rQuando l'assegno è a vuoto, in altre parole quando è stato emesso per un importo che non risulta in tutto o in parte disponibile sul conto corrente aperto presso la banca, il possessore dell'assegno si vede rifiutare il pagamento da parte della stessa banca.Poiché l'assegno bancario è un titolo di credito esecutivo, il beneficiario, dopo la solenne constatazione del mancato pagamento mediante il protesto effettuato da un pubblico ufficiale (che viene reso pubblico attraverso il Registro informatico dei protesti tenuto dalla Camera di Commercio), può esercitare l'azione di regresso contro l'emittente oppure contro gli eventuali giranti.L'azione di regresso viene esercitata per recuperare coattivamente il credito e si svolge, come per le cambiali, in tre fasi: 1) precetto, 2) pignoramento dei beni, 3) vendita giudiziale dei beni pignorati. Per poter esercitare l'azione di regresso è necessario che l'assegno bancario sia stato presentato per il pagamento entro i termini stabiliti dalla legge (vale a dire entro otto giorni se l'assegno è pagabile nello sesso Comune in cui è stato emesso o entro quindici giorni se pagabile in Comune diverso) e che il rifiuto di pagamento da parte della banca sia stato constatato mediante atto di protesto.