L'ASSEGNO BANCARIO (M. Baldo)

trasferimento

pagamento

r

Il beneficiario può presentare l'assegno all'incasso:1. presso la dipendenza della banca trattaria dove l'emittente ha il conto corrente; in tal caso la banca verifica che la firma sia autentica e che l'assegno sia coperto, ossia che ci siano in fondi disponibili;2. presso una banca diversa, generalmente la banca dove lui stesso è titolare di un conto corrente; in tal caso l'istituto incaricato del pagamento negozia l'assegno e, grazie ai rapporti di corrispondenza tra banche, accredita in c/c l'importo "salvo buon fine", cioè a condizione che lo stesso venga regolarmente pagato.

8 giorni dall'emissione se su piazza

15 giorni dall'emissione se fuori piazza

mancato pagamento

mancano i fondi

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Quando l'assegno è a vuoto, in altre parole quando è stato emesso per un importo che non risulta in tutto o in parte disponibile sul conto corrente aperto presso la banca, il possessore dell'assegno si vede rifiutare il pagamento da parte della stessa banca.Poiché l'assegno bancario è un titolo di credito esecutivo, il beneficiario, dopo la solenne constatazione del mancato pagamento mediante il protesto effettuato da un pubblico ufficiale (che viene reso pubblico attraverso il Registro informatico dei protesti tenuto dalla Camera di Commercio), può esercitare l'azione di regresso contro l'emittente oppure contro gli eventuali giranti.L'azione di regresso viene esercitata per recuperare coattivamente il credito e si svolge, come per le cambiali, in tre fasi: 1) precetto, 2) pignoramento dei beni, 3) vendita giudiziale dei beni pignorati. Per poter esercitare l'azione di regresso è necessario che l'assegno bancario sia stato presentato per il pagamento entro i termini stabiliti dalla legge (vale a dire entro otto giorni se l'assegno è pagabile nello sesso Comune in cui è stato emesso o entro quindici giorni se pagabile in Comune diverso) e che il rifiuto di pagamento da parte della banca sia stato constatato mediante atto di protesto.

a vuoto o scoperto

protesto

azione di regresso

precetto

pignoramento dei beni

vendita forzata

altre conseguenze

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Oltre a subire l'azione di regresso contro i propri beni, coloro che emettono un assegno bancario senza autorizzazione (mancanza di "convenzione di assegno") o a vuoto (mancanza di "provvista") commettono delle violazioni amministrative punibili con pene pecuniarie che vengono graduate in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno.A loro carico si applicano anche sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni e, nei casi più gravi, il divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali e di assumere ruoli direttivi negli enti e nelle imprese.I nomi delle persone e delle società che hanno emesso assegni bancari senza autorizzazione o senza provvista vengono inseriti nella Centrale di allarme interbancaria (CAI) che è un archivio informatizzato gestito dalla Banca d'Italia. Tale archivio è consultabile dai terminali delle banche, degli uffici postali, dei prefetti e dell'aurità giudiziaria e costituisce un "data base" di interesse economico generale finalizzato a favorire il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

tipologie

contenuto

ASSEGNO BANCARIO

compilazione

ASSEGNO CIRCOLARE

caratteristiche

ESERCITAZIONI FORMATIVE

test teorici

cruciverba

vero o falso

a

compilazione

A/B non trasferibile

testo

compilazione

A/B libero

testo

soluzione

A/C non trasferibile

testo

soluzione

A/C libero

test

soluzione