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LE PERSONE FISICHE

Nel contesto del diritto civile italiano, la capacità di agire è strettamente legata al raggiungimento della maggiore età, fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età, un individuo acquisisce la facoltà di eseguire tutti gli atti giuridici, salvo eccezioni stabilite da leggi speciali che prevedono un'

LE PERSONE FISICHE

LE PERSONE FISICHE

FONDAMENTO DEL DIRITTO

FACCIAMO UN'IPOTESI

LA SEDE DELLA PERSONA

RESIDENZA
DIMORA
DOCMICILIO

LE CAPACITA'

DIRITTI FONDAMENTALI
DIRTTO ALLA RISERVATEZZA

Prevede che l'utilizzo e il trattamento dei dati di una persona (nome, cognome, età, indirizzo, opinioni politiche, situazione di salute, ecc.) possa avvenire solo con il suo specifico consenso e mediante apposite procedure.

DIRITTO ALLA VITA E ALL'INTEGRITA' FISICA

Consiste nel diritto riconosciuto a ogni essere umano di vivere. Viene tutelato inoltre il suo corpo da atti che ne diminuiscano la capacità (pensiamo, ad esempio, a un incidente che determini dei danni fisici)

DIRITTO AL NOME, ALL'IDENTITA' PERSONALE E ALL'IMMAGINE

Ogni essere umano è identificato all'anagrafe da un nome e cognome che lo individuano. La legge garantisce il diritto di utilizzare il proprio nome, sia quello di utilizzare il proprio nome, sia di impedire che altri lo utilizzino in modo improprio o riproducano l'immagine di una persona senza il suo consenso

LA CAPACITA' D'AGIRE

Codice Civile


Libro Primo
Delle persone e della famiglia


Titolo I
Delle persone fisiche

Art. 2.
Maggiore età. Capacità di agire.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

LE LIMITAZIONI ALLA CAPACITA' D'AGIRE

INFRMITA' PARZIALE O TEMPORANEA

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

INCAPACITA' LEGALE

INCAPACITA' RELATIVA

EMANCIPAZIONE

Il minore emancipato è il minore che abbia già superato il sedicesimo anno di età che è stato autorizzato a contrarre matrimonio dal Tribunale dei minori in presenza di gravi motivi.

INABILITAZIONE

L'inabilitazione è pronunciata da un giudice con una sentenza di inabilitazione.

Possono essere dichiarate inabilitate le persone che si trovino in una abituale infermità mentale ma non così grave da portare all'interdizione.

Possono essere dichiarati inabilitati

1 i non vedenti e  i sordomuti privi di adeguata educazione e istruzione,

2 chi fa uso di sostanze stupefacenti,

3 chi fa uso abituale di alcolici,

4 chi fa uso in modo inadeguato del proprio denaro.

INCAPACITA' ASSOLUTA

INTERDIZIONE

LEGALE

Gli interdetti legali sono quelle persone che sono state condannate ad una pena non inferiore a 5 anni di detenzione.

Il giudice può togliere la capacità di compiere atti di natura patrimoniale che saranno svolti dal tutore, mentre l'interdetto può compiere atti di natura personale.

GIUDIZIALE

Gli interdetti giudiziali sono quelle persone che si trovano in una condizione di abituale e grave infermità mentale accertata da un giudice con una sentenza di interdizione. Per proteggerle, il giudice nomina un tutore che potrà compiere tutti gli atti ( tranne quelli di natura personale) al posto dell'incapace.

MINORE DI ETA'

INCAPACITA' NATURALE

INCAPACITA' DI FATTO DI INTENDERE E VOLERE

Ricorre quando una persona che legalmente è capace d'agire, non è di fatto capace di intendere e volere nel momento in cui compie un certo atto giuridico.

La capacità d'agire prevede che alla maggiore età, cioè al compimento del diciottesimo anno, le persone acquistano la capacità d'agire. Possono compiere atti giuridici, cioè tutte le azioni e comportamenti regolati dal diritto e possono esercitare diritti e assumere obblighi come ad esempio comprare e vendere una casa, effettuare un pagamento, votare alle elezioni, ecc.

LA CAPACITA' GIURIDICA

Codice Civile


Libro Primo
Delle persone e della famiglia


Titolo I
Delle persone fisiche


Art. 1.
Capacità giuridica.
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
[Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a daterminate razze sono stabilite da leggi speciali.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287

LA CAPACITA' GIURIDICA DEL NASCITURO

LA CAPACITA’ DEL NASCITURO

La capacità giuridica si acquista alla nascita.

Il nostro ordinamento riconosce però anche al nascituro una tutela.

1) Successioni a causa di morte e donazioneLa legge riconosce una limitata capacità giuridica, per quanto riguarda la successione causa di morte e le donazioni, anche a una persona che deve nascere e quindi che non è ancora un soggetto di diritto.La capacità del nascituro, tuttavia, è subordinata alla nascita e se la persona non nasce, non acquista alcun diritto; se nasce, invece, acquista diritti già prima della nascita.

In particolare:le persone che sono già state concepite possono succedere a causa di morte, in base alle disposizioni della legge ( successione legittima) o di un testamento (successione testamentaria) e possono ricevere per donazione.I figli di una determinata persona vivente, anche se non ancora concepiti, possono solamente succedere per testamento e ricevere per donazione.Così in base al primo principio, ha diritto di concorrere alla successione legittima del padre anche il figlio che è già stato concepito ma che nasce dopo la morte del genitore.In base al secondo principio, invece, una persona può fare testamento o una donazione a favore di un bambino che potrà nascere in futuro a un familiare o a un amico; questi potrà accettare l’eredità o la donazione per conto del figlio che diverrà titolare dei relativi diritti quando nascerà

2) La tutela del nascituro prevista dalle norme in materia di procreazione medicalmente assistita ( L. 40/2004)La legge citata prevede la possibilità di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita alle condizioni previste dalla norma stessa che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Quindi, sebbene non ancora capace giuridicamente, il concepito è indicato come titolare di diritti: tra gli altri, ad esempio, non è possibile procedere al disconoscimento della paternità.

LIMITI ALLA CAPACITA' GIURIDICA

Costituzione italiana
ART. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

DEFINIZIONE

La capacità giuridica consiste nella capacità di essere titolari di diritti e di obblighi giuridici: ad esempio il diritto di essere proprietari di una casa oppure il diritto al proprio nome, alla tutela della propria immagine, ecc.

IMPUTABILITA'

ART.98 DEL CODICE PENALE


È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale

PROVIAMO A LAVORARE

RESPONSABILITA' E IMPUTABILITA'

LA SCHIAVITU'

Gli essere umani non sono sempre stati riconosciuti in quanto tali, soggetti di diritto.

In molte società (si pensi ad esempio alla storia dell'antica Grecia e di Roma o degli Stati Uniti d'America prima della guerra di secessione) accanto agli uomini liberi esistevano gli schiavi i quali, pur essendo esseri umani, erano considerati dei semplici oggetti del diritto e potevano essere acquistati o venduti.

Nella civiltà greca l'istituto della schiavitù era molto diffuso: gli schiavi svolgevano un ruolo fondamentale nell'organizzazione economica della società, venivano utilizzati per i lavori più pesanti e per i servizi domestici.

A Roma la schiavitù ebbe un grandissimo sviluppo, soprattutto nel periodo imperiale, per effetto delle conquiste territoriali.

In una fonte antica è stata ritrovata l'annotazione del principio "servile caput, nullum ius habet" ( uno schiavo non ha alcun diritto). Gli schiavi non erano considerati soggetti di diritti e  potevano essere sottoposti dai loro padroni a pene corporali e, nei casi più gravi, anche uccisi.

La diffusione della dottrina cristiana favorì l'affermazione del valore della persona e il superamento dell'istituto della schiavitù.

Illuminante a questo proposito "Lettera a Filemone" in cui San Paolo scrive a quest'ultimo per convincerlo a perdonare e a riaccogliere un suo schiavo, Onesimo.

S. Paolo:" Ti prego dunque per il mio figlio, che ho generato in catene, Onesimo, quello che un giorno ti fu utile, ma ora è utile a te e a me. Te l'ho rimandato, lui, il mio cuore........E' stato separato da te per un momento perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello carissimo in primo luogo a me, ma quanto più a te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri come amico, accoglilo come me stesso".

La conversione del cuore che lentamente il cristianesimo instillerà negli uomini sarà  all'origine di un cambiamento anche sociale che determinerà l'abolizione della schiavitù.

Il fenomeno della schiavitù  riprese vigore  nel secolo XVI con le grandi scoperte geografiche  e raggiunse la sua massima espansione durante il XVII secolo e nella prima metà del secolo successivo per effetto della politica coloniale.

Verso il secolo XVIII, sotto la spinta del pensiero illuminista, si affermò il principio della libertà e dell'uguaglianza  di tutti gli uomini che considerava la libertà degli individui come i presupposto del progresso economico e civile dell'umanità.

Nel 1772 una famosa sentenza di un giudice inglese affermò per la prima volta il principio che uno schiavo, toccando il suolo della Gran Bretagna, diveniva automaticamente un uomo libero.

Tra la fine del XVIII  e la metà del XIX tutti gli Stati europei  e americani abolirono la schiavitù.

In America la soppressione della schiavitù fu la causa della guerra di secessione tra gli Stati del sud e quelli del nord. Al termine della guerra venne approvata nel 1865 il tredicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America che abolisce la schiavitù.

PRIMA DI PARTIRE

CONOSCI GIA'
la differenza tra persona fisica e organizzazione collettiva
il concetto di ordinamento giuridico
il concetto di diritto soggettivo