Educazione Civica - Valentina Meringolo 3A-C artistico
IL PALAZZO DEL QUIRINALE
È la residenza ufficiale del presidente della repubblica italiana.
Il Palazzo è stato in passato la residenza di numerosi re, papi e imperatori, perciò ha una storia ricchissima.
Il palazzo comprende 1200 stanze
La cappella dei Santi Pietro e Paolo, più conosciuta con il nome di cappella Paolina, derivato da papa Paolo V, che la fece progettare, costruire ed affrescare, è una cappella del Palazzo del Quirinale a Roma.
Il Salone dei Corazzieri (detto anche Sala Regia) è uno dei saloni di rappresentanza del Palazzo del Quirinale a Roma. La sala, sede un tempo delle ambascerie papali, è oggi usata dal Presidente della Repubblica per le più solenni cerimonie dello stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale. È eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle Regioni (tre consiglieri per regione, eletti dai Consigli regionali, con l'eccezione della Valle d'Aosta che ne elegge uno solo, per un totale di 58) e rimane in carica per sette anni (mandato presidenziale). La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente chiunque, con cittadinanza italiana, abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
In relazione alla funzione legislativa e normativa può:
Autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni
di legge governativi;
Promulgare e leggi approvate in Parlamento entro un
mese, salvo termine inferiore su richiesta della
maggioranza assoluta delle Camere;
Rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi
non promulgate e chiederne una nuova deliberazione
(potere non più esercitabile se le Camere approvano
nuovamente);
Emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i
regolamenti adottati dal governo;
Indire i referendum e nei casi opportuni, al termine
della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a
esso sottoposta;
In relazione all'esercizio della giurisdizione può:
Presiedere il Consiglio superiore della magistratura;
Nominare un terzo dei componenti della Corte
costituzionale; Concedere la
grazia e commutare le pene.
In relazione alla funzione esecutiva e di
indirizzo politico può:
Nominare il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Secondo la prassi costituzionale, la nomina
avviene in seguito a opportune consultazioni
con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi
parlamentari, i presidenti emeriti della
Repubblica e le delegazioni politiche;
Accogliere il giuramento del governo e le
eventuali dimissioni;
nominare alcuni funzionari statali di alto grado;
Presiedere il Consiglio supremo di difesa e
detenere il comando delle forze armate italiane;
Decretare lo scioglimento di consigli regionali
e la rimozione di presidenti di regione;
Decretare lo scioglimento delle Camere o
anche di una sola di esse
THE GLORIOUS REVOLUTION
IL DIRITTO DI VOTO
Fu solo nel 1946 quando in Italia fu garantito il diritto di voto alle donne. Fino ad allora, nonostante avessero combattuto accanto agli uomini per anni e avessero di fatto contribuito all’evoluzione della vita politica del Paese, non godevano di alcun elettorato attivo o passivo.
Il vero punto di svolta si ebbe con il Decreto legislativo luogotenenziale nr. 74 del 10 marzo 1946 con il quale, introducendo il suffragio universale, si approdò finalmente al diritto di voto alle donne.
Il 2 giugno 1946 è la data più importante per l'Italia in quanto ebbe luogo il celebre referendum per scegliere fra monarchia e repubblica, a cui parteciparono tutti i cittadini italiani comprese le donne.
IL PARLAMENTO ITALIANO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA
Il Parlamento, nell'ordinamento della Repubblica Italiana, è l'organo costituzionale cui è attribuito l'esercizio della funzione legislativa. Ha una struttura di tipo bicamerale, componendosi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ed è contemplato dal Titolo I della parte seconda della Costituzione
La legge viene considerata approvata se entrambi i rami del Parlamento hanno approvato lo stesso identico testo, altrimenti il testo continua ad essere discusso e votato, se ritenuto valido, oppure accantonato.
Il procedimento legislativo per le leggi e gli atti con forza di legge è quindi obbligatoriamente (o necessariamente) bicamerale, prevede che entrambe le camere rappresentative approvino lo stesso testo di legge, secondo le procedure richieste dal dettato costituzionale. Il procedimento può essere così schematizzabile:
iniziativa → istruttoria → esame → approvazione (articolo per articolo e finale) → promulgazione → pubblicazione.