CARATTERI DELLE NORME GIURIDICHE

POSITIVE: ESISTONO IN UN DETERMINATO MOMENTO IN UN DETERMINATO STATO

ASTRATTE: DESCRIVONO UN CASO TEORICO, UN FATTO IPOTETICO

CHIUNQUE COMPIE UN FURTO SARA' PUNITO: SI RIFERISCE A UN FATTO IPOTETICO SENZA DETTAGLI

OBBLIGATORIE: DEVONO ESSERE RISPETTATE,

NON POSSONO ESSERE DISATTESE

COATTIVE: PREVEDONO UNA SANZIONE PER COLORO CHE LE INFRANGONO

IN CASO DI VIOLAZIONE SI E' COSTRETTI AD UNA DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

GENERALI: VALGONO PER TUTTI COLORO CHE SONO MENZIONATI NEL TESTO DELLA LEGGE

VALGONO PER TUTTI SENZA ECCEZIONI.

A VOLTE SI RIFERISCONO AD UNA SPECIFICA CATEGORIA, PER ESEMPIO GLI AUTOMOBILISTI O GLI IMPRENDITORI

ESTERIORI: RIGUARDANO LE AZIONE E NON I PENSIERI O I DESIDERI

SI PUNISCE IL FURTO DI UN GIOIELLO E NON IL DESIDERIO DI RUBARLO

IRRETROATTIVE: HANNO VALORE PER IL FUTURO E NON PER I FATTI AVVENUTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA.

SE OGGI ENTRA IN VIGORE L'OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA, NON SARA' PUNITO CHI NON LA INDOSSAVA IERI.

BILATERALI: UNA NORMA CREA UN RAPPORTO GIURIDICO TRA DUE SOGGETTI

DIRITTO= SOGGETTO ATTIVO

LO STUDENTE HA DIRITTO ALLO STUDIO

DOVERE= SOGGETTO PASSIVO

LO STATO HA IL DOVERE DI GARANTIRLO