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Al Governo è consentito in alcuni casi adottare decreti legislativi ( art. 76 Cost.) e decreti legge ( art 77 Cost.).
Il Parlamento può decidere di delegare al Governo la funzione legislativa in diversi casi:
Il Parlamento approva una "legge" delega che permette al Governo di emanare decreti legislativi ovvero ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE.
In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo adotta sotto la sua responsabilità , PROVVEDIMENTI PROVVISORI CON FORZA DI LEGGE. Deve entro il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere.
NB: i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio se non vengono convertiti in legge entro 60 giorni.
Rappresenta la funzione legislativa vera e propria, si sostanzia nel processo di formazione di una legge ordinaria.
E' disciplinata dagli art. 70 a 74 della Costituzione.
La formazione di una legge ha inizio con la" fase preparatoria" , che procede con la "discussione" e termina con "l'approvazione".
Il progetto di legge viene assegnato ad una commissione competente per materia . Se la Commissione lo approva direttamente senza passare per l'aula si parla di PROCEDIMENTO ABBREVIATO.
Di solito ciò avviene in casi di particolare urgenza, deliberata con la maggioranza assoluta delle due Camere.
La Commissione prepara e discute la proposta e poi ne presenta all'assemblea le caratteristiche principali.
La Camera ne discute apportando delle modifiche dette EMENDAMENTI, essi possono essere proposti da uno o da più parlamentari e se un emendamento viene approvato dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea diventa parte della legge.
Al termine della discussione l'Assemblea vota il testo finale della legge e se lo approva la legge viene trasmessa all'altro ramo del Parlamento, che segue la stessa procedura.
Le cosiddette NAVETTE PARLAMENTARI.
La PROMULGAZIONE è un atto con il quale il Presidente della Repubblica attesta che il processo di formazione di una legge si è concluso. Essa consiste nella firma da parte del Presidente della Repubblica, il visto del Ministro della Giustizia e l'apposizione del sigillo di stato.
Successivamente vi è la PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE , in modo da renderla nota al popolo.
La legge entra in vigore ovvero diviene vincolante e produce i suoi effetti giuridici trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tale periodo si chiama VACATIO LEGIS. Prima di questo periodo la legge non ha ancora acquisito validità e non produce effetti giuridici.