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によって SABRINA TEDESCO 9か月前.

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"IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA"

Den italienske grunnlova inneheld fleire viktige artiklar som regulerer arbeidslivet og arbeidsrettar. Eit sentralt tema er fridomen til å organisere seg i fagforeningar, der det blir understreka at fagforeiningane har rett til å registrere seg og få juridisk status.

UNIVERSITA' MEDITERRANEA DI REGGIO CLAABRIA Tecnologie Applicate alla Didattica Prof. LO IACONO MASSIMILIANO TFA SOSTEGNO VIII CICLO CORSISTA SABRINA TEDESCO

"IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA"

IL RAPPORTO DI LAVORO

CONTRATTO DI TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTAMENTO
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
A TEMPO DETERMINATO
A TEMPO INDETERMINATO

Progettazione

Verifica e valutazione svolta tramite compiti di realtà, verifiche orali calibrate in base alle esigenze dell'alunno e tramite Wordwall
Realizzazione
Fase 3 - Lezioni approfondite dei principi costituzionali sul lavoro - Metodologia utilizzata Peer to Peer
Fase 2 - Approfondimenti sull'art. 3 della Costituzione attraverso punti chiave ed utilizzando la metodologia scaffolding unitamente alla webapp PowToon
Fase 1 - Cenni cronologici relativi alla nascita della Costituzione - Metodologie utilizzate - Brainstorming unitamente all'utiClizzo delle risorse multimediali e alla webapp Book Creator sulla Costituzione

I Sindacati

Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Unione Italiana del Lavoro
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Regolamentazione

La contrattazione collettiva
Lo Statuto dei lavoratori
codice civile

GLI ARTICOLI FONDAMENTALI

Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 39 L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
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Art.38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.