von maria baldo Vor 7 Jahren
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A/B LIBERO e A/C LIBERO
Di norma gli assegni hanno stampigliata la clausola "non trasferibile" (legge antiriciclaggio), tuttavia, il correntista può chiedere un libretto/carnet di assegni privi della clausola di non trasferibilità, questi assegni vengono detti "liberi". In tal caso il titolo è trasferibile mediante girata se emesso per importo inferiore a 1000 euro, pagando per ognuno un'imposta di bollo di 1,50 euro a carico del correntista se si tratta di un A/B o del richiedente se si tratta di un A/C
BANCA EMITTENTE: rilascia l'assegno e si assume l'impegno di pagare a vista la somma indicata sul titolo;
BENEFICIARIO: soggetto a favore del quale viene emesso l'assegno.
RICORDA!!!!
Possono emettere assegni circolari solo le banche autorizzate dalla Banca d'Italia.
INOLTRE
Per ottenere un A/C è necessario:
1. compilare un modulo di richiesta;
2. versare il denaro corrispondente all'importo dell'assegno o, se si possiede un C/C, chiederne l'addebito;
Come è facile intuire l'A/C è molto gradito come mezzo di pagamento in quanto è a copertura garantita ovvero di sicuro buon fine.
E' un titolo di credito con cui una banca promette di pagare a vista una somma di denaro all'ordine della persona indicata sul titolo
TRAENTE: è colui che emette/ compila l'assegno e ordina lla banca, presso la quale è titolare di un conto corrente bancario, di pagare ;
TRATTARIO: è la banca a cui viene rivolto l'ordine di pagare;
BENEFICIARIO: è il soggetto a favore del quale viene emesso l'assegno
E' un titolo di credito a vista con cui un soggetto, che ha fondi su un conto corrente bancario, ordina lla banca di pagare una data somma di denaro a favore di un altro soggetto o a se stesso. Al momento della sua emissione viene staccato dal blocchetto o carnet, che ne contiene 10 o 20. E' composto da due parti: madre o matrice la cui compilazione non è obbligatoria, rimane attaccata al carnet e serve come promemoria e la figlia che viene staccata dalla matrice ed è l'assegno vero e proprio.
Oltre a subire l'azione di regresso contro i propri beni, coloro che emettono un assegno bancario senza autorizzazione (mancanza di "convenzione di assegno") o a vuoto (mancanza di "provvista") commettono delle violazioni amministrative punibili con pene pecuniarie che vengono graduate in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno.
A loro carico si applicano anche sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni e, nei casi più gravi, il divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali e di assumere ruoli direttivi negli enti e nelle imprese.
I nomi delle persone e delle società che hanno emesso assegni bancari senza autorizzazione o senza provvista vengono inseriti nella Centrale di allarme interbancaria (CAI) che è un archivio informatizzato gestito dalla Banca d'Italia. Tale archivio è consultabile dai terminali delle banche, degli uffici postali, dei prefetti e dell'aurità giudiziaria e costituisce un "data base" di interesse economico generale finalizzato a favorire il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
Quando l'assegno è a vuoto, in altre parole quando è stato emesso per un importo che non risulta in tutto o in parte disponibile sul conto corrente aperto presso la banca, il possessore dell'assegno si vede rifiutare il pagamento da parte della stessa banca.
Poiché l'assegno bancario è un titolo di credito esecutivo, il beneficiario, dopo la solenne constatazione del mancato pagamento mediante il protesto effettuato da un pubblico ufficiale (che viene reso pubblico attraverso il Registro informatico dei protesti tenuto dalla Camera di Commercio), può esercitare l'azione di regresso contro l'emittente oppure contro gli eventuali giranti.
L'azione di regresso viene esercitata per recuperare coattivamente il credito e si svolge, come per le cambiali, in tre fasi: 1) precetto, 2) pignoramento dei beni, 3) vendita giudiziale dei beni pignorati.
Per poter esercitare l'azione di regresso è necessario che l'assegno bancario sia stato presentato per il pagamento entro i termini stabiliti dalla legge (vale a dire entro otto giorni se l'assegno è pagabile nello sesso Comune in cui è stato emesso o entro quindici giorni se pagabile in Comune diverso) e che il rifiuto di pagamento da parte della banca sia stato constatato mediante atto di protesto.
protesto
azione di regresso
vendita forzata
pignoramento dei beni
precetto
Il beneficiario può presentare l'assegno all'incasso:
1. presso la dipendenza della banca trattaria dove l'emittente ha il conto corrente; in tal caso la banca verifica che la firma sia autentica e che l'assegno sia coperto, ossia che ci siano in fondi disponibili;
2. presso una banca diversa, generalmente la banca dove lui stesso è titolare di un conto corrente; in tal caso l'istituto incaricato del pagamento negozia l'assegno e, grazie ai rapporti di corrispondenza tra banche, accredita in c/c l'importo "salvo buon fine", cioè a condizione che lo stesso venga regolarmente pagato.
trasferisce il possesso dell'assegno
per l'incasso alla banca
trasferisce la propietà dell'assegno
in pieno
firma del girante, del giratario, data e luogo della girata
in bianco
sul retro la firma del girante
giratrio
riceve l'assegno girato
girante
effettua la girata