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af de medio paola 8 år siden

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IMPRENDITORE E IMPRESA

L'impresa può essere gestita da uno o entrambi i coniugi, con diverse modalità di coinvolgimento prima e dopo il matrimonio. La classificazione delle imprese avviene secondo criteri personali, qualitativi e quantitativi, considerando fattori come il numero di soggetti coinvolti, il tipo di attività esercitata e le dimensioni dell'

IMPRENDITORE E IMPRESA

IMPRENDITORE E IMPRESA

CAPACITà ESERCITARE IMPRESA

CONCRETO ED EFFETTIVO SVOLGIMENTO
ISCRIZIONE REGISTRO EFFICACIA DICHIARATIVA

SCRITTURE CONTABILI

CONSERVAZIONE 10 ANNI FATTURE CORRISPONDENZA
LIBRO DEGLI INVENTARI
OGNI ANNO BILANCIO PROFITTI E PERDITE
INIZIO ATTIVITà
LIBRO GIORNALE
IMMEDIATEZZA
CRONOLOGICITà

REGISTRO IMPRESE

SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITà
REGIM PUBBLICITARIO IMPRESE ED INDIVIDUALI

PROCURATORI

RAPPORTO CONTINUATIVO NO PREPOSTI

AUSILIARI

ESTINTORI
POTERRI DI GESTIONE
FUNZIONE DIRETTIVA
AUSILIARI SUBORDINATI/AUTONOMI /
ORGANIZZAZIONE LAVORO

IMPRENDITORE

ART 2082

E' IMPRENDITORE CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN' ATTIVITà ECONOMICA ORGANIZZATA AL FINE DI PRODUZIONE E DELLO SCAMBIO DI BENI E SERVIZI

Sottoargomento

Ramo principale

IMPRESA FAMILIARE/CONIUGALE

SEMPRE UN SOLO CONIUGE
PRIMA MATRIMONIO UNO E POI ENTRAMBI
GESTITE DA ENTRMBI E DOPO IL MATRIMONIO

IMPRENDITORE AGRICOLO

IMPRENDITORE COMMERCIALE
AGENTE DI COMMERCIO/MEDIATORE /AG.PUBBLICITARIO
ATT. BANCARIA/ASSICURATIVA
TRASPORTO TERRA/ ACQUA /MARE
2195

Articolo 2195. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200).

CIRCOLAZIONE E DISTRIBUZIONE BENI

ATTIVITà DIRETTA PRODUZIONE /TRASFORMAZIONE

IMPRENDITORE ITTICO
ASSOGGETTABILE IMPRENDITORE AGRICOLO
NON ASSOGGETTIBILITà FALLIMENTO
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE FINE DICHIARATIVO
NO TENUTA SCRITTURE CONTABILI
ATTI CONNESSE
MANIPOLAZIONE\CONSERVAZIONE \COMMERCIALIZZAZIONE
ATTI AGRICOLE ESSENZIALI
COLTIVAZIONE /SELVICOLTURA\ALLEVAMENTO

CRITERI CLASSIFICAZIONE

PERSONALE
NUMERO SOGGETTI

INDIVIDUALE IMPRENDITORE COLLETTIVO SOCIETà

QUANTITATIVO
DIMENSIONI PICCOLO\GRANDE

PREVALENTEMENTE LAVORO PROPRIO

QUALITATIVO
ATTIVITà ESERCITATA AGRICOLO\COMMERCILE

L'ATTIVITà IMPRENDITORIALE

ESCLUSIONE LIBERI PROFESSIONISTI
NO ARTISTI E INVENTORI

NO RISCHIO LAVORATORE

SI MEDICO CHE GESTISCE CASA DI CURA

ESERCITATA IN NOME PROPRIO
SPENDITA/IDENTIFICAZIONE

RISCHIO IMPRENDITORIALE

AVENTE COME FINE PRODUZIONE O SCAMBIO BENI E SERVIZI
ESERCITATA PROFESSIONALMENTE
STABILE E PREORDINATA
FINE DI LUCRO

COPERTURA COSTI/RICAVI

OBIETTIVA ECONOMICITà

ATTIVITà ABITUALE
ORGANIZZATA
ASPETTO DINAMICO CREAZIONE RICHEZZA

ESEMPIO NO IMPRENDITORE CASE LOCAZIONE

COMPLESSO DI BENI E PERSONE
ECONOMICA
ATTI PREORDINATI AL CONSEGUIMENTO

CREAZIONE NUOVA RICCHEZZA

MERO GODIMENTO

DEFINIZIONE ART 2082
DEFINIZIONE IMPRESA

NO OGGETTO DI DIRITTI

UNCAMENTE ORGANIZZAZIONE FATTORI PRODUTTIVI

NO SOGGETTO