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a Selenia Canicatti 2 éve

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I DIRITTI DEI LAVORATORI. LIVELLO 1

La Costituzione italiana riconosce e tutela una serie di diritti fondamentali per i lavoratori, garantendo loro una retribuzione adeguata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché sufficiente per garantire una vita dignitosa.

I DIRITTI DEI LAVORATORI. LIVELLO 1

I DIRITTI DEI LAVORATORI

ARTICOLO 37

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

LA REPUBBLICA TUTELA IL LAVORO DEI MINORI
LE CONDIZIONI DI LAVORO DEVONO CONSENTIRE DI SVOLGERE LA SUA FUNZIONE E ASSICURARE PROTEZIONE
LA DONNA LAVORATRICE HA GLI STESSI DIRITTI E LE STESSE RETRIBUZIONI CHE SPETTANO AL LAVORATORE.

ARTICOLO 36

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE E A FERIE ANNUALI RETRIBUITE
LA DURATA MASSIMA DELLA GIORNATA LAVORATIVA È STABILITA DALLA LEGGE.
IL LAVORATORE HA DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE

ARTICOLO 35

Articolo 35.

"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero"

RICONOSCE LA LIBERTÀ DI EMIGRAZIONE E TUTELA IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO
PROMUOVE E FAVORISCE GLI ACCORDI INTERNAZIONALI PER MIGLIORARE I DIRITTI DEL LAVORO.
CURA LA FORMAZIONE E LA CRESCITA PROFESSIONALE DEI LAVORATORI.

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO

ARTICOLO 38

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

OGNI CITTADINO INABILE AL LAVORO E SENZA MEZZI NECESSARI PER VIVERE, HA DIRITTO AL MANTENIMENTO E ALL'ASSISTENZA SOCIALE.

ARTICOLO 39

Articolo 39

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE E' LIBERA

ARTICOLO 40

Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.



I LAVORATORI HANNO DIRITTO ALLO SCIOPERO. IL DIRITTO DI SCIOPERO REGOLATO DALLA LEGGE DELLO STATO

ARTICOLO 4

ARTICOLO 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

IL LAVORO E' UN DOVERE CHE IL CITTADINO DEVE SVOLGERE
RICONOSCE A TUTTI IL DIRITTO AL LAVORO