によって Antonietta Carbone 8年前.
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Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi,attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e comeli utilizzano.Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana datidelicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzionireligiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi,come ad esempio la mensa.E’ bene ricordare che nel trattare queste categorie diinformazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, inconformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministerodell’istruzione.Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazionisono trattate dall’istituto scolastico, farle rettificare se inesatte,incomplete o non aggiornate
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degliscrutini o degli esami di Stato sono pubblici.Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad unregime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità èstabilito dal Ministero dell’istruzione.E’ necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degliesami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, ancheindirettamente, informazioni sulle condizioni di salute deglistudenti: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute daglistudenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito neitabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazioneda rilasciare allo studente.
L’attività di ricerca con la raccolta di informazioni personalitramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solose ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi dellericerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezzaadottate.Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di nonaderire all’iniziativa.
Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimentoprofessionale le scuole, su richiesta degli studenti, possonocomunicare e diffondere alle aziende private e alle pubblicheamministrazioni i dati personali dei ragazzi.
Si possono in generale installare telecamere all’interno degliistituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari dichiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalatacon cartelli. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola,l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamentedelimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate ingenerale dopo 24 ore.
E’ illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognomedegli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento dellaretta o del servizio mensa.Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamentedel servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con redditominimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono averecarattere generale, mentre alle singole persone ci si deverivolgere con comunicazioni di carattere individuale. Asalvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorsescolastiche, restano ferme le regole sull’accesso ai documentiamministrativi da parte delle persone interessate.
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte daigenitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immaginiin questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad unambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle ediffonderle in rete, anche sui social network, è necessarioottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video onelle foto.
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per finistrettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, esempre nel rispetto delle persone.Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loroautonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso deicellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sulweb se non con il consenso delle persone riprese. E' benericordare che la diffusione di filmati e foto che ledono lariservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lostudente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri epropri reati.Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a finidi registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare inclasse libri elettronici e testi on line.
Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni losvolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale.Sta invece nella sensibilità dell’insegnante, nel momento in cuigli elaborati vengono letti in classe, trovare l’equilibrio traesigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente sesi tratta di argomenti delicati.