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によって Simona Canicatti 4年前.

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I DIRITTI DEI LAVORATORI

La Costituzione italiana stabilisce che il lavoro è il fondamento della Repubblica democratica, conferendo la sovranità al popolo che la esercita secondo le norme costituzionali. Questo documento fondamentale definisce i principi e le regole che governano la società, indicando gli obiettivi della convivenza civile.

I DIRITTI DEI LAVORATORI

I DIRITTI DEI LAVORATORI

ARTICOLO 37

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

LA REPUBBLICA TUTELA IL LAVORO DEI MINORI CON LEGGI SPECIALI E GARANTISCE AD ESSI, A PARITÀ DI LAVORO, IL DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE.
LE CONDIZIONI DI LAVORO DEVONO CONSENTIRE L’ADEMPIMENTO DELLA SUA ESSENZIALE FUNZIONE FAMILIARE E ASSICURARE ALLA MADRE E AL BAMBINO UNA SPECIALE ADEGUATA PROTEZIONE.
LA DONNA LAVORATRICE HA GLI STESSI DIRITTI E, A PARITA' DI LAVORO, LE STESSE RETRIBUZIONI CHE SPETTANO AL LAVORATORE.
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/articolo-37-diritto-al-lavoro-per-le-donne-costituente-e-costituzione/3101/default.aspx

ARTICOLO 36

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE E A FERIE ANNUALI RETRIBUITE E NON PUò RICUNCIARVI
LA DURATA MASSIMA DELLA GIORNATA LAVORATIVA È STABILITA DALLA LEGGE.
IL LAVORATORE HA DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL SUO LAVORO E IN OGNI CASO SUFFICIENTE AD ASSICURARE A SÉ E ALLA FAMIGLIA UN’ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA

ARTICOLO 35

Articolo 35.

"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero"

RICONOSCE LA LIBERTÀ DI EMIGRAZIONE E TUTELA IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO, SALVO GLI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE NELL'INTERESSE GENERALE
PROMUOVE E FAVORISCE GLI ACCORDI e LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI INTESI AD AFFERMARE E REGOLARE I DIRITTI DEL LAVORO.
CURA LA FORMAZIONE E L'ELEVAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI.

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO
LA COSTITUZIONE È LA CARTA DI IDENTITÀ DI UNA GRANDE COMUNITÀ; ESSA INDICA GLI SCOPI DELLO STARE INSIEME, I PRINCIPI CHE DEVONO GOVERNARLA, LE REGOLE CHE DEVONO ESSERE RISPETTATE.

ARTICOLO 38

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

OGNI CITTADINO INABILE AL LAVORO E SENZA MEZZI NECESSARI PER VIVERE, HA DIRITTO AL MANTENIMENTO E ALL'ASSISTENZA SOCIALE.

ARTICOLO 39

Articolo 39

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE E' LIBERA I SINDACATI REGISTRATI HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA

ARTICOLO 40

Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.



I LAVORATORI HANNO DIRITTO ALLO SCIOPERO. IL DIRITTO DI SCIOPERO REGOLATO DALLA LEGGE DELLO STATO

ARTICOLO 4

ARTICOLO 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

IL LAVORO E' UN DOVERE CHE IL CITTADINO DEVE SVOLGERE
SECONDO LE PROPRIE POSSIBILITÀ E LA PROPRIA SCELTA, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE OGNI TIPO DI LAVORO, MANUALE O INTELLETTUALE, CONTRIBUISCE IN PARI MISURA AL BENE DELLA COLLETTIVITÀ
RICONOSCE A TUTTI IL DIRITTO AL LAVORO
L’ARTICOLO 4 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE RIPRENDE QUELLO CHE L’ARTICOLO 1 SANCISCE ESSERE IL FONDAMENTO DELLA NOSTRA REPUBBLICA. IN QUESTO ARTICOLO, IL LAVORO VIENE RICONOSCIUTO COME DIRITTO DI TUTTI I CITTADINI.