NORMATIVA

1859

LEGGE CASATI

1923

LEGGE GENTILE

1928

DECRETO 577

1948

COSTITUZIONE

1971

LEGGE 118

1975

DOCUMENTO FALCUCCI

D.P.R. 970

1977

LEGGE 517

1980

OMS 1980 Classificazione ICIDH

1987

SENTENZA C.C. n.215

1992

L. QUADRO N. 104

1994

ATTO DI INDIRIZZO 1994

DICHIARAZIONE DI SALAMANCA

2009

D.P.R. 122

LINEE GUIDA 2009

LEGGE 18

2010

LEGGE 170

2012

D. M. 12 dicembre

2013

C.M. n. 8 del 6 marzo

Nota n. 2563 del 22 novembre

2015

LEGGE 107

2017

D.Lgs 66

2019

D.Lgs 92

D.Lgs 62

2020

D.I. 182 e allegato B

ESCLUSIONE E SEPARATEZZA

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Tra il 1900 e il 1970, la dimensione della disabilità all'interno della scuola italiana può essere riassunta col termine "separazione". Infatti, gli studenti con disabilità, definiti ancora "minorati", erano tenuti ai margini del sistema scolastico in strutture separate da quelle ordinarie per alunni normodotati, le "scuole speciali".La prima scuola speciale istituita in Italia (1900) è stata la scuola "ortofrenica", per alunni con ritardo mentale, secondo la terminologia dell'epoca.Nel 1928 vengono istituite le prime scuole speciali per "minorati sensoriali", anch'esse separate dalle strutture per normodotati.Nel 1946 con la nascita della Repubblica e l'adozione della Costituzione viene riconosciuto il diritto all'istruzione dei disabili, in accordo con quanto sancito dalla Costituzione (Art. 3; Art. 38).

ACCOGLIENZA

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la L. 118/71 introduce il concetto di "accoglienza" dei disabili nell'ambito della scuola italiana (conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971 n.5, " Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"), si limita all'affermazione dell'inserimento dei soggetti disabili all'interno delle strutture scolastiche ordinarie. L'atto legislativo fondamentale nel quadro dell'accoglienza è rappresentato dalla L. 517/77, che sancisce il diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di handicap e fornisce lacune indicazioni operative ( numero massimo di in una classe in cui sia presente un portatore di handicap l'apporto di figure specialistiche; ecc.), ma non indica ancora una strategia per il conseguimento del "successo formativo" dei suddetti alunni. Limitandosi inoltre alla sola scuola secondaria di primo grado.nel 1987 la sentenza della Corte Costituzionale n. 215, sancirà il diritto di ogni alunno con handicap ad usufruire dell'"insegnante di sostegno", anche per la scuola secondaria di secondo grado.

INTEGRAZIONE

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Il concetto di integrazione dei disabili nella scuola italiana viene introdotto con la L. 104/1992, che per la prima volta definisce una strategia per l'integrazione degli alunni portatori di handicap a partire dalla definizione di una procedura scientifica di accertamento della disabilità, articolata nelle seguenti fasi:Certificazione (disabilità)Diagnosi FunzionaleProfilo Dinamico FunzionalePiano Educativo IndividualizzatoA seguito di insistenti richieste delle Associazioni, il Ministero dell’Istruzione ha emanato nei primi giorni di Agosto 2009 (Nota 4.8.09 - Linee guida Integrazione Disabili) un documento importante non tanto per i contenuti che non apportano novità alla copiosa normativa vigente e si concretizzano in “direttive” per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica, quanto per l’organicità degli argomenti, per la scelta del momento di numerose innovazioni nella scuola e per la consultazione delle associazioni. Significativa è la Premessa che , nell’accennare alla struttura del testo, insiste molto sul valore dell’integrazione come frutto dello scambio relazionale fra alunni con disabilità e compagni e sull’importanza del senso pedagogico di questo rapporto che si realizza in classe.La L. 170/2010 "Legge di riferimento per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento in ambito scolastico", riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali "disturbi specifici di apprendimento”, a tutela degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e il loro diritto all’istruzione e favorirne il successo scolastico.

INCLUSIONE

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L’atto fondamentale rispetto al concetto di inclusione è rappresentato dal Decreto legislativo n. 66 del 13/4/2017, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art. 1, cc. 180 e 181, lettera c) della legge n. LA TECNICA DELLA SCUOLA 107 del 13/7/2015. Riguarda esclusivamente l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata… (non BES). L’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato quale parte integrante del progetto individuale come previsto dalla L. 328/2000 all’art. 14 (« …realizzare la piena integrazione delle persone disabili …nell’ambito della vita familiare e sociale, (« …realizzare la piena integrazione delle persone disabili …nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro…»). La norma ricalca il concetto di «condivisione» nell’ambito della definizione del PEI, non appannaggio esclusivo dell’insegnante di sostegno, ma coinvolgente tutte le componenti scolastiche).