door Stefano Infantino 2 dagen geleden
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L'obbligo di sicurezza incombe principalmente sul datore di lavoro, ma anche sui suoi collaboratori (es. dirigenti), sui lavoratori e i loro rappresentanti che sono chiamati a collaborare attivamente per realizzare un efficace sistema di gestione delle attività di prevenzione e protezione dei rischi.
Il mancato rispetto dell'obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti, comporta:
RESPONSABILITA' PENALE, nell'ipotesi in cui, a causa dell'inosservanza degli obblighi di sicurezza, si verifichino eventi che prevedano applicazione di norme di diritto penale con sanzioni, come la reclusione o l'arresto.
RESPONSABILITA' CIVILE, qualora il datore di lavoro non adempia l'obbligo di assicurare il lavoratore presso l'assicurazione sociale gestita dall'INAIL, e si verifichino eventi lesivi della persona, è tenuto a risarcirne il danno
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, nel caso di inosservanza di obblighi puniti con sanzioni pecuniaria amministrative.
E' previsto che il datore di lavoro compia una VALUTAZIONE DEI RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che devono essere contenuti in un documento, periodicamente aggiornato, nel quale sono elencati criteri e misure da adottare con le relative modalità di applicazione, a cui deve far seguito la programmazione della prevenzione (es. informazione e formazione dei lavoratori).
stipulare contratti collettivi di lavoro
Con l'avvento del regime fascista (1922) le libere organizzazioni dei lavoratori furono sciolte e furono istituite le corporazioni per i lavoratori e i datori di lavoro.
Dopo la previsione dei sindacati, attuata dalla Costituzione (1948), tra gli anni cinquanta e sessanta le organizzazioni sindacali trovarono ampio riconoscimento.
Anche i datori di lavoro, a tutela dei loro interessi, si associarono in organizzazioni sindacali, dando origine in particolare a: Confindustria (Confederazione generale dell'industria italiana); Confcommercio (Confederazione generale del commercio e del turismo) ; Confagricoltura (Confederazione generale dell'agricoltura italiana).
Cgil: Confederazione generale italiana del lavoro; Cisl: Confederazione italiana dei sindacati de lavoratori; Uil: Unione italiana del lavoro.
fonte normativa centrale del sistema di tutela della libertà, della privacy, della salute, della dignità, della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro.
ART. 35: la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
ART 36: la dignità del cittadino lavoratore
ART. 37: Tutela della donna lavoratrice e del minore
ART. 38: assistenza sociale al cittadino inabile
ART. 39: libertà sindacale
ART 40: diritto di sciopero