ART. 41, COMMA 3 COST.
REGOLE
POSSONO ESSERE
ART. 2083 C.C.
ART. 2195 C.C.
ART. 2135 C.C.

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE

LE IMPRESE SI DISTINGUONO IN BASE

ALL'OGGETTO

IMPRENDITORE AGRICOLO

IMPRENDITORE COMMERCIALE

ALLA DIMENSIONE

PICCOLI IMPRENDITORI

COLTIVATORI DIRETTI

ARTIGIANI

PICCOLI COMMERCIANTI

HANNO REGOLE PIU' SEMPLICI RISPETTO ALLE IMPRESE COMMERCIALI

NON HANNO OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

NON SONO SOGGETTI A FALLIMENTO E AD ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

IMPRENDITORE MEDIO-GRANDE

ALLA NATURA DEL SOGGETTO

IMPRESA PRIVATA

IMPRESA PUBBLICA

STATO O ENTE PUBBLICO