a vanessa opoku 4 éve
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Con la sentenza di condanna il giudice può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi, qualora ciò non sia possibile c’è l’obbligo di sostenerne le spese. La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato non è superiore alla durata della pena sospesa.
Il reato che scatta è quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, in quanto questo gesto determina l’ “insudiciamento” e l’“imbrattamento” della cosa altrui. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, massimo Giudice in Italia, nella Sentenza n. 5828 del 24.10.2012.