Impianti di riscaldamento
Impianto centralizzato
Vantaggi
Il costo di prima installazione di un unico impianto
centralizzato è inferiore a quello della somma di tanti
impianti unifamiliari
Trasformazione dell’impianto centralizzato in impianto
autonomo implica lavori edili ed impiantistici abbastanza
costosi
Negli impianti centralizzati è possibile l'impiego di
combustibili diversi (metano, gasolio, gas liquido),
mentre in quelli autonomi si può usare solo il metano
Il rendimento termico di un'unica caldaia centralizzata è
migliore rispetto a quello di tante caldaie individuali
La caldaia centralizzata ha una vita più lunga di quella
delle caldaie singole
La potenza termica che è necessario installare per riscaldare un condominio con una unica caldaia centralizzata, è minore della somma delle potenze necessarie per tanti impianti autonomi: di conseguenza il consumo energetico relativo è maggiore negli impianti individuali
Le spese di manutenzione e quelle per i controlli da parte
degli enti pubblici sono inferiori negli impianti centralizzati, perché i costi si ripartiscono tra tutti i condomini
Gli impianti centralizzati sono più sicuri. Nei condomini
con impianti autonomi non è sufficiente che il proprio impianto sia in regola e ben tenuto: tutti gli appartamenti sono soggetti ad essere coinvolti in incidenti provocati da eventuali impianti difettosi degli altri condomini.
Negli impianti individuali l’occupante dell’appartamento è responsabile dell’efficienza e della sicurezza dell’impianto termico, mentre in quelli centralizzati si può delegare la responsabilità dell'impianto all'amministratore condominiale, avendo meno seccature e minori rischi. Negli impianti individuali l’occupante dell’appartamento è responsabile dell’efficienza e della sicurezza dell’impianto termico, mentre in quelli centralizzati si può delegare la responsabilità dell'impianto all'amministratore condominiale, avendo meno seccature e minori rischi
Tipologie
Impianto a colonne montanti
L’impianto è composto da un anello, formato da una
tubazione di andata ed una di ritorno, che percorre la base dell’edificio
Dall’anello si dipartono le colonne montanti che alimentano i radiatori posti sulla stessa verticale ai vari piani dell’edificio
Impianto a zone
L’impianto è realizzato in modo che ad ogni zona
dell’edificio, ad ogni piano o ad ogni singolo alloggio sia dedicata una parte della rete di distribuzione
È più flessibile, poiché permette di gestire in
maniera diversificata i vari appartamenti
Contabilizzazione del calore
Permette di gestire in modo autonomo il riscaldamento
del proprio appartamento, senza che ciascuno abbia dentro casa una caldaia
La caldaia rimane sempre unica per tutto il condominio,
ma ogni proprietario/occupante ha la possibilità, attraverso particolari dispositivi, di spegnere, ridurre o aumentare (entro il limite di legge) la temperatura del proprio appartamento, ufficio o negozio
Ciascuno paga solo il calore che ha effettivamente
consumato
Il D.P.R. n. 551/1999 stabilisce che “gli impianti termici al
servizio di edifici di nuova costruzione la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo
Regole per la gestione
Temperatura
È prevista una tolleranza di 2° C
La temperatura media degli ambienti non deve superare i 20° C
Periodo ed orari
Il periodo e le ore di conduzione dell’impianto dipendono dalla collocazione geografica dell’edificio
In condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse, si possono accendere gli impianti per non oltre la metà delle ore massime consentite
Frazionamento e interruzione notturna
L’orario di riscaldamento può essere frazionato in più periodi
Deve mantenersi spento dalle 23 alle 5
Deroghe
Impianti a pannelli radianti
Impianti centralizzati con sonda di temperatura esterna e programmatore
Impianti centralizzati con contabilizzazione del calore
Impianti condotti mediante contratti di servizio energia
Responsabilità
D.P.R. n. 412/1993
Per gli impianti centralizzati
Amministratore
Per gli impianti individuali
Occupante l'unità immobiliare
Il terzo delegato
È possibile delegare le responsabilità
Ditta che possieda almeno un’abilitazione, rilasciata dalla CCIAA ovvero dall’Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della l. n. 46/1990
Quale responsabilità?
Esercizio e manutenzione dell’impianto
Sola manutenzione e verifiche strumentali periodiche
In questo caso l’amministratore (o l’occupante dell’appartamento) riporterà nel libretto i risultati delle verifiche eseguite dalla ditta
Adempimenti
Accertare il rilascio della “dichiarazione di conformità”
Documento attestante la corrispondenza dell’impianto alle norme di sicurezza vigenti
Per gli impianti costruiti dopo il 13.03.1990 il certificato viene
rilasciato dall’installatore al proprietario
Per gli impianti più vecchi, è necessario verificare se siano
in regola avvalendosi, se necessario, dell’aiuto di un professionista
Mantenere la caldaia in buona efficienza
Al fine di non sprecare energia e inquinare il meno possibile
Intervento almeno annuale di manutenzione e con cadenze diverse in base alla potenza, la verifica strumentale delle prestazioni della caldaia
Compilare e conservare
Il libretto di centrale (per impianti di potenza superiore a 35 Kw)
Il libretto di impianto (per impianti di potenza inferiore a 35 Kw)
Esporre la tabella con gli orari e il periodo di esercizio dell’impianto
Tabella interventi
Verifica del rendimento
Verifiche strumentali periodiche
Al fine di non sprecare energia e inquinare il meno possibile
Temperatura dei fumi che fuoriescono dalla caldaia, del loro contenuto di ossigeno o anidride carbonica, di monossido di carbonio e particelle
Una caldaia poco efficiente
Spreca energia
Deve essere sottoposta a manutenzione
Deve essere sostituita
Manutenzione annuale
Incaricato abilitato l. 46/90 (ovvero gli ulteriori requisiti richiesti)
Riguarda l'intero impianto e non la sola caldaia!
Indicazioni contenute nel libretto dei costruttori
Compilare un rapporto di controllo da rilasciare al
proprietario
Sanzioni
Ripartizione spese per il riscaldamento
L’art. 1117 c.c. prevede la presunzione di comproprietà,
oltre che del locale per il riscaldamento centrale, di quegli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini
I proprietari di locali non serviti dall’impianto – es. box o cantine – non possono essere considerati comproprietari dell’impianto stesso e pertanto ne saranno esonerati dalle spese
Le spese per il riscaldamento, in assenza di diverse
previsioni contenute nel regolamento di condominio, andranno ripartite secondo il criterio generale previsto dall’art. 1123, I comma, c.c. e cioè secondo i millesimi di proprietà
Il criterio più corretto coordina l’apporto calorico alle caratteristiche della singola unità, applicando – relativamente le spese per l’esercizio – il criterio del 1123, c. 2, c.c. in base al criterio d’uso
Le spese d’esercizio riguardano quelle necessarie al funzionamento dell’impianto quali il combustibile e l’energia elettrica
Manutenzione ordinaria - riscaldamento
Ricorso al criterio d'uso (art. 1123, c. 2 c.c.)
Pulizia della caldaia
Verifiche e controlli periodici
Riparazioni di piccola entità
Spese sostenute in base dai condomini che concretamente usufruiscono del servizio, ripartite secondo il criterio previsto per le spese di funzionamento
Manutenzione straordinaria
dell'impianto di riscaldamento
Ripartizione in base alle quote millesimali (art. 1123, c. 1 c.c.)
Sostituzione della caldaia
Adeguamento tecnico dell’impianto
Smantellamento e ricostruzione ex novo dell’impianto
Innovazioni della struttura centralizzata dell’impianto
Si configura un’obbligazione propter rem, vale a dire derivante dalla titolarità del bene (comune), sicché le spese della relativa manutenzione sono dovute in proporzione della quota di comproprietà
Adeguamento dell'impianto
Se l'impianto, la caldaia o qualsiasi componente sono rinnovati per adeguarsi a norme obbligatorie di sicurezza (D.P.R. 59/2009) o di contenimento dei consumi energetici si parla di maggioranze condominiali solo per il ventaglio delle scelte possibili (tipo di riscaldamento, tipo di caldaia, installatore e progettista...)
Se l'adeguamento è facoltativo si dovranno adottare le maggioranze di legge
Costruzione di un nuovo
impianto di riscaldamento
Costituisce innovazione
Ripartire i costi in base alle quote di comproprietà
La destinazione strutturale dell’impianto (il numero degli allacci in concreto esistenti) determinerà l’individuazione dei soggetti tenuti alla contribuzione
Obbligo di pagamento e
insufficiente erogazione
La mancata o insufficiente erogazione del calore non
autorizza il singolo condomino a sottrarsi al pagamento
di quanto dovuto per il servizio
Il condomino dovrà erogare i contributi condominiali previsti, salvo poi promuovere autonoma azione legale per i danni patiti a causa di tale mancata o insufficiente erogazione
Obbligo di pagamento e
locale non allacciato
Spese di manutenzione e conservazione
Verificare
L’impianto di riscaldamento sia stato installato fin dalla costruzione
La presenza o meno di diramazioni delle condutture all’interno della porzione esclusiva priva di elementi radianti
Verificare che l’impianto possieda o meno una potenzialità calorica sufficiente per riscaldare anche i locali privi di elementi radianti
Distacco (unilaterale)
dall'impianto di riscaldamento
Non comporta l’abbandono della quota di proprietà
Si determina uno squilibrio termico
L’impianto era progettato in funzione dei complessivi volumi interni
È necessario che i condomini che continuano a usufruire del servizio sostengano un aumento delle spese di esercizio e conservazione
Condizioni
Il regolamento consenta il distacco
Consenso unanime dei condomini
Distacco dalla caldaia
La riforma prevede la possibilità di distacco dal riscaldamento da parte del singolo condomino
Condizione che dal distacco non derivi un aggravio di spese per quanti restano collegati ne' un danno alla funzionalità dell'impianto o uno squilibrio termico dell'edificio tali da pregiudicare la regolare erogazione del servizio
Chi opera il distacco resta obbligato a concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto, la conservazione e messa a norma
Chi si distacca non è obbligato alle spese di consumo o di esercizio riguardanti un servizio di cui non usufruisce
Il rinunciatario potrebbe essere chiamato ad accollarsi gli eventuali maggiori oneri che gli altri condomini si vedono costretti a sopportare in conseguenza del distacco oppure una quota forfettaria determinata dall'assemblea
Cessazione dell'impianto di riscaldamento
Costituisce innovazione
Disciplina in deroga
Art. 26, L. n. 10/1991
Decisione assunta a maggioranza delle quote millesimali
Nuovo libretto di impianto
Dal 1 giugno 2014 ogni impianto di riscaldamento e
raffrescamento deve essere accompagnato da una
nuova carta di identità in grado di raccontare tutta la vita
dell'apparecchio (installazione, verifiche, rottamazione)
I proprietari dell'impianto devono scaricare e compilare il
libretto
I tecnici che eseguono le manutenzioni, devono invece
preparare i rapporti di efficienza energetica
I nuovi obblighi introdotti dal D.P.R. 74/2013 valgono
anche per chi la caldaia o il condizionatore installati in
casa e non solo per le nuove installazioni
Soggetti coinvolti
utente del piccolo impianto (singola unità immobiliare)
amministratore di condominio o ditta abilitata (terzo responsabile) per gli edifici condominiali
Obblighi
a carico di chi ha la responsabilità dell'impianto (utente, in caso di apparati singoli, amministratore o terzo responsabile per gli altri impianti); dovranno aggiornare il vecchio libretto al nuovo modello o produrre (in caso di condizionatore) il libretto
per quanto riguarda il rapporto di controllo sull'efficienza
energetica, l'obbligo ricade sul manutentore o su chi effettua
interventi che ne modificano il rendimento energetico
Impianti coinvolti
tutte le tipologie di impianti termici per la climatizzazione
(invernale ed estiva) e per la produzione di acqua calda
sanitaria, hanno l'obbligo del libretto
gli impianti soggetti a verifiche periodiche per legge a
seconda della potenza e tipologia dell'impianto (riscaldamento con potenza > 10Kw; condizionamento con potenza > 12KW), dovranno dotarsi di rapporto di controllo: questi si suddividono in:
riscaldamento a fiamma e combustione
condizionamento
teleriscaldamento
co e trigenerazione
Il libretto diventa unico (non più distinto fra libretto d'impianto e di centrale)
Vanno indicati tutti i dati relativi all'impianto, la sostituzione di eventuali componenti, gli interventi di manutenzione e controllo, i valori di rendimento, i dati dei proprietari (anche quando dovessero variare)
Laddove gli impianti sono soggetti a controlli periodici di efficienza energetica, dovranno dotarsi, al termine della verifica, di un rapporto di controllo compilato dal manutentore secondo i nuovi schemi diffusi dal Governo
Procedura
collegandosi al sito internet del MISE, è possibile scaricare il modello di libretto in pdf
sulla prima pagina vanno inseriti i dati identificativi dell'impianto
va specificato se l'impianto è di nuova installazione, se è stato sottoposto a modifiche o se si tratta di un impianto già esistente
il modello va compilato per la prima volta dall'installatore all'atto della messa in funzione dell'apparato; poi viene aggiornato dal responsabile dell'impianto o dal manutentore
per quanto riguarda il Rapporto di efficienza, va compilato dal manutentore che lo trasmette telematicamente all'ente locale incaricato di aggiornare il catasto impianti (Provincia o Comune)
vanno annotati i risultati dei controlli (che dovranno essere conformi alle norme UNI o ai limiti indicati dal D.P.R. 74/2013
Lombardia
Ha previsto, in base a disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici in attuazione della D.G.R. X/1118 del 20.12.2013, modelli di libretto e di rapporti di efficienza energetica differenti dallo standard nazionale con un libretto specifico per gli impianti a biomassa (i modelli sono scaricabili dal sito del catasto Regionale Impianti)
Valvole termostatiche e contatori individuali
La Direttiva, 2012/27/UE impone agli Stati membri di fissare un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica che guardi ai consumi e ai risparmi di energia primaria o finale per l'ottenimento del 20% di risparmio entro il 2020 (il cd. pacchetto clima-energia 20-20-20 che punta anche alle energie rinnovabili e ad una consistente riduzione di emissioni di CO2 nell'atmosfera)
Entro il 31 dicembre 2016, tutti gli edifici con il riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
Laddove la pluralità di edifici (supercondominio) o gli edifici polifunzionali, siano serviti da un impianto di distribuzione centralizzato o da una rete di teleriscaldamento per la fornitura di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda, entro il 2016 le imprese fornitrici del servizio dovranno obbligatoriamente installare contatori individuali di calore o di fornitura di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura
Le stesse imprese dovranno dotare gli utenti finali di contatori individuali per la misurazione dell'effettivo consumo di calore di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, che risultino efficienti sia in termini di costi che di potenziali risparmi energetici
L'installazione dovrà risultare tecnicamente possibile, in caso contrario sarà il tecnico abilitato o il progettista dell'impianto, a relazionare in un rapporto tecnico la non fattibilità dell'intervento
Se non è possibile, si può ricorrere all'installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore individuali, da installarsi su ogni singolo radiatore per la corretta misurazione dei consumi (così come previsto dalla norma UNI EN 834)
Nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato, i sistemi tecnologici che consentono la contabilizzazione del calore permettono
di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare
di suddividere le spese in proporzione a quanto ciascun condomino effettivamente consuma (si possono ottenere risparmi di combustibile tra il 10% e il 30% annui)
Contabilizzazione del calore
Per la regolazione della temperatura, si deve agire
direttamente sui singoli caloriferi utilizzando la seguente
apparecchiatura:
una valvola termostatica posta su ciascun termosifone, permette di regolarne la temperatura secondo le esigenze dell'utenza; questo sistema è semplice ed economico però non permette di personalizzare l'orario di accensione del riscaldamento
in alternativa, si può impiegare una valvola termostatica con timer che permette di impostare l'orario di apertura della valvola stessa; sul mercato esistono anche valvole termostatiche con timer e termostato-ambiente che chiudono automaticamente il calorifero quando, per esempio, si apre una finestra
Le valvole termostatizzabili si possono impiegare per la regolazione della temperatura dell'aria ambiente e possono essere installate indifferentemente sia sui singoli corpi scaldanti sia sui collettori di distribuzione, impiegati per l'allacciamento dei corpi scaldanti o dei singoli pannelli a pavimento
La valvola è capace di modificare la sua posizione d'apertura, passando da una posizione di chiusura, con temperature sotto la soglia d'intervento, per aprirsi gradualmente con l'aumento della temperatura sopra tale soglia, fino a permettere il passaggio completo del fluido giunto ad una temperatura ritenuta ottimale per l'impianto specifico
Il flusso d'acqua nei caloriferi viene regolato in base alla temperatura richiesta dall'ambiente allo scopo di evitare sprechi e migliorare il confort, stabilizzando la temperatura a livelli diversi nei vari locali a seconda delle necessità
La valvola raffredda il termosifone qualora l'ambiente abbia raggiunto la temperatura programmata e lo riscalda di nuovo quando necessario