Informare, comunicare e condividere: il sito web di istituto ed il registro elettronico
Sito web di istituto
Caratteristiche chiave di un sito web
Trasmette informazioni in modo unidirezionale e diffonde in modo reciproco comunicazioni dalla scuola ai diversi possibili fruitori (territorio, famiglie, studenti, docenti).
Consente la condivisione di informazioni di vario tipo (documenti di Istituto quali PTOF, RAV, Piano di Miglioramento, Piano di Formazione dell'Istituto; documenti utili per i docenti, come il Piano Annuale delle attività funzionali all'insegnamento e la modulistica; informazioni utili anche per gli studenti e loro famiglie quali quelli relativi, ad esempio, alle visite di istruzione e alle attività di Alternanza Scuola - Lavoro).
Il sito web dell'istituto soddisfa i requisiti di legge e rispetta i criteri di accessibilità?
Cfr. file seguente relativo all'accessibilità dei siti web (Esempi di siti scolastici accessibili):
http://www.osservatoriotecnologico.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemid=285&lang=it
Cfr. file seguente relativo ai documenti accessibili:
https://drive.google.com/open?id=0B8_K3rE9nn2WbmF5NkVTMGJkQTg
Il sito e la comunità scolastica
A giudizio dell'AD, il sito è leggibile?
é agevole reperirvi le informazioni?
Come è valutato il sito dall'utenza, a livello di chiarezza (anche grafica), leggibilità e fruibilità?
Google Form da inviare alle varie componenti della comunità scolastica (docenti, personale ATA, studenti, famiglie): https://goo.gl/forms/WAxQLm9nZ9U5NP9e2
Registro elettronico
Riferimenti normativi e riflessioni didattiche
Il registro di classe è stato introdotto dal Regio Decreto 965/1924, art. 41: "Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni". Esso è in dotazione obbligatoria in ciascuna classe e ha natura giuridica di atto pubblico: “in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività è destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”.
Il registro personale del docente, invece, come sostiene la sentenza della Corte di Cassazione n. 3004/1999, non è un atto pubblico (esso, quindi, può contenere cancellature e correzioni senza che ciò possa costituire falso in atto pubblico ex art. 2700 c.c. ), “ai fini e per gli effetti previsti dall’art.476 c.p.”; la giurisprudenza vi ha attribuito una funzione di promemoria per il docente, di modo che le rilevazioni in esso annotate, sui singoli alunni e sul loro processo di apprendimento, possano servire a svolgere con maggiore semplicità le riunioni dei consigli di classe. Esso rivestirebbe quindi la funzione di supporto scritto alla valutazione dei singoli alunni, formulata dal docente durante le riunioni del consiglio di classe e degli scrutini intermedi e finali. La stessa sentenza aggiunge: “è peraltro, del tutto pacifico che la mancanza di tale registro renderà, forse più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi indipendentemente dalle eventuali annotazioni del registro”.
DPR n. 122 del 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni).
Coinvolgimento della comunità scolastica
Consente di condividere dati (ad es. quelli relativi alle iscrizioni oppure le assenze e i voti degli studenti), informazioni (tramite servizio di messaggistica interna, tra docenti, studenti e famiglie), risorse didattiche, anche tramite una piattaforma Moodle (questionari, compiti per casa, materiali didattici, risorse utili per costruirli).
Sono utilizzate tutte le potenzialità offerte dal registro elettronico?
Qual è il livello di competenza informatica dei docenti ed il loro effettivo uso del registro elettronico?
Google Form da inviare a tutti i docenti: https://goo.gl/forms/iBNs8pV9t5ReXXw92
N.B.: Le domande - chiave preliminari:
- Nella scuola, qual è il livello delle infrastrutture digitali?
- Se il Dirigente scolastico è promotore di innovazione tecnologica, lo è in modo veramente efficace ed efficiente?
Si verificano uno o più dei tre errori classici da evitare? ovvero:
- Focus solo sulla tecnologia.
- Focus solo sulle funzioni.
- Mancanza di formazione delle persone.
C'è un Piano strategico preciso?
I docenti ed il personale ATA sono adeguatamenti motivati e formati?