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MEDIA Res Publica (367- 133 a.C.)

La giurisprudenza repubblicana e quella classica rappresentano due fasi cruciali nella storia del diritto romano. La giurisprudenza repubblicana, di cui non ci sono pervenuti testi diretti ma solo racconti, si sviluppa in un contesto dove Roma inizia a interagire con altri popoli per il commercio, portando alla nascita di una nuova classe di giuristi.

MEDIA Res Publica                             (367- 133 a.C.)

LA GIURISPRUDENZA REPUBBLICANA

LE FUNZIONI DELLA GIURISPRUDENZA REPUBBLICANA

Il diritto romano è un ordinamento pluri-ordinamentale: -ius civile (legisactiones); -ius honorarium (contenuto dell'editto giurisdizionale); -ius fetiale (deriva dall'attività dei feziali del bellum iustum nei trattati internazionali); -ius gentium (complesso giuridico che i romani condividevano con altre genti---> foedera-trattati stipulati con gli altri popoli: la sponsio-stipulatio/ il matrimonio/la schiavitù)
Igiuristi svolgevano 3 compiti: -agere ---> indicazioni degli schemi processuali/ attività di traduzione in termini giuridici dei fatti); -cavere ---> attività di suggerimento di schemi negoziali -attività commerciale; -respondere ---> dare soluzione a dei casi che i cives sottopongono ai giuristi. ( I giuristi in età repubblicana conoscono tutto il sistema di diritto e sono in grado di dare responsi, redigere schemi processuali e negoziare).

PRIMA OPERA DI DIRITTO DOPO LA LAICIZZAZIONE

TRIPERTITA LEGIS-ACTIONES scritta nel 198 dal giurista SESTO ELIO, che si occupa di tre questioni fondamentali: -legisactiones; -12 tavole; - un commento al testo delle 12 tavole, che comincia ad essere interpretato- testo criptico, che presuppone degli istituti senza spiegarli- La struttura tripartita di quest'opera sarà presa come modello dai futuri giuristi.
PRIMA GENERAZIONE DI GIURISTI 180-160 Giunioo Bruno, Publio Mucio, Manio Manilio---> fondanoo lo ius civile, ovvero l'interpretazione che i giuristi hanno dato alle fonti dello ius civile (=mores, leges)

SECONDA GENERAZIONE DI GIURISTI 140-120 Quinto Mucio e Servio Sulpicio, cominciano ad innovare il sistema del diritto romano: il primo con la scrittura di opere molto importanti; il secondo attraverso un'attività respondente-

Servio Sulpicio: i suoi responsi (orali) vengono annotati dal suo allievo Alfeno, che lo seguiva imparando da lui sul campo: -Caso del'allocazione di un isolato; -Caso di un incidente stradale.

Quinto Mucio: è l'unico giurista repubblicano di cui ci sono giunte tracce dirette, il suo operato è una sorta di punto di riferimento anche per gli antichi giuristi. Scrisse due opere: ➝18 libri di ius civile: applica la tecnica diairetica della distinzione per genera ac species applicata al diritto. Con questa operazione di distinzione tra categorie generali e sottocategorie comincia la sistemazione scientifica del diritto. ➝ libro di definitiones ('horoi'= confine): traccia i confini tra un istituto e un altro, opera di elencazione dei requisiti che determinavano le differenze tra istituti.

Gli iuris-periti erano i giuristi, soggetti che studiavano il diritto, ne avevano competenza. I giuristi fungono da legame con tutti gli altri fattori di produzione: interpretano le leggi, le armonizzano con gli altri fattori di produzione, davano una lettura volta a creare diritto---> la giurisprudenza è il fattore di produzione del diritto.

TAPPE DELLA LAICIZZAZIONE DEL DIRITTO (312-300):
LEX OGULNIA legge del 300 che consentì ai plebei l'ingresso al collegio pontificale---> un pontefice plebeo TIBERIO CORUNCANIO nel 254 scardina il sistema pontificale romano, innaugurando l'attività del 'pronunziare pubblicamente' i responsi che i pontefici davano ---> nasce così il diritto giurisprudenziale romano.
IUS PAPIRIANUM complesso di diritto legato all'opera di un certo Papirio, che raccoglie una serie di leggi regge- fino ad allora probabilmente tramandate oralmente-
LIBER DE USURPATIONIBUS (='libro degli usi'= 'libro degli istituti giuridici in uso presso i romani'= le legisactiones). Scritto da Appio Claudio nel 312, conteneva i formulari delle legis-actiones, conosciuto anche come 'liber actionum' per tale motivo. La diffusione di tale opera estese il sapere specifico del diritto al di fuori del collegio pontificale, rappresentando un limite per i pontefici. - Si pensa che fu pubblicato da Gneo Flavio nel 304 sotto il nome di IUS FLAVIANUM. + publica un calendario, la scrittura di un testo in cui si indicavano i giorni del diritto erodeva ulteriormente il monopolio dei pontefici.
LE 12 TAVOLE hanno per la prima volta esposto i principi generali del diritto romano, facendo ciò avevano limitato il libero arbitrio dei pontefici, perchè non avrebbero più potuto emettere responsi palesemente in contrasto con quelle regole esposte pubblicamente nelle 12 tavole che vengono imparate a memoria da tutti

la storia della giurisprudenza: le prime informazioni ci giungono in seguito al fenomeno della laicizzazione del diritto. Si distinguono due grandi stagioni:

la giurisprudenza repubblicana: di cui non c'è pervenuto nessuno scritto diretto, ma solo racconti (Pomponio)- ragioni storiche e tecniche-
A Roma nascono nuove esigenze di rapportarsi ad altri popoli per il commercio ---> nascita di una nuova classe di giuristi---> nascita nuovo sapere giuridico:

i nuovi giuristi discutono tra loro, motivando le soluzioni dei casi e le motivazioni espresse diventano oggetto di riflessione di altri giuristi (sistema aperto); scrivono e fanno circolare le loro opere.

i pontefici ragionavano segretamente senza motivare le loro soluzioni (sistema chiuso); avevano un sistema totalmente orale

la giurisprudenza classica: di cui sappiamo molto di più grazie a Giustiniano. I giuristi di questo periodo scrivono---> giurisprudenza scientifica.

DIRITTO PRIVATO

PROCESSO FORMULARE

STORIA INTERNA DEL PROCESSO FORMULARE: come si svolgeva il processo formulare
FASE IN IURE: il pretore concedeva la formula➝ litis contestatio: ➝ l'attore recita la formula e il convenuto la accetta

FASE APUD IUDICEM: il giudice doveva decidere se condannare e eventualmente a quanto.

• il processo per formulas prende nome da un documento scritto (iudicium) concordato da attore e convenuto davanti al magistrato iusdicente indirizzato a un giudice privato, che sulla base di questo testo avrebbe emesso la sentenza. Le formule sono schemi generali intercalati nella realtà di un singolo caso.

le azioni generali che si trovano nell'editto sono di due tipi: -civili --->se c'è un riferimento allo ius civile; -pretorie ---> se c'è riferimento al factum di causa

le formule sono delle strutture verbali che consentono la creazione di un testo caratterizzato da specifiche parti, strutture e parole. Nella formula sono presenti più parti ordinarie e diffuse:

• condemnatio il giudice decideva se assolvere o condannare. La condanna poteva essere: -certa: se la somma di denaro era indicata nel suo ammontare dal richiedente---> rischio della plus petitio- richiesta di più di quanto fosse tenuto a chiedere--> assoluzione del vocatus; -incerta: quando la somma non era indicata sarebbe spettato al giudice il compito di determinarla---> taxatio- imposta massima che non si poteva superare, altrimenti si sarebbe commesso un illecito. La condemnatio variava a seconda dei casi:

valore che la cosa ha nel momento della sentenza (es. donna schiava gravida).

valore che la cosa ha al momento della fase in iure

il valore della controversia poteva essere il valore che la cosa ha al momento della nascita della controversia (es. furto)

• intentio l'attore esprime la propria pretesa (petitium)= somma di denaro. la richiesta che fa l'attore può anche essere slegata dal contenuto iniziale della pretesa, così che il processo spesso finiva con una condanna di gran lunga superiore al debito originario.

• demonstratio indica la causa per cui si agisce, serve a motivare la richiesta dell'attore = causa petendi (=insieme delle ragioni poste alla base della domanda).

• lex aebutia (130 a.C.) regola i rapporti tra il processo formulare e le legis-actio: fino ad allora ius civile e ius honorarium viaggiavano su rette parallele, adesso iniziano a comunicare: il processo formulare poteva introdurre effetti non solo nel suo ordinamento, ma anche nello ius civile. (nel 17 con le lex iuliae sarebbero state abolite le legis actiones e sarebbe stato attribuito un effetto di ius civile al processo formulare).

PROCESSO DELLE LEGIS-ACTIO

iudicatio (fase apud iudicem)
LEGIS ACTIO CONTENZIOSE: -legis actio per iudicis arbitrive postulationem
iurisdictio (fase in iure)
LEGIS ACTIO CONTENZIOSE: -legis-actio sacramento in rem; -legis-actio per manus iniectiones

NEGOZI GIURIDICI: -mancipatio; -nexum; -rapporti successori; -manumissio

DIRITTO PUBBLICO

PROCESSO CRIMINALE

QUAESTIONES PUBLICAE o PERPETUE
3 fasi procedurali del rito:

• nominis receptio: ---> iscrizione/annotazione della causa in un registro, fissando sul calendario l'udienza, dando alla causa un'identità giuridica. ---> creazione di un collegio giudicante, il quale si formava mediante o la sortitio(=il sorteggio ) o la reiectiones (=il depennamento) dei possibili giudici o la combinazione dei due sistemi.

• inizio del processo le due parti, sono private e in condizione di parità; non è prevista la carcerazione preventiva; erano vietate le torture (tranne per gli schiavi); Questo assetto consentì il sorgere di tutta una serie di principi e istituti: • principio di legalità 'nullum crimen sine legge', non si può essere puniti per nessun crimine se non è previsto prima da una legge e che non si potesse essere sottoposti a un processo per questiones se non c'è una legge che l'ha istituita (perchè sono pubbliche, cioè istituite con legge); • 'damnatio iudicium pena legis' i giudici si devono limitare a stabilire la condanna, mentre la determinazione della pena spetta alla legge; • istituto degli indices (= i collaboratori di giustizia). Questo è un istituto che si ha solo per crimini di natura associativa: qualcuno che si dissocia da questa associazione e piuttosto che venire condannato, ottione uno sconto di pena (indices= indicare---> indizio).

• nominis delatio: il presidente del tribunale doveva scegliere chi doveva diventare accusato e chi dovesse sostenere l'accusa nel caso di più aspiranti accusatori, questo era scelto mediante la DIVINATIO (un compito divinatorio, fa quasi un prognostico). --->IUS IURANDUM DE CALUMNIA = il giuramento di non star portando avanti un'accusa calunniosa, ovvero di accusare qualcuno che si sapeva non essere colpevole. (la calunnia è un crimine contro lo stato--> impiega gli uffici dello stato in indagini e processi inutili --LEX REMNIA DE CALUMNIATORINUS del 89: i giudici nel momento in cui assolvevano l'imputato avrebbero dovuto valutare se l'assoluzione non derivasse da una calunnia dell'accusatore, se cosi fosse stato allora sarebbe stato punito per lo stesso crimine per cui stava accusando). 'NOMEN' in latino giuridico può significare credito (nel diritto privato) e crimine (nel diritto pubblico); 'DELATIO' è la dichiarazione di un crimine ---> fase in cui si dimostrano le prove dell'accusa

• atti introduttivi: richesta di attivazioni delle azioni con un atto di postulatio l'attore chiedeva di poter accusare qualcuno. ---> chi accusava esponeva i fatti e doveva poi materialmente sostenere l'accusa in giudizio (accusa ≠ delatione, ovvero la denuncia di una notizia, un'accusa che non viene sostenuta/fondata e proseguita). l'accusatore era un quibis de populo, ma in realtà vi era prima una sorta di controllo di legittimità dell'accusa (schiavi, donne e minori non potevano accusare perchè non erano soggetti di diritto---> il presidente della questio si accertava che l'accusatore avesse i requisiti per accusare--->

"QUESTIONES"= indagare= tribunale. Le quaestiones sono come dei tribunali che nascono con specifiche funzioni inquirenti rispetto a certi fatti di reato. "PUBLICAE", in quanto nelle fonti questo processo si chiama 'Iudicia publica legittima', in oltre si tratta di organi pubblici, formati da una carica pubblica che li presiede- console/pretore- e da un collegio di giudici che svolgono una funzione pubblica. 'PERPETUE' perchè, inizialmente i tribunali erano solo temporanei, istituiti per la risoluzione di un singolo caso, ma successivamente sono divenuti validi e operanti per tutto l'anno di carica del magistrato che li presiedeva

tribunali creati dal popolo (questiones publicae) secondo il vecchio principio che solo il popolo poteva irrogare la pena capitale (o direttamente attraverso il processo popolare o indirettamente, attribuendo questo potere ai tribunali, presieduti da magistrati e formati da giudici senatori). es: prima questio leggittima è quella de repetundis del 171. ---> i rappresentati della provincia ispanica giungono a Roma e si lamentano con il senato del fatto che i governatori da loro scelti depradano, saccheggiano il paese, volevano la restituzione (=repetunde)---> nasce un processo che deve accertarsi di questi atti di reato ---> PROCESSI REPETUNDES, contro questi atti che si ripetevano nel tempo. Ma problema: i governatori erano legati ai senatori, che erano giudici in questi processi ---> legge pubblica del popolo romano: legge Calpurnia de repetundis (149) per la prima volta rende stabile questo tribunale presieduto da un pretore che avrebbe dovuto redigere un elenco di giudici tratti all'interno dei senatori ---> prima opera di tipizzazione dei crimini. Questa legge disponeva che tutti i cittadini che volessero denunciare questi abusi potevano andare a Roma mediante un rappresentante per chiedere la restituzione e un risarcimento di queste lesioni subite mediante la procedura 'SACRAMENTUM' come se si trattasse di una legis-actio sacramento in rem- cioè un'azione restitutoria-; ---> lex Acilia de repetundis (123) riforma il rimine e sanzionato non solo con una sanzione risarcitoria, ma anche con una sanzione afflittiva ( doveva restituire quello che aveva rubato e avrebbe dovuto pagare una sanzione pecuniaria).

il crimen repetundarum è un crimine contro la pubblica amministrazione e si caratterizzava per tutte le spoliazioni in virtù delle quali i governatori provinciali, fuori dai limiti della pressione tributaria fiscale imposta alle province, si arricchivano ai danni dei provinciali (es. Verre)

tribunali creati dal senato (questiones ex senatus consultus) di fronte a situazioni criminose di estrema enormità e importanza, es: culto relativo al dio Bacco(186) ---> per la morale romana questi culti erano inaccettabili, avvenivano di notte sotto gli effetti dell'alcool, si consumavano delitti ---> il senato emette un senato consulto e incarica il console di scovare gli appartenenti al culto e punirli (venivano spesso denunciati di reati/abusi/violenza). Questo caso venne risolto da una donna schiava che trovò il coraggio di fare il nome degli appartenenti.

---> legge Sempronia (123) abolisce le questiones ex senato consulto. Questo perchè vi era la difficoltà sul piano giurdico di giustificare dei tribunali creati dal senato con un collegio giudicante di soli senatori, con funzione di repressione criminale (perchè questo potere spettava solo al popolo). Questa legge stabilì che le uniche quaestiones che potevano irrogare pene capitali dovevano essere create con legge (legittimate dal popolo). Le questiones ex-legge differivano da un punto di vista procedurale da quelle ex-senatus consultum, in quanto queste erano delle leggi inquisitorie (in cui l'organo titolare del tribunale aveva il potere assoluto di gestire il processo e di erogare la pena capitale), mentre le quaestiones legislative hanno una precisa disciplina procedurale.

[le leggi Iulie Giudiziarie del 17 rinformano il processo privato abolendo le legis-actio e il processo criminale abolendo la provocatio]

Il decadimento del processo della provocatio avviene per una serie di caratteristiche negative che lo resero inadeguato ai tempi: -la farraginosità e le lungaggini del processo (le contiones non sono più una garanzia di conoscenza pubblica, la possibilità di trovare dies comitiales si complicano, diviene impossibile gestire i processi in tempi rapidi); -la natura non tecnica del giudice, il popolo, dipendente rispetto a un magistrato, le sue decisioni cambiano nel modo in cui spira il vento (assoluzioni clamorose/ condanne ingiuste); -con l'estensione della cittadinanza agli italici (89), era impossibile riunire tutte quelle persone in un comizio ogni volta che si doveva giudicare un caso. ---> viene prima affiancato e poi sostituito da un sistema di tribunali, per consentire una risposta più veloce senza varie convocazionii o processi.

PROCESSO POPOLARE (PROVOCATIO) I consoli avrebbero potuto reprimere criminalmente un comportamento ritenuto rilevante sul piano del diritto criminale. Quando il cittadino provocava, bloccava la repressione criminale del magistrato ⇒ il console era tenuto ad innescare un processo davanti al popolo. Il processo di provocatio è un tipo di processo che conosce le fattispecie sia del processo accusatorio (le parti sono distinte e equiparate), sia del processo inquisitorio (giudice=accusatore coincidono). è accusatorio nella misura in cui il giudice, ovvero il popolo, figura nei comizi e ha il ruolo di esprimere le sentenze, ma ha anche spinte inquisitorie in quanto vi è una continua interazione tra l'accusatore, il magistrato, ed il giudice, il popolo.
3) ultima udienza, riunione formale di fronte al comitio (dies comitialis, giorno fasto dedicato all'attività comiziale). Il popolo avrebbe dovuto prendere una decisione, espressa tramite la votazione su cocci di ceramica: -A (absolvo)---> assoluzione; -C (condemno)---> condanna. Questa avrebbe comportato l'esecuzione della pena capitale.

Altri istituti con funzione di garanzia che consentivano comunque la salvezza della vita del cittadino:

interdictio acquae et igni: se il cittadino non si presentava nel momento stabilito per l'irrogazione della pena capitale si dava per scontato che fosse andato in esilio---> veniva emessa una misura interdittiva ausiliaria: il console vietava a tutti i cittadinii di prestare le misure minime necessarie per lo svolgimento della vita civile all'ex cittadino. Queste servivano per tenere il condannato lontano da Roma. (finisce la condizione di homo sacer).

ius exilii: il cittadino romano può, una volta condannato o anche prima della sentenza, decidere di auto-esiliarsi: L'exilium è quel comportamento volontario tramite cui il civis decide di abbandonare la propria cittadinanza di appartenenza, perdendo la cittadinanza romana-situazione di fatto che comportava l'appartenenza o meno ad una comunità sulla base dello svolgimento pratico della propria vita in quel luogo- In tal modo nessuno può più irrogare su di lui la sanzione capitale, in quanto non è più un cittadino romano.

(prima della quarta accusatio poteva essere applicata la carcerazione preventiva del reo, da cui ci si poteva liberare pagando una cauzione/ dando dei vades, soggetti che si sostituissero al reo ---> potevano intervenire i tribuni della plebe aiutando il cittadino pagando la cauzione/ nella ricerca delle prove a sua discolpa).
2) nel corso delle nundine si sarebbero svolte le tre contiones preliminari (=riunioni in cui il popolo discute, si prende conoscenza dei fatti). Tre udienze preliminari, riunioni informali di fronte al popolo, in cui il console-rappresentante dell'accusa- e il reo-imputato- avrebbero discusso del fatto
1) fissare un'udienza di fronte ai comizi centuriati, lasciando uno spazio di tre nundinum (=27 giorni. I nundinum sono i mercati che si svolgevano a Roma ogni 9 giorni- spazio di temoo che avrebbe consentito a tutti i cives di prendere conoscenza dei fatti rilevanti).

PROCESSO POPOLARE (PROVOCATIO AD POPOLUM)

Solo con le Leggi Porciae del 195 troviamo una vera e propria sanzione giuridica per il magistrato che non tiene conto della provocatio, il quale sarebbe stato sottoposto ad un processo criminale per pena capitale---> si istituzionalizza il diritto di provocare.
• si estende la provocatio anxhe alle sanzioni minori, della coercitioo minima
• si estende lla provocatio anche alle province, fuori dal pomerium e al di là del limite delle 100 miglia da esso
• si attribuisce una sanzione al magistrato che non tiene conto della provocatio
Diventa una garanzia solo nel 300 con la terza legge Valeria . Questa ci fa comprendere coma le violazione di questo istituto dovevano ancora essere frequenti---> si sarebbe sanzionato il comportamento del magistrato che non teneva conto dell'atto di provocatio del cittadino. Si prevede una sanzione morale---> il comportamento del magistrato diventa improbe factum -il fatto che tagli la testa al cittadino nonostante il popolo si opponga- ---> conseguenze molto gravi sul piano politico ---> nota censoria, che avrebbe impedito la prosecuzione della carriera politica del magistrato (avrebbe impedito di indossare la toga candida. - il fatto che questo comportamento del magistrato venga sanzionato solo a partire dal 300 ci fa capire come questo istituto, inizia ad esistere sin dal 509, non opera bene immediatamente
Comincia a funzionare con le leggi Valeriae-Horatiae del 449, in particolare con la lex de provocatione, la quale aveva stabilito il divieto di costruzione di magistrature che non fossero sottoposte al limite della provocatio. (questa è la prova del fatto che questo istituto non funzionava come garanzia per il popolo, in quanto l'organo di vertice non erano ancora i consoli, ma il magister populi per il quale non valeva, o non del tutto, il limite della provocatio. Tuttavia il limite tra il diritto del cittadino e l'esercizio della coercitio è molto labile, dipende ancora dalla natura personale del potere perchè nel 300 si ha un'altra legge.
Quando nasce? la prima disposizione in materia è unna legge Valeria de provocatione del 509 (e altre due successive del 449 e del 300). (così come era nata la repubblica era nata anche la più grande garanzia costituzionale per i romani?). Vi sono dei dubbi su questa legge perchè nella fase proto-repubblicana si ha una struttura dello stato molto più vicina a quella del regnum, sappiamo che il popolo comincia a votare dopo le 12 tavole ⇒ comunque abbiamo prove che questo istituto non ha funzionato benissimo sin da subito ( esempio del 473 del capo militare Volerone)---> l'intervento del popolo non è ancora garantito, ciò significa che se pur la legge del 509 fosse esistita, deve essere stata una legge imperfetta, la provocatio ha funzionato come un'istituzione a cui si poteva accedere in base alla situazione/ tensioni politiche del momento

*** IL PROBLEMA DI EQUIPARAZIONE TRA PLEBISCITI E LEGGI

Anche i concilia plebis emettono dei provvedimenti normativi validi per i plebei---> i plebisciti L'equiparazione tra pblebisciti e leggi passa per 3 provvedimenti:

3. LEX HORTENSIA DE PLEBISCITIIS
(286)➜attribuisce una completa equiparazione dei plebisciti alle leggi sul piano procedurale (la sostanziale avviene con la 2.): anche per i plebisciti viene anticipata l'auctoritas del senato /// altra ricostruzione improbabile: toglie l'auctoritas ai pblebisciti. Ma se così fosse stato: -non si sarebbe trattato di una equiparazione (addirittura i plebisciti avrebbero avuto un'efficacia maggiore delle leggi); -un dato nelle fonti attesta che un plebiscito (Flaminio), successivo alla lex Hortensia, ha ottenuto l'auctoritas del senato
2. LEX PUBILIA PHILONIS DE PLEBISCITIS
(339)➜ erogazioni per saturam:

• De Plebiscitiis: permette ai plebisciti di essere sottoposti all'auctoritas del senato, questo passaggio li avrebbe resi validi per tutti. (auctoritas successiva)

• De Auctoritate Patrum: limita il potere del Senato, anticipando l'auctoritas del senato alla fase anteriore alla votazione del comizio. (auctoritas preventiva)

Queste due sono collegate tra loro: entrambi i provvedimenti prendono le mosse da un fatto grave: l'approvazione da parte del senato di una legge palesemente illeggittima- lex Manlia de vicesima manumissionum- (tassa sugli schiavi manomessi--> riempire le casse dello stato vuote a causa di difficoltà militari contro i Sanniti)

• De Censore Plebeio: afferma che uno dei censori poteva essere plebeo.

1. LEX VALERIA DE PLEBISCITIIS
(449)➜ equiparazione parziale dei pblebisciti alle leggi, provvedimento di compromesso che riconosce i vecchi plebisciti, emanati fino a quel momento, sarebbero stati validi per tutti (solo per il passato, non per il futuro).

LEGGI LICINIAE SEXTIAE (367)

- segnano l'inizio dell'età medio-repubblicana- 3 leggi legate alle facoltà conferite alla plebe:

Rogatio de modo agrorum: (=riforma agraria del 367) prevedeva una redistribuzione dell'ager pubblicus, mediante una riassegnazione fino a un massimo di 1000 iugeri per pater familias. 500 iugeri per ogni pater + 250 iugeri attribuiti per ogni figlio (vendita dei figli finalizzata all'incremento del patrimonio) ---> ma nel giro di 20 anni i plebei tornarono al punto di partenza (guerra---> campi incloti---> vendita ai patrizi).
Rogatio de aere-alieno : (=denaro altrui= il debito) è una legge che si lega alla cancellazione dei debiti, tuttavia non abolisce il nexum (la sua abolizione avviene nel 326 con la legge dei papiri), nè cancella i debiti, ma va a favore dei debitori consentendo la doppia imputazione del pagamento: permette di pagare solo il conto originale (senza interessi), riconoscendogli quel pagamento sia come capitale restituito sia come interesse. inoltre permetteva di rateizzare il pagamento, bloccando il progressivo aumento degli interessi
Rogatio de console-plebeio: da la possibilità ai plebei di accedere al consolato, partecipando alle elezioni. Ma non impone che uno dei due consoli debba essere plebeo (nell'effettivo solo due secoli dopo)
Perchè non si ha un console plebeo già dal 366? • renuntiatio (legata alla funzione elettorale dei comizi)---> potere del magistrato in carica che convoca il comizio elettorale, di valutare (sistema meritocratico) i candidati. Ciò gli permetteva di bloccare l'elezione - per idee contrastanti ai costumi romani ad esempio- ---> se pure ipoteticamente un plebeo avesse vinto le elezioni del 366, il magister dell'anno precedente aveva il potere di cancellare la sua elezione - • natura imperfetta di tale legge: (legata alla funzione legislativa dei comizi) era una legge priva di sanzione e priva di nullità dell'atto contrario ---> se anche l'anno successivo non ci fosse stato nessun console plebeo non si sarebbe violata nessuna legge, poichè tale legge non prevedeva nessuna violazione, ne esplicitava solo la facoltà.

le leggi del diritto romano: •perfette: prevedono sanzione e nullità dell'atto contrario al dispositivo di legge; •meno che perfette: non prevedono sanzione, ma la nullità dell'atto contrario al dispositivo di legge; •imperfette: non prevedono nè sanzione nè l'irrogazione di nullità dell'atto contrario alla disposizione.

Argomento Flottante

MEDIA Res Publica (367- 133 a.C.)

LE ASSEMBLEE POPOLARI ROMANE

le assemblee romane non funzionano attraverso un voto diretto, espresso dal singolo civis, ma ognuno votava nella sua unità di riferimento

(COMIZIO CURIATO)

sono scomparsi come riunione del popolo, ma restano in piedi ( con una modificazione nella struttura: 30 littori, uno per centuria) per lo svolgimento degli atti di testimonianza a loro attribuiti: • adrogatio; • detestatio sacrorum; • testamentum calatiis comitis

(curia): 30 unità di reclutamento dell'esercito primitivo durante l'età del Regnum, formate da patres e filii atti alle armi che corrispondono alla fanteria dell'esercito.

///

CONCILIO DELLA PLEBE

• assemblee in cui si riunivano solo i plebei, in cui venivano prese decisioni funzionali agli interessi dei plebei--->plebisciti ('sciscere'= indica un rumore, la plebe infatti non votava: acclamava attraverso lo sciscere dei piedi o il fragor delle mani---> voto espresso in maniera disordinata).

tribù: unità territoriali nelle quali la popolazione è divisa sulla base della proprietà di fondi rustici (=fuori da Roma) e fondi urbani (= dentro Roma).

COMIZIO TRIBUNO

Questa assemblea aveva competenze minori, in cui il popolo si riuniva per tribù territoriali (35):

- 31 rustiche---> proprietari di beni immobili; - 4 urbane ---> grande massa della popolazione, specialmente plebea che preferisce vendere i suoi lotti di terreno ai più ricchi e vivere a Roma per poter usufruire di una serie di benefici (= nell'età imperiale i principi si ingraziavano i favori del popolo fornendo loro grano gratuitamente e organizzando spettacoli teatrali a carico dello stato per il loro valore formativo per la struttura culturale e morale della gente).

• giudica i processi in cui vengono irrogate sanzioni minori

• elegge i magistrati minori;

centurie: sono 193 unità di voto e di soldati. Al suo interno stanno tutti gli uomini atti alle armi divisi in: iuniores (17-46 anni) e seniores (46-60 anni).

COMIZIO CENTURIATO

i comizi centuriati dovevano approvare la guerra rituale: il BELLUM IUSTUM, mendiante la lex centuriata de bello indicendo (=provvedimento necessario attraverso cui i romani dichiaravano guerra e consentiva all popolo di entrare nel campo di battaglia).

La DICHIARAZIONE DEL BELLUM IUSTUM veniva curata dai feziali e seguiva alcune fasi: • rerum repetitio: atto con cui si faceva una richiesta di risarcimento da un torto che avevano subito dal popolo nemico; • clarigatio: dei rappresentanti del popolo romano venivano mandati ad avvertire la popolazione nemica che, non essendo stati risarciti o soddisfatti, avevano intenzione di dichiarare guerra---> comunicazione ufficiale dei loro intenti; • testatio: il capo dei feziali tornava a Roma e attestava il fatto che i riti fossero stati eseguiti correttamente ---> veniva convocato il comizio; • approvazione da parte del comitio della guerra---> atto materiale di dichiarazione di guerra: INDICTIO BELLI- il lancio di un'arma nel territorio nemico-

questo procedimento era molto importante per le sue conseguenze giuridiche: -riduzione in schiavitù dei nemici: i servi sono i prigionieri di guerra conservati in vita, solo se il bellum era iustum potevano essere distribuiti ai singoli cives che hanno partecipato alla guerra (se no venivano solo acquistati dallo stato); -manubiae: il bottino di guerra---> sfilata del trionfo, tutti vedevano cosa era stato conquistato e che sarebbe stato diviso (crimina di peculatus= i generali che si appropriano indebitamente del bottino); -il territorio conquistato---> ager publicus lasciato alla libera occupazione (se non è bellum iustum allora è solo dello stato).

pax augustea

cristianesimo

diritto internazionale

Questa è l'assemblea più importante che riunisce il popolo per centurie sulla base delle classi di censo.

Le centurie erano divise nelle 5 classi di censo: +18 centurie infra classem (equites); 1. --->80 centurie (40 iun. e 40 sen.); 2. --->20 centurie (10 iun. e 10 sen.); 3. --->20 centurie (10 iun. e 10 sen.); 4. --->20 centurie (10 iun. e 10 sen.); 5. --->30 centurie (15 iun. e 15 sen.); +5 centurie nulla tenenti

Questo sistema di voto passava attraverso il raggiungimento del quorum di maggioranza. Premiava i più ricchi perchè per raggiungere la maggioranza bastava che si sommassero i voti della prima e della seconda classe (98) ---> le classi più povere non arrivavano nemmeno a votare---> sistema anti-democratico basato sulla timocrazia - [riformato nel 241---> ridotto il numero di appartenenti alla prima classe (da 80 a 70) evitando così che la maggioranza si aggregasse subito. riformato nel 123---> (Caio Sempronio Gracco- lex Sempronia de confusione suffraggiorum de comitiis centuriatiis-) sorteggio della centuria che iniziava a votare]

• funzione legislativa (generale e speciale su singole materie);

• giudica i crimini capitali

• elegge i magistrati maggiori;

FUNZIONI ASSEMBLEE POPOLARI
• funzione giudiziaria -comizi centuriato--> * processi della provocatio (crimini capitali); -comizi tribuni--> ** processi con irrogazione di sanzioni minori
• funzione legislativa questa è la modalità più importante dell'età repubblicana: il popolo stabiliva la regolamentazione della vita sociale romana.

*** LEX assume un significato nuovo: 'rogata', ovvero legge pubblica romana che passa attraverso la proposta del magistrato (rogatio) per la quale i comizi votano per approvarla o bocciarla---> leggi= provvedimenti di natura popolare. - un magistrato può presentare la proposta di legge in entrambi i comizi (i magistrati maggiori possono convocarli entrambi; i minori solo i tribuni).

leggi rogatae sono le leggi che provengono da una rogatio. Potevano anche essere rogationes per saturam, quelle volte in cui un unico progetto di legge conteneva diverse proposte anche eterogenee tra loro (- per non rischiare la bocciatura- questo sistema venne tanto abusato che la lex Cecilia Didia nel 98 abroga le rogationes per saturam legislative).

ITER DI FORMAZIONE DELLE LEGGI: ➜ la rogatio viene affissa in pubblico; ➜ veniva poi discussa per tre contiones informali (=si discute, si vota formalmente solo nel comizio) per tre mercati (30 giorni) -trinundinum- in cui il magistrato spiegava la proposta di legge e il popolo ne avrebbe discusso; ➜ si convoca il comizio; ➜ comitiatum: (pre-comizio, di cui presto si perse traccia) riunione di tutto il popolo dentro le mura della città, per assistere alla presa degli auspicia , se erano favorevoli ci si spostava (legis-lator) tutti insieme nel Campo Marzio, luogo del comizio centuriato; ➜ comitium: fase finale, in cui il popolo votava, esprimendo il voto scrivendo una lettera sui cocci di ceramica che venivano poi depositati all'interno di un'urna: -A ('ab antiquo')--->bocciare la rogatio; -U ('uti rogas')---> approvare la rogatio. ➜ se veniva approvata doveva passare alla fase di promulgazione in senato, che avrebbe dovuto controllare formalmente la regolarità di tale legge e valutarne la leggitimità, in seguito avrebbe dovuto prestare la sua auctoritas (=accrescere l'efficacia di un provvedimento );

➜ redazione scritta della legge: scritte su tavole di bronzo e poi pubblicate e fisse nel foro -funzione pubblicità e dedica agli dei, così che anche loro potessero approvarla- - STRUTTURA DI UNA LEGGE: • prae-scriptio: premessa della legge, in cui si scrivono tutti gli elementi identificativi della legge (da chi è stata proposta, quando...); • il testo di legge= rogatio; • la sanctio: tendeva ad assicurare l'efficacia della legge e a garantirne l'applicazione---> in questa si disciplina la successione di leggi nel tempo- impunità di coloro che, nell'osservare l'ultima legge emanata, ha violato leggi precedenti- (sanctio ≠ sanzione; tutte le leggi hanno una sanctio, ma non tutte hanno una sanzione).

leggi sacratae leggi pubbliche accompagnate da un giuramento (tipiche dei concili della plebe). Il giuramento ne rafforza l'efficacia per assicurarsi che venga rispettata da tutti (a Roma vi era la mentalità secondo cui il legislatore deve stabilire le leggi, ma gli altri organi sanzionatori debbano farla rispettare---> differenza tra leggi perfette/....)

leggi datae (=leggi delega) non vengono da una votazione popolare, ma sono leggi emanate da un organo a cui il popolo ha conferito questo potere (Avviene con i magistrati che sono incaricati nel governo delle province. Questi statuti tenevano conto di specificità territoriali che il popolo non conosceva---> delegava il suo potere a un organo con maggiori competenze).

leggi dictae sono le clausole negoziali dei negozi giuridici di diritto privato

• funzione elettorale -comizio centuriato-->magistrati maggiori; -comizio tribuno-->magistrati minori

LA CANDIDATURA ➜le candidature dei magistrati passavano attraverso una formale presentazione dei loro nomi al magistrato che convocava i comizi elettorali; ➜ i candidati dovevano indossare una toga particolare, la toga candida, di un bianco splendente-struttura morale immacolata, ritenuto degno di tale toga- .Durante le tre contiones cercavano di convincere il popolo a votarli➜ sulla base del passato dei candidati; ➜votazione mediante la scrittura sul coccio di ceramica del nome del candidato;

➜ LA RENUNTIATIO: atto tramite il quale il magistrato che aveva convocato i comizi elettorali approva il voto, ha tale nome perchè egli, poteva anche rifiutarlo. Questo avveniva nel caso in cui i candidati avessero assunto dei comportamenti illeggittimi (=crimen ambitus: imbroglio elettorale).

LA DITTATURA:

La dittatura non è una magistratura in quanto non è elettiva e si ricorre al dittatore sono in situazioni eccezionali, che non consentono la loro gestione attraverso le altre magistrature. Il dittatore è 'dictus' da uno dei due consoli con una durata di carica pari a 6 mesi (-durante i 6 mesi estivi i romani svolgevano delle campagne militari e la dittatura nasce quando vi era un capo unico dell'esercito, a lui si ci rivolgeva quando vi era un bisogno militare-). Ha l'imperium summum, non limitato:
• rei gerundae causa: proseguire la gestione di una determinata attività spesso di natura militare➜ reipublice restituente causa: doveva ripristinare le situazioni di conflitto istituzionale
• clavi figendi causa: compiere il rito del 4 settembre, quando si doveva piantare il chiodo nel tempio di Giove quando il console non poteva e poi dimettersi;
• dictator comitiorum habendorum causa: convocazione dei comizi quando non potevano essere convocati dai magistrati che avrebbero dovuto farlo;
• dictator seditionis sedandea causa: rivolta interna;

IL SENATO

Composto da 300 membri= patres più anziani, che non venivano eletti dai censori bensì scelti (di fatto erano i magistrati che avevano finito il cursus honorum e che potevano ambire a questa carica massima che durava a vita).
• SENATO CONSULTA: pareri non vincolanti dati ai magistrati per suggerire loro l'indirizzo politico da seguire. Era un parere che i magistrati non erano obbligati a seguire,ma il mancato rispetto di un senato consulta poteva avere delle conseguenze politiche che potevano incidere sulla carriera del magistrato:

• Proposta ai consoli di nominare un dictator rei gerundae causa: ove il senato riteneva che il mancato rispetto di un senato consulta potesse addirittura mettere a repentaglio la vita stessa dello stato, avrebbe potuto sollecitare il console nel convocare un dittatore che gestisse lo stato a causa di quel magistrato che avrebbe potuto mettere in pericolo lo Stato.

• Sollecitazione di una intercessio dei tribuni della plebe: se il magistrato decideva di compiere un'azione nonostante il parere negativo del Senato, questo chiama in causa i tribuni della plebe ➜ intercessio tribunitia blocca l'attività del magistrato

• Mancato finanziamento delle proposte politiche dei magistrati: essendo che il senato aveva il controllo delle casse dello Stato, doveva finanziare le opere pubbliche➜ solo se vi fosse stato un rapporto di fiducia tra il magistrato e il Senato questo avrebbe finanziato le sue richieste

• Mancata approvazione della relatio dopo le uscite di carica: i magistrati eletti dovevano compiere il giuramento di rispettare le leggi ➜ alla fine del loro operato dovevano presentare una relazione, in base alla quale si doveva valutare la legittimità giuridica del suo operato. Il Senato poteva approvare o rifiutare la relatio, sostenendo che il mancatoo ascolto dei senato consulti avevano portato il magistrato a fare delle scelte errate per lo Stato.

• Motio e Preteritio: compito che spetta ai censori, i quali sceglievano i senatori e ne controllavano la condotta. Il mancato rispetto di un senato consulto avrebbe potuto portare i censori a rimuovere un senatore (motio) /aspirante senatore (preteritio).

• INTERREGNUM: (nel regnum si ricorreva a questo istituto quando un Rex veniva meno) istituto a cui si ricorreva solo in casi rari di vuoti di potere: -venissero meno sia i consoli, sia i magistrati suffecti-non ancora nominati/ non in grado di subentrare- e non si fosse nemmeno potuto nominare un Dictator (Comitiorum Abendorum Causa)-quando non si potevano convocare i comizi elettorali o per ragioni di tempo o per ragioni straordinarie-. Il Senato interveniva aprendo l'interregnum: un collegio di 10 senatori, con il compito di seguire le procedure elettorali.
• AUCTORITAS: (nel regnum ha funzione di tutoraggio che i patres esercitano sul rex, primus interpares) controllo di legittimità delle deliberazioni popolari (sulle assemblee popolari): era necessaria ai fini del perfezionamento di una legge -solo se il senato prestava l'auctoritas le leggi potevano essere incise su tavole di bronzo e divenire tali-
• funzione di controllo delle casse dello Stato, avevano in sostanza il monopolio nel controllo delle finanze pubbliche, gestiva in particolar modo le entrate dello Stato da parte delle province (=tutti quei territori extra-italici conquistati in guerra) ➝ si rifacevano delle proprie spese elettorali

SISTEMA MAGISTRATURE ROMANE

Magistrato= capo della collettività. I magistrati sono eletti dal popolo e si chiamano così ('magis') perchè hanno una funzione sovraordinata rispetto a tutti gli altri cittadini.
I CARATTERI DELLE MAGISTRATURE: • Elettività: i comizi centuriati--->magistrati maggiori; i comizi tribuni---> magistrati minori • Temporaneità: la loro carica ha durata di un anno solare (magistrati designati/suffecti) •Responsabilità: il magistrato sarebbe stato ritenuto responsabile degli atti compiuti durante il corso della sua carica sul piano degli illeciti civili e penali (per candidarsi alla carica successiva avrebbe dovuto aspettare un anno) • Onorarietà: la carica era onoraria, dunque non retribuita- ciò consentiva l'accesso solo alle classi più ricche che avrebbero potuto sostenere una campagana elettorale...- • Pluralità e collegialità: tutti i magistrati esercitavano tutto il potere, potevano realizare le funzioni del collega senza consultarlo
RAPPORTI TRA LE MAGISTRATURE: I magistrati erano dotati di un potere: -L'Imperium: potere militare, consiste nel dare ordini vincolanti (consoli e pretori); -La Potestas: potere di compiere gli atti qualificati all'interno del loro campo di funzioni e potere di porre il proprio veto ai magistrati di pari grado o al di sotto gerarchicamente, bloccandone l'attività ('par maiorve potestas plus valeto') --->sistema di pesi e contrappesi (positivo: controllarsi a vicenda; negativo: non-coordinamento delle cariche, circuito costituzionale). I romani elaborarono dei correttivi che permettevano ai magistrati con la stessa carica di dividersi equamente le sfere di competenza: -- province, dividevano le sfere di competenza a inizio anno; -- sortitio (sorteggio), fatto per l'attribuz. della sfera di competenza; --comparatio, divideva le sfere di competenza anche all'interno dell'anno
MAGISTRATURE MINORI (auspicia minora/ oblativa)

I QUESTORI

gestivano le esigenze di carattere finanziario. È possibile che fossero un'evoluzione dei questores parricidii, (da cui il loro nome inquisitorio) magari con il compito di riguardo alla gestione del ricavato dalle multe irrogate.

• si arrivò al numero di 20 questori---> impiegati nelle province al fianco dei governatori (come a Roma stavano a fianco dei consoli).

• 267 + quattro questori (classici)---> preposti all'allestimento della flotta (classis) e alla vigilanza sui porti e sulle coste;

• 421 + due questori---> amministrazione militare

• amministrazione delle casse del popolo romano;

GLI EDILI CURULI

(367) con la concessione dei due edili della plebe si decise di aggiungere anche due magistrati riservati ai patrizi. le loro funzioni col tempo si confusero-dopo che all'edilità curule vennero ammessi anche i plebei- ma non si realizzò mai una situazione di collegialità, restavano distinte le modalità di elezione: gli edili curuli venivano eletti dai comizi tributi; gli edili della plebe dai concilia della plebe.

• cura ludorum---> vigilanza e organizzazione dei giochi

• cura annonae---> sorveglianza sui mercati e alla giurisdizione relativa alle controversie nascenti dalle operazioni commerciali (avevano lo ius dicendi- all'inizio dell'anno di carica predisponevano un editto in cui annunciavano i rimedi concessi da loro-);

• cura urbis--->polizia e vigilanza sulle strade, acquedotti, luoghi pubblici;

MAGISTRATURE MAGGIORI (auspicia maiora/ impetrativa)

I PRETORI

(367) Il pretore solleva i consoli dalla funzione di esercizio della iurisdictio

VECCHIA IURISDICTIO: fino ad allora consisteva nella pronuncia di parole solenni -legis-actiones-, ma dopo l'espansione di Roma diventa un sistema antiquato, ha dei limiti: - rischiosi--> agire significava sottoporsi al rischio di perdere, pagare una somma di denaro e aver tolta la vita; - estremo formalismo (oralità esasperata)--> bastava sbagliare la pronuncia di qualcosa per perdere la vita; - limitante perchè Roma diventa una società di commercianti (non più solo pastori e coltivatori), che ha bisogno di vincoli processuali che comprendano anche i peregrini.

NUOVA IURISDICTIO: la pretura ebbe il merito di creare un nuovo processo civile, prendendo spunto dai processi dei recuperatores (=giudici privati che si occupavano delle liti tra i romani e i peregrini- visto che le legiactiones non erano a loro accessibili-). Di questo tipo di processo sappiamo che i giudici ( in un collegio di non solo romani) erano chiamati a risolvere le controversie con gli stranieri sulla base di un testo scritto, che sintetizzava i termini della controversia, che veniva fatto proprio perchè non tutti parlavano la stessa lingua. ---> il processo recuperatorio fornisce un modello per il processo formulare, caratterizzato proprio da un testo scritto (Formula)---> a fianco allo ius civile si affianca lo IUS HONORARIUM : complesso giuridico, che deriva dalla carica onoraria, in cui i pretori tutelano situazioni giuridiche nuove, che lo ius civile non conosce, grazie alla creazione di nuove formule (possono accedervi anche i peregrini).

**PROCESSO FORMULARE

STORIA ESTERNA DEL PROCESSO FORMULARE: come sono nati i pretori

• il pretore espone all'inizio del suo anno di carica un testo scritto (=editto giurisdizionale), che conteneva l'elenco di tutte quelle formule di tutti i rimedi che i magistrati romani concedevano e prevedevano all'interno del loro anno di carica. Veniva emesso all'inizio dell'anno di carica ed era chiamato perpetuo =valido senza soluzione di continuità dentro un periodo di tempo specifico. il suo testo poteva essere integrato: -editti repentini: emessi nel corso dell'anno, sono sempre editti generali nei quali vengono previsti rimedi generali; -decreta: provvedimenti pretori emessi in corso d'anno ma con un contenuto specifico, che si occupa di una fattispecie. - ➝ la possibilità di intervento sugli editti portò a un grande abuso di questo potere (es. Cicerone vs Verre, governatore siciliano che aveva abusato del suo potere).➝ lex cornelia edictis del 67 a.C., con la quale si dispone che tutti i magistrati iusdicenti fossero vincolati a quello che avevano scritto all'inizio dell'anno ➝ l'editto perpetuo diventa un testo definitivo-si poteva aggiungere qualcosa ma non toglierla- ➝ consolidazione progressiva del testo dell'editto➝ si sarebbe giunti a una codificazione vera e propria dei testi degli editti giurisdizionali (testo unitario➝ Salvio Giuliano sotto l'impero di Adriano➝ il pretore ha adesso una iurisdictio passiva).

• il pretore ha il compito di impostare tecnicamente la controversia, in modo tale che il giudice che le parti avrebbero scelto avrebbe potuto emettere la sentenza sulla base di quel presupposto. I pretori sono a loro volta aiutati dai giusti, che nella fase in iure aiutano il pretore nell'attività di iurisdictio (linguaggio tecnico) ➝ nasce da qui il processo formulare: i pretori iniziano a dare tutela a situazioni giuridiche nuove.

• non nasce come organo collegiale ma lo diventa: nel 242 abbiamo la coppia di pretori ( →8): - pretore urbano, che esercitava la propria iurisdictio nei confronti dei cives ; - pretore peregrino, che esercitava la propria iurisdictio non solo tra romani, ma anche tra peregrini e romani o tra peregrini;

I CENSORI

Nasce nel 443 (tribunato militare) per il censimento. - Sappiamo qualcosa in più su questa carica grazie alla Lex Aemilia de censura minuenda (434): questa stabiliva una 'diminuzione' della censura, non si sa bene se dei suoi poteri, in quanto gli sarebbe stato tolto il potere di 'imperium' (ma che molto probabilmente non avevano mai avuto in quanto svolgevano funzioni civili), o della loro durata in carica Infatti i censori sono eletti ogni 5 anni, ma svolgono le loro funzioni solo per un periodo massimo di 18 mesi dal primo atto compiuto dentro questi anni

• CENSIMENTO POPOLAZIONE: serviva a dividere in 5 classi di censo la popolazione, ai fini dell'esercito e della votazione: 5. patrimonio da 0 a 25 mila sesterzi; 4. patrimonio dai 25 ai 50 mila sesterzi; 3. patrimonio dai 50 ai 75 mila sesterzi; 2. patrimonio dai 75 ai 100 mila sesterzi; 1. patrimonio dai 100 mila sesterzi in su; + infra classem (equites) tanto ricchi da potersi permettere un cavallo

• LOCATIONES CENSORIAE: contratti che i censori potevano fare per allocare le porzioni migliori di ager publicus in locazioni- le migliori porzioni di terreno potevano essere concesse in locazione pagando una sorta di canone-- solo i patrizi potevano permetterselo

• REGIME MORUM: attività di repressione nei confronti dei comportamenti dei romani, sanzionabili con una nota censoria (una sorta di garanzia per preservare i costumi romani dal momento che dall'espansione di Roma questa viene a contatto con popoli diversi- es. chiusura scuole di retorica-).

• LECTIO SENATUS: scelta di chi potesse entrare a far parte del senato (compito che fino al 318 era spettato ai consoli). I senatori venivano scelti sulla base di un criterio meritocratico, quello dell' Optimus Prisque, distinguersi svolgendo opere pubbliche- essere optimi- ---> (ex magistrati) Il censore ha un ruolo centrale nell'equilibrare il rapporto tra magistratura e senato.

Nella scelta dei senatori, i censori avevano 2 specifici poteri: • praeteritio: una sorta di preventivo depennare gli aspiranti senatori a causa di una valutazione negativa dei loro comportamenti morali; •amotio: la rimozione di un senatore nel caso in cui avesse avuto dei comportamenti che contrastavano con l'interesse publico e il bene dello stato

• LUSTRATIO: rito purificatorio della civitas, che si svolgeva ogni 5 anni ('lustro'= 'pulito'= durata di 5 anni')

I CONSOLI

(funzione giuridica) repressione criminale:

• Imperium militiae: esercitabile fuori da Roma, in cui non c'è il limite della provocatio; • Impeium domi: esercitabile dentro Roma e fino a 100 miglia dal pomerium, in cui vige il limite della provocatio---> le armi lasciano posto al diritto, l'esercizio di repressione criminale non è più arbitrario/indiscriminato.

*PROCESSO CRIMINALE

Sottoargomento

• potere di coercizio minima (sanzioni minori). Ogni console aveva 12 littori, che li aiutavano nell'irrogazione di queste sanzioni corporali. • potere di coercizio maxima (sanzione capitale)- era limitato dalla gatanzia costituzionale della provocatio-