doveri
diritti
doveri
diritti

il contratto di lavoro subordinato

l'attività lavorativa

utilizzare le energie per produrre beni e servizi a favore proprio o di altri soggetti

lavoro autonomo

lavoratore indipendente che esercita la sua attività lavorativa in proprio, non subordinato o svincolato da un datore di lavoro

lavoro subordinato

il lavoratore cede il proprio lavoro ad un datore di lavoro in modo continuativo, in cambio di una retribuzione, di garanzie di continuità

datori di lavoro

-potere direttivo
-potere disciplinare

-rispettare i diritti dei lavoratori
-versare i contributi
-garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori
-tutelare L'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori

lavoratori o dipendenti

-pari opportunità
-tutela della maternità
-retribuzione
-assistenza e prevenzione
-organizzazione sindacale
-diritto di sciopero
-idoneità delle mansioni
-riposo settimanale, ferie e permessi
-rispetto della libertà e dignità dei lavoratori
-trattamento di fine rapporto (TFR)

-diligenza
-subordinazione
-fedeltà
-rispetto dell'orario lavorativo

l'estinzione del rapporto di lavoro

-per morte
-per mutuo consenso
-per morte del datore
-per impossibilità sopravvenuta o per forza maggiore
-per recesso del lavoratore (dimissioni)
-per recesso del datore di lavoro (licenziamento)
-per scadenza del contratto

licenziamento

per giusta causa

per giustificato motivo

procedura

licenziamenti individuali

il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento obbligatoriamente per iscritto e indicando i motivi

licenziamenti collettivi

essi avvengono in conseguenza di:
-trasformazioni o riduzioni aziendali
-cessazione dell'attività o del lavoro

le imprese sono tenute a incontrarsi con le associazioni sindacali coinvolte per individuare soluzioni alternative eventualmente

i lavoratori interessati al licenziamento vengono inscritti alle liste di mobilità che permette ai lavoratori un' indennità monetaria finanziaria in parte delle imprese e in parte dallo Stato, inoltre hanno precedenza nella riassunzione entro un anno dal licenziamento nella stessa impresa

è vietato in caso di:
-di matrimonio della lavoratrice
-gravidanza o puerperio
-infortunio o malattia
-servizio di leva
-cariche sindacali
-pubbliche funzioni
-sciopero