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Sottoargomento
In relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico può: Nominare il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito a opportune consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche; Accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni; nominare alcuni funzionari statali di alto grado; Presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane; Decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione; Decretare lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse
In relazione all'esercizio della giurisdizione può: Presiedere il Consiglio superiore della magistratura; Nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale; Concedere la grazia e commutare le pene.
In relazione alla funzione legislativa e normativa può: Autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi; Promulgare e leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere; Rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente); Emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo; Indire i referendum e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta;