POSIZIONI SOGGETTIVE

Premessa

Situazione (o posizione) giuridica attiva: possibilità che l'ordinamento offre a un soggetto di ottenere la soddisfazione di un proprio interesse sostanziale (il c.d. bene della vita) anche contro la volontà di ha un interesse contrario (es. diritto di proprietà che attribuisce al titolare facoltà di utilizzo e mezzi di tutela).
Le situazioni giuridiche contrapposte danno vita a un rapporto giuridico

Classificazione delle situazioni giuridiche attive (criteri)

I criterio - in base al grado di tutela assicurato al titolare
- diritto soggettivo (soddisfazione del bene della vita garantita dall'ordinamento)
- interesse legittimo - aspettativa - possesso (tutela di grado minore)

II criterio - in base al soggetto passivo del rapporto giuridico
- diritti soggettivi assoluti (opponibili a tutti, es. proprietà, salute)
- diritto soggettivi relativi (opponibili ad un soggetto passivo determinato, es. diritto di credito)

III criterio - in base al tipo di interesse sostanziale sottostante
- diritti della personalità (tutelano gli aspetti essenziali della persona e sono assoluti);
- diritti reali (attengono ad un rapporto con un bene materiale e sono assoluti);
- diritti di credito (o obbligazione) (consentono di esigere un comportamento da un soggetto individuato e sono relativi).

Interessi legittimi
- situazione giuridica riscontrabile in capo a chi deve confrontarsi con un altrui potere; si distinguono
- interessi legittimi oppositivi (consentono di reagire avverso un atto sfavorevole);
- interessi legittimi pretensivi (consentono di rivendicare l'adozione di un atto favorevole)

La disciplina giuridica delle situazioni soggettive è concepita in termini "circolari" perché vi sono norme che prevedono:
- meccanismi di costituzione e trasferimento delle situazioni giuridiche soggettive (es. norme sul contratto);
- delimitano e concretizzano le facoltà assicurate al titolare di una posizione soggettiva staticamente considerata come già acquisita (es. obbligazioni e diritti reali);
- individuano mezzi di tutela azionabili in caso di violazione della posizione soggettiva (es. norme sul risarcimento del danno.

Oggetto della regolamentazione è sempre la posizione soggettiva, ma diversamente riguardata in relazione alle sue differenti vicende. Di conseguenza, per ricostruire la disciplina applicabile a una fattispecie concreta spesso si deve fare riferimento a tutti e tre gli insiemi normativi citati.

Pertanto è necessario operare, di volta in volta, una delicata operazione ricostruttiva che tenga conto dei diversi tipi di norme implicate.

L'aspettativa

Aspettativa -> posizione di colui che si trova nella possibilità di conseguire un diritto soggettivo;

- aspettativa di mero fatto = semplice speranza
- aspettativa di diritto = situazione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento; a volte riconosciuta da una previsione normativa espressa (tutela artt. 1356 c.c. e ss.), altre volte deriva da qualificazione implicita (es. interesse strumentale tipico di chi invoca l'annullamento di una disposizione del bando che non gli consente di partecipare ad una gara)

Aspetti comuni delle aspettative di diritto:
- natura preventivo-strumentale -> funzionali a mantenere integra la possibilità di acquisire la "situazione finale" che è in grado di soddisfare il bene della vita (fattispecie a formazione progressiva);
- grado di tutela -> i rimedi gli consentono di mantenere integra la possibilità di acquisire il diritto soggettivo ma non anche di ottenere la diretta soddisfazione dell'interesse finale.

Il diritto potestativo e il patto di opzione

Inquadramento sistematico

Diritto potestativo -> posizione soggettiva attiva che assicura al titolare il potere di modificare unilateralmente un preesistente rapporto giuridico con effetti vincolanti per la controparte.

- consente di incidere sui rapporti giuridici (e non sulla realtà materiale) solo in forza di una precedente scelta negoziale del soggetto passivo (es. diritto di recesso) ovvero di una previsione normativa espressa;
- non necessità di alcuna collaborazione altrui (es. recesso) diversamente dalla realizzazione dell'interesse materiale che richiede sempre la collaborazione della controparte (es. restituzione del bene);

Sono diritti potestativi: diritto di recesso dal contratto, diritto di risoluzione per inadempimento, diritto di riscatto e diritto di opzione.

- di regola il diritto potestativo non è autonomamente trasferibile ma può essere ceduto insieme alla posizione soggettiva su cui è destinato ad incidere;
- prescrizione per mancato utilizzo dei diritti potestativi -> profili problematici (es. interruzione del termine); possibilità di essere sottoposti a più brevi termini di decadenza finalizzati a circoscrivere lo stato di incertezza.

Approfondimenti sul patto di opzione

- esistono diritti potestativi autonomi -> es. diritto potestativo derivante dal patto di opzione (art. 1331 c.c.);

Diritto potestativo derivante da patto di opzione
- è descritto come proposta contrattuale irrevocabile ma è un negozio bilaterale;
- una delle parti si impegna per un determinato assetto contrattuale e l'altra resta libera di renderlo effettivo con propria dichiarazione unilaterale che costituisce, appunto, esercizio di un diritto potestativo;
- diverso dalla proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) perché ha come unico effetto quello di generare il diritto potestativo che viene meno scaduto il termine stabilito; nella proposta, irrevocabile, invece, il decorso del termine per l'accettazione lascia in vita la proposta, che diventa revocabile;
- ha valenza funzionale autonoma -> può far nascere un nuovo rapporto giuridico ...
- cedibile autonomamente -> si discute se sia necessaria l'adesione o meno del debitore (si se lo concepisce come cessione di contratto ex art. 1406 c.c., no se lo si concepisce come cessione del solo credito ex art. 1260 c.c.);
- regola della corrispondenza formale espressamente prevista in materia di "preliminare di preliminare";

- diverso dalla prelazione -> nell'opzione una delle parti si obbliga a mantenere vincolata la propria dichiarazione e l'altra ha la facoltà di accettarla o meno; la prelazione non fa sorgere alcun obbligo a carico del promittente, se non quello di preferire il promissario in caso di conclusione del contratto cui essa si riferisce.

La potestà

Sottoargomento

Lo status

Sottoargomento

L'interesse legittimo
in diritto pubblico

L'interesse legittimo
in diritto privato

I diritti della personalità