par Gianpaolo Tronca Il y a 14 années
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A) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del Codice dispone, nei termini di cui in motivazione, nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., società del gruppo Vodafone Group Plc., con sede in Ivrea (TO), via Jervis n. 13, il divieto dell'ulteriore trattamento, in qualsiasi forma e grado di dettaglio, di dati personali relativi ai siti web visitati dagli utenti, anche quando tali dati siano specificati con mero indirizzo Ip di destinazione; dispone, per l'effetto, la cancellazione dei dati trattati illecitamente al più presto, dando riscontro a questa Autorità dell'avvenuta cancellazione entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;
ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone nei confronti di PosteMobile S.p.A., con sede in Roma, via Aurelia n. 866, il divieto dell’ulteriore trattamento, in qualsiasi forma e grado di dettaglio, di dati personali relativi ai siti web visitati dagli utenti, anche quando tali dati siano specificati con mero indirizzo IP di destinazione; dispone, per l’effetto, la cancellazione dei dati trattati illecitamente al più presto, dando riscontro a questa Autorità dell’avvenuta cancellazione entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.
Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonche', qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto-legge, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili. 2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole «al momento dell'attivazione del servizio.» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonche' del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.».
2005
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
2003
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per
effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.