gruppo di lavoro interistituzionale regionale, istituito dal 1°settembre 2017 presso ogni USR. Ha compiti di Consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma. E' predisposto dal Dirigente preposto all'USR. Partecipano i rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità.

GIT, Gruppo per l'Inclusione territoriale, con decorrenza dal 1°gennaio 2019 è istituito per ambito territoriale. Organo tecnico dell'USR. Ha il compito di procedere ad effettuare la proposta di risorse per il sostegno didattico all'USR competente per territorio. Verifica la documentazione trasmessa dai dirigenti di ciascuna Istituzione scolastica e l'adeguatezza delle risorse di organico quantificate e richieste e formula una proposta all'USR che che assegna le risorse nell'ambito dell'organico dell'autonomia. E' composto da un Dirigente scolastico o tecnico, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di Istruzione, nominati con decreto USR.

GLI, Gruppo di lavoro per l'inclusione, previsto dal D.Lgs. 66/2017, non coincide con il GLI previsto dalla normativa sui BES (D.M. 27/12/2012- Circolare n. 8/2013) e di fatto sostituisce i vecchi GLHI. Con decorrenza dal 1° settembre 2017 è istituito presso ciascuna Istituzione Scolastica, è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente personale ATA, nonché specialisti dell'Azienda sanitaria locale. E' nominato e presieduto dal D.S. e ha il compito di supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione e nell'attuazione del PEI. Il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

GLI Direttiva ministeriale 27/12/2012 e Circolare n.8/2013 previsto dalla normativa BES. Svolge le seguenti funzioni: - rilevazione dei BES presenti a scuola; -raccolta e documentazione degli interventi; -confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi; -rilevazione, monitoraggio e valutazione, -raccolta e coordinamento delle proposte; - elaborazione di una proposta di Piano per l'Inclusività.

IL D. Lgs. 66/2017 non fa più alcun riferimento ai gruppi per l'inclusione previsti dall'art.15 della L.104/1992. I GLH di Istituto ( GLHI) ormai sostituiti dai GLI; i GLH operativi ( GLHO) che restano operativi come conosciuti oggi, in mancanza di una esplicita sostituzione, all'interno del Consiglio di classe dove sono alunni che necessitano di sostegno.

L'art.15 della L.104/1992, nella sua versione precedente, prevedeva che presso ogni scuola di ordine e grado il Dirigente Scolastico dovesse nominare il GLH di Istituto ( GLHI) che affiancava i GLH Operativi ( GLHO) sui singoli allievi diversamente abili. I GLHI erano gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione. Il GLHO era composto dal Consiglio di classe, operatori ASL e genitori dell'alunno e aveva il compito di predisporre il Profilo dinamico funzionale e il Piano educativo individualizzato e di verificarne l'attuazione e l'efficacia.

DSA

Si indicano tutte quelle condizioni in cui l'individuo, in particolari situazioni, non apprende in misura adeguata alla propria età. La L. 170/2010 ha riconosciuto la DISLESSIA (difficoltà nell'imparare a leggere, nella decifrazione dei segni linguistici), la DISORTOGRAFIA (disturbo specifico di scrittura, difficoltà nei processi linguistici di transcodifica), la DISGRAFIA (disturbo specifico di scrittura, difficoltà nella realizzazione grafica) e la DISCALCULIA ( difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri) come Disturbi Specifici di Apprendimento, che pur in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

La legge n.170 tutela il Diritto allo studio in maniera diversa dalla Legge 104/1992, concentrando l'attenzione su interventi didattici personalizzati e su strumenti compensativi, su misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione. Con il D.M. 12/07/2011 viene rafforzato l'invito ad adottare proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.

Il D.M. n. 5669/2011 contiene le Linee Guida per il diritto alla studio di alunni e studenti con DSA che chiarisce le indicazioni espresse nella legge 170/2010 riguardo alle modalità di formazione dei Dirigenti scolastici e dei docenti, alle misure didattiche di supporto, all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi e alle forme di verifica e valutazione.

Gli strumenti di intervento per DSA previsti dall'art. 5 della L.170/2010 comprendono: -Didattica individualizzata e personalizzata; -Introduzione, per ciascuna materia, di strumenti compensativi e misure dispensative

STRUMENTI COMPENSATIVI: strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Software con sintesi vocale, registrazione, programmi di videoscrittura, calcolatrice, risorse audio associate ai libri di testo, software didattici specifici, tabelle, mappe concettuali, formulari, etc.

MISURE DISPENSATIVE: interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che migliorano l'apprendimento. Si può dispensare l'alunno DSA dal: copiare lunghi testi alla lavagna; leggere ad alta voce; prendere appunti; eseguire compiti e verifiche nei tempi rigidi prestabiliti.

PDP: PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO. La diagnosi di DSA (art.3 L.170/2010) può essere formulata con certezza solo alla fine del secondo anno della scuola primaria. Ricevuta la diagnosi di DSA da parte dei genitori si può procedere alla stesura del Piano didattico personalizzato da parte del Consiglio di classe che lo sottoscrive unitamente ai genitori. Per i DSA non è previsto il supporto di un docente di sostegno.

BES

Il termine BES raggruppa situazioni diversificate te fattore differenti che possono incidere sul percorso educativo di bambini e ragazzi. il concetto di BES punta l'attenzione di insegnanti, educatori ,familiari e amministratori sulla necessità di accogliere a scuola lo studente come persona, portatrice di esperienze, esigenze e aspettative diversificate nella loro complessità.

La condizione di bisogno educativo speciale non riguarda solamente condizioni mediche che implicano ripercussioni sulla vita scolastica (disabilità intellettiva , DSA , disturbi dello spettro autistico) ma anche tutta una serie di situazioni che rendono gli studenti particolarmente vulnerabili e soggetti a difficoltà durante il loro percorso educativo. La vulnerabilità può esprimersi anche attraverso disturbi del comportamento, situazione di svantaggio familiare o socio culturale, situazioni mediche cliniche che non riguardano specificatamente la sfera cognitiva ma che possono incidere sulla partecipazione alla vita scolastica.

L' attenzione verso i BES si è sviluppata nel nostro paese con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" che estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi della Legge 53/2003, ed è proseguita con l'importante C.M. 8/2013. Il modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS ha permesso di individuare i cosiddetti BES a carico dell'alunno.

La C.M. 8/2013 estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento , richiamandosi alle norme di principio della legge 53/2003 . La scuola stila un PDP, un Piano didattico personalizzato allo scopo di definire, monitorare documentare le strategie di intervento più adatte e, allo stesso tempo, fissare i criteri di valutazione degli apprendimenti. Con il PDP la scuola definisce gli interventi che si propone di attuare nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità. Per i disabili con certificazione basata sui criteri della legge 104/1992 , la programmazione avviene mediante l'elaborazione del pei piano educativo individualizzato. Per gli alunni con certificazione di DSA , il PDP è obbligatorio e prevede dei contenuti minimi come indicato nelle linee guida del 2011.

ALUNNI CON DISABILITA' (certificata ex legge 104/92) : disabilità psico motoria; disabilità sensoriale; disturbi neuropsichici; pluridisabilità; insegnanti di sostegno.

Piano educativo individualizzato obbligatorio redatto dalla scuola e dai servizi socio sanitari con la collaborazione delle famiglie.

Alunni con DSA (certificata ex legge 170/2010): Dislessia ; Disortografia ; Disgrafia; Discalculia.

Piano didattico personalizzato obbligatorio redatto dalla scuola in accordo con le famiglie.

Alunni con altri BES ( D.M. 27/12/2012 e C.M. 8/2013) : altre tipologie di disturbo evolutivo specifico es. DDAI; alunni con DSA non certificati; alunni con svantaggio socio economico; alunni con svantaggio socio culturale.

Piano didattico personalizzato redatto dalla scuola in accordo con le famiglie ed eventualmente il contributo di esperti.

Patologie su diagnosi non certificata: Disturbi specifici del linguaggio; Disturbi della coordinazione motoria; Disturbo dell'attenzione e iperattività (DHD); Borderline cognitivi.

Problematiche emerse a scuola: disagio; assenze ripetute; svantaggio socio culturale, linguistico, socio-economico.