door zuliani marta 4 jaren geleden
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Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato
E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (2239).
Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge 13 maggio 1985, n.390).
Art. 2099 Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in natura (Cod. Proc. Civ. 409).
Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Art. 2102 Partecipazione agli utili
Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro(2554) e determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio (2423, 2435, 2464, 2491, 2516), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (2433 e seguenti).
Art. 2103 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176).
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Art. 2105 Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Art. 2106 Sanzioni disciplinari
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione (e in conformità delle norme corporative) (att. 97).
Art. 2107 Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme corporative).
Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno
In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge (o dalle norme corporative).
Art. 2109 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.
Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98).
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.
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> Diritto del lavoro e legislazione sociale
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> Lo Statuto dei lavoratori
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L 300 20/5/1970 Costituisce uno degli interventi legislativi più importanti che si è verificato in materia di lavoro, con l'obiettivo di garantire il rispetto della libertà e della dignità del lavoratore nel rapporto di lavoro e di assicurare nei luoghi di lavoro la presenza sindacale per il rispetto della normativa protettiva.
1. La libertà e la dignità del lavoratore. I lavoratori, senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali o di fede religiosa, hanno diritto nei luoghi dove prestano la loro opera di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello Statuto. Il primo gruppo di norme tutela la personalità morale del lavoratore e gli assicura il diritto di libertà di pensiero. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché sui fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale. Le rappresentanze dei lavoratori possono,controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e hanno la facoltà di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare salute e integrità fisica.
2. La libertà sindacale. Tutti i lavoratori hanno il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro; ogni patto contrario a quanto appena descritto è nullo. È fatto divieto ai datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. In tema di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato, una legge L 108 11/5/1990 1 ha notevolmente modificato la previsione normativa dello Statuto.
3. L'attività sindacale. Possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali su iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, sulla base di alcune norme:
- il diritto di unirsi in assemblea anche durante l'orario di lavoro per discutere di problemi di interesse sindacale, oppure concernenti le condizioni di lavoro;
- l'obbligo per il datore di lavoro di consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento fuori dall'orario di lavoro di referendum su materie inerenti all'attività sindacale;
- il diritto per i dirigenti sindacali aziendali di usufruire di permessi sia retribuiti sia non retribuiti, per l'espletamento del loro mandato o per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale;
- il diritto per le rappresentanze sindacali di affiggere in appositi spazi, all'interno dei luoghi di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Queste norme si applicano a tutte le imprese commerciali e industriali che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupano più di 15 dipendenti. Le disposizioni dello Statuto si applicano, ora integralmente, anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici, quale che sia il numero dei dipendenti.
"Riformare il mercato del lavoro
è la condizione per conseguire l'obbiettivo di aumentare l'occupazione,
accrescendone la qualità"
Marco Biagi
Cosa cambia per aziende e lavoratori?
Ecco una sintesi delle principali novità introdotte dalla Riforma Biagi, dal punto di vista delle aziende e dei lavoratori.
Contratti formativi: apprendistato, inserimento
- Per le aziende
Sparisce il contratto formazione lavoro (che resta però nella Pa), a favore dell'apprendistato e del nuovo contratto di inserimento.
- Per i lavoratori
L'apprendistato agevola i giovani fino a 29, l'inserimento diventa anche "reinserimento" per chi è andato in mobilità o vuole reinserirsi nel mercato del lavoro dopo una prolungata assenza.
Lavoro occasionale
- Per le aziende
Questa nuona tipologia contrattuale è destinata non alle aziende ma alle famiglie che potranno servirsene per la baby sitter o il giardiniere. Queste prestazioni potranno essere pagate con un buono che comprende sia la retribuzione sia i contributi previdenziali.
- Per i lavoratori
Alcune categorie di lavoratori (casalinghe, disoccupati, studenti, disabili) potranno svolgere lavoro occasionale. Dovranno iscriversi alle liste dei Centri per l'impiego, senza perdere lo status di disoccupati.
Co.co.co. e lavoro a "progetto"
- Per le aziende
Per assicurarsi la consulenza le imprese dovranno elaborare un "progetto" nel quale vengono chiariti collaborazione, durata, retribuzione e pagamento. Senza queste condizioni, i rapporti di "collaborazione" saranno considerati rapporti subordinati.
- Per i lavoratori
Gli attuali co.co.co. sono sostituiti, ad esclusione di alcune categorie individuate all'art. 61 del DLgs. 276/2003) , dai contratti di lavoro a "progetto", con nuove garanzie. La stesura in forma scritta del progetto e la definizione della durata e del corrispettivo eviteranno gli abusi nell'utilizzo delle collaborazioni.
Part time
- Per le aziende
Scompaiono i vincoli per gli straordinari e viene data via libera all'accordo con il datore di lavoro.
- Per i lavoratori
Per giovani, donne e over 55 aumentano le opportunità di lavorare conciliando studio o famiglia.
Job sharing: lavoro ripartito
- Per le aziende
Con il lavoro ripartito le aziende potranno dividere un'unica prestazione tra due o più dipendenti. Si addice in particolare alle attività di segreteria o a mansioni di tipo amministrativo.
- Per i lavoratori
Lavoratori con esigenze di flessibilità (donne, giovani o uomini vicini alla pensione) potranno dividersi una mansione, ripartendosi il numero di ore lavorative e la retribuzione.
Job on call: lavoro intermittente
- Per le aziende
E' possibile assumere lavoratori per prestazioni discontinue o intermittenti. Il contratto di lavoro intermittente può prevedere o meno l'obbligo del lavoratore di rispondere alla "chiamata".
- Per i lavoratori
Se il contratto prevede l'obbligo di rispondere alla "chiamata" riceve un'indennità mensile per i periodi di inattività.
Leggi la legge biagi riferimento per...
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
massimo 7000 euro in un anno
DURATA MESSIMA 36 MESI
NON PUO' SUPERARE IL 20 % DEI DIPENDENTI