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door Mattia Bagnato 12 jaren geleden

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La protezione dei funzionari e del personale del SG

La Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite impone agli stati contraenti di garantire la protezione del personale delle N.U. e associato. Questo protocollo facoltativo si estende anche alle operazioni umanitarie, politiche e di sviluppo per la ricostruzione della pace.

La protezione dei funzionari e del personale del SG

Protezione dei funzionari e del personale del SG

Protezione dei funzionari delle N.U.: la materia è disciplinata dalla Convenzione sulla sicurezza del personale dell'ONU: gli stati contraenti devono prendere tutte le misure necessarie al fine di assicurare la sicurezza del personale delle N.U. e del personale associato (art. 7). La Conv. è un protocollo facoltativo inteso ad estendere il regime di convenzione alle operazioni ONU di assistenza umanitaria, politica e allo sviluppo nella ricostruzione della pace.

per quanto riguarda i funzionari delle N.U. è da ammettere un dovere di protezione posto a tutela della funzione. tale dovere si ricava dal dirtitto int. generale e precisamente attraverso l'applicazione analogica alle N.U. del principio secondo cui lo stato che accolgie sul suo territorio un organo o un funzionario straniero in missione è obbligato, verso lo stato che il funzionario rappresenta, a proteggerlo. La ratio del principio consistente appunto nel tutelare la funzione statale copre agevolmente l'ipotesi della funzione esercitata per una collettività di stati.
tale obbligo grava sia sugli stati membri sia sugli stati non membri, ovviamente sempre sul presupposto che essi acconsentano che una missione ONU operi sul loro territorio;
Nessuna norma delle Conv. o dello statuto della CIG si occupano del dovere dello stato di risarcire la vittima o i suoi familiaria o le N.U. quando aun attentato alla sicurezza a luogo. E' quindi nel dir. int. classico, e precisamente nella branca del dir. int che attiene alla protezione degli stranieri che riconosce l'istituto della tutela diplomatica: lo stato il cui cittadino è stato leso all'estero nella persona e nei suoi beni ha titolo di agire sul piano int. contro lo stato nel cui territorio il torto è avvenuto ed al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
il dovere di protezione copre anche l'ipotesi dello straniero che sia organo o funzionario del proprio stato e si trovi all'estero in missione ufficiale. Se è vero che per i privati lo stato può limitarsi alla comune attività di polizia, è anche vero che esso dovrà adottare invece per gli stranieri -organi una vigilanza tanto intensa quanto più alto è il loro rango e più esposta a pericolo la loro mansione;

principio di diritto internazionale ad hoc

non tutela interessi e beni statali ma un interesse esclusivamente statale, precisamente l'interesse a che, salvaguardando la persona del funzionario o dell'organo, sia salvagurdata la funzione stato;

il dovere di protezione è commisurata a quanto si fa di solito per tutti gli individui in uno stato il quale provveda normalmente ai bisogni di ordine pubblico e sicurezza della società sottoposta al suo controllo;
il dovere di protezione degli stranieri sussiste formalmente nei confronti dello stato di cui lo straniero ha la nazionalità, anche se dal punto di vista della sostanza, il principio abbia come scopo la tutela di interessi e di beni individuali;

principio di indipendenza: ciascun membro delle NU si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazioanale delle funzioni del SG e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro mansioni;

per quanto riguarda il personale del SG e i funzionari delle NU più in generale, l'art. 105 par. 2 sancisce un principio quadro in tema di immunità, demandando all'AG il compito di proporre agli stati membri la conclusione di accordi;
Convenzione sui priovilegi e le immunità delle NU e del 13.2.1946 e la Convenzione tra ONU e Svizzera;

generallmente le norme convenzionali sui privilegi e sulle immunità sopno di due tipi: 1. descrivono in modo dettagliato il tipo e l'ampiezza relative alle immunità diplomatiche - sez. 18 art 5 Conv. Generle: i funzionari delle N.U. sono immuni per le parole espresse e gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, esenti da imposizione fiscale sui salari e sulle indenità percepiti dalle NU, esenti da obblighi militari nel paese di origine, ecc. 2. sez. 19 art. 5 Conv. Generale: il SG e tutti i suoi assistenri, assieme al coniuge e al figlio minore, godono di priovilegi e immunità, esenzioni e agevolazioni accordati agli agenti diplomatici, in conformità al diritto int.;

i privilegi e le immunità sono accordate nell'interesse dell'organizzazione, la quale per il tramite del SG può sempre rinunciarvi in ordine a singoli casi concreti; quando si tratta del SG il diritto di rinuncia all'immunità spetta al CDS. Poichè nessuna immunità è prevista dal diritto int. consuetudinario uno stato non membro dell'ONU, che sia legato da particolari disposizioni convenzionali, non han alcun obbligo di concedere immunità o privilegi ai funzionari del SG;

il diritto internazionale prevede che gli agenti diplomatici godano di tutta una serie di privilegi e di immunità di diritto interno.

non esistono invece norme consuetudinarie che impongono agli stati di concedere lo stesso trattamento ai funzionari delle org. int; sicchè solo mediante accordo lo stato può essere obbligato in tal senso;

art. 105 par. 1: principio di dir. int. sull'immunità degli stati stranieri dalla giurisdizione civile - una org. int. o un'ambasciata gode nel territorio di ciascuno dei suoi membri dei privileggi e delle immunità necessarie per il conseguimento dei suoi fini ;

nel caso di rapporto d'impiego con uno stato straniero sarà l'ordinamento di questo a provvedere;
nel caso di un org. int. la possibilità che il lavoratore ha di far valere i propri diritti dipende dai rimedi che la stessa org. dispone;
è proprio in questa prospettiva che si colloca la funzione del tribunale amministrativo: istituito dall'AG è composto da 7 membri indipendenti e nominati dall'AG ed ha competenza a giudicare sulle controversie nasscenti dall'inosservanza del rapporto di impiego. Le sentenze sono inappellabili salvo una sorta di revisione da parte dello stesso tribunale su ricorso del SG o del funzionario;