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SECONDA GENERAZIONE DI GIURISTI 140-120 Quinto Mucio e Servio Sulpicio, cominciano ad innovare il sistema del diritto romano: il primo con la scrittura di opere molto importanti; il secondo attraverso un'attività respondente-
Servio Sulpicio: i suoi responsi (orali) vengono annotati dal suo allievo Alfeno, che lo seguiva imparando da lui sul campo: -Caso del'allocazione di un isolato; -Caso di un incidente stradale.
Quinto Mucio: è l'unico giurista repubblicano di cui ci sono giunte tracce dirette, il suo operato è una sorta di punto di riferimento anche per gli antichi giuristi. Scrisse due opere: ➝18 libri di ius civile: applica la tecnica diairetica della distinzione per genera ac species applicata al diritto. Con questa operazione di distinzione tra categorie generali e sottocategorie comincia la sistemazione scientifica del diritto. ➝ libro di definitiones ('horoi'= confine): traccia i confini tra un istituto e un altro, opera di elencazione dei requisiti che determinavano le differenze tra istituti.
i nuovi giuristi discutono tra loro, motivando le soluzioni dei casi e le motivazioni espresse diventano oggetto di riflessione di altri giuristi (sistema aperto); scrivono e fanno circolare le loro opere.
i pontefici ragionavano segretamente senza motivare le loro soluzioni (sistema chiuso); avevano un sistema totalmente orale
FASE APUD IUDICEM: il giudice doveva decidere se condannare e eventualmente a quanto.
le azioni generali che si trovano nell'editto sono di due tipi: -civili --->se c'è un riferimento allo ius civile; -pretorie ---> se c'è riferimento al factum di causa
le formule sono delle strutture verbali che consentono la creazione di un testo caratterizzato da specifiche parti, strutture e parole. Nella formula sono presenti più parti ordinarie e diffuse:
• condemnatio il giudice decideva se assolvere o condannare. La condanna poteva essere: -certa: se la somma di denaro era indicata nel suo ammontare dal richiedente---> rischio della plus petitio- richiesta di più di quanto fosse tenuto a chiedere--> assoluzione del vocatus; -incerta: quando la somma non era indicata sarebbe spettato al giudice il compito di determinarla---> taxatio- imposta massima che non si poteva superare, altrimenti si sarebbe commesso un illecito. La condemnatio variava a seconda dei casi:
valore che la cosa ha nel momento della sentenza (es. donna schiava gravida).
valore che la cosa ha al momento della fase in iure
il valore della controversia poteva essere il valore che la cosa ha al momento della nascita della controversia (es. furto)
• intentio l'attore esprime la propria pretesa (petitium)= somma di denaro. la richiesta che fa l'attore può anche essere slegata dal contenuto iniziale della pretesa, così che il processo spesso finiva con una condanna di gran lunga superiore al debito originario.
• demonstratio indica la causa per cui si agisce, serve a motivare la richiesta dell'attore = causa petendi (=insieme delle ragioni poste alla base della domanda).
NEGOZI GIURIDICI: -mancipatio; -nexum; -rapporti successori; -manumissio
• nominis receptio: ---> iscrizione/annotazione della causa in un registro, fissando sul calendario l'udienza, dando alla causa un'identità giuridica. ---> creazione di un collegio giudicante, il quale si formava mediante o la sortitio(=il sorteggio ) o la reiectiones (=il depennamento) dei possibili giudici o la combinazione dei due sistemi.
• inizio del processo le due parti, sono private e in condizione di parità; non è prevista la carcerazione preventiva; erano vietate le torture (tranne per gli schiavi); Questo assetto consentì il sorgere di tutta una serie di principi e istituti: • principio di legalità 'nullum crimen sine legge', non si può essere puniti per nessun crimine se non è previsto prima da una legge e che non si potesse essere sottoposti a un processo per questiones se non c'è una legge che l'ha istituita (perchè sono pubbliche, cioè istituite con legge); • 'damnatio iudicium pena legis' i giudici si devono limitare a stabilire la condanna, mentre la determinazione della pena spetta alla legge; • istituto degli indices (= i collaboratori di giustizia). Questo è un istituto che si ha solo per crimini di natura associativa: qualcuno che si dissocia da questa associazione e piuttosto che venire condannato, ottione uno sconto di pena (indices= indicare---> indizio).
• nominis delatio: il presidente del tribunale doveva scegliere chi doveva diventare accusato e chi dovesse sostenere l'accusa nel caso di più aspiranti accusatori, questo era scelto mediante la DIVINATIO (un compito divinatorio, fa quasi un prognostico). --->IUS IURANDUM DE CALUMNIA = il giuramento di non star portando avanti un'accusa calunniosa, ovvero di accusare qualcuno che si sapeva non essere colpevole. (la calunnia è un crimine contro lo stato--> impiega gli uffici dello stato in indagini e processi inutili --LEX REMNIA DE CALUMNIATORINUS del 89: i giudici nel momento in cui assolvevano l'imputato avrebbero dovuto valutare se l'assoluzione non derivasse da una calunnia dell'accusatore, se cosi fosse stato allora sarebbe stato punito per lo stesso crimine per cui stava accusando). 'NOMEN' in latino giuridico può significare credito (nel diritto privato) e crimine (nel diritto pubblico); 'DELATIO' è la dichiarazione di un crimine ---> fase in cui si dimostrano le prove dell'accusa
• atti introduttivi: richesta di attivazioni delle azioni con un atto di postulatio l'attore chiedeva di poter accusare qualcuno. ---> chi accusava esponeva i fatti e doveva poi materialmente sostenere l'accusa in giudizio (accusa ≠ delatione, ovvero la denuncia di una notizia, un'accusa che non viene sostenuta/fondata e proseguita). l'accusatore era un quibis de populo, ma in realtà vi era prima una sorta di controllo di legittimità dell'accusa (schiavi, donne e minori non potevano accusare perchè non erano soggetti di diritto---> il presidente della questio si accertava che l'accusatore avesse i requisiti per accusare--->
tribunali creati dal popolo (questiones publicae) secondo il vecchio principio che solo il popolo poteva irrogare la pena capitale (o direttamente attraverso il processo popolare o indirettamente, attribuendo questo potere ai tribunali, presieduti da magistrati e formati da giudici senatori). es: prima questio leggittima è quella de repetundis del 171. ---> i rappresentati della provincia ispanica giungono a Roma e si lamentano con il senato del fatto che i governatori da loro scelti depradano, saccheggiano il paese, volevano la restituzione (=repetunde)---> nasce un processo che deve accertarsi di questi atti di reato ---> PROCESSI REPETUNDES, contro questi atti che si ripetevano nel tempo. Ma problema: i governatori erano legati ai senatori, che erano giudici in questi processi ---> legge pubblica del popolo romano: legge Calpurnia de repetundis (149) per la prima volta rende stabile questo tribunale presieduto da un pretore che avrebbe dovuto redigere un elenco di giudici tratti all'interno dei senatori ---> prima opera di tipizzazione dei crimini. Questa legge disponeva che tutti i cittadini che volessero denunciare questi abusi potevano andare a Roma mediante un rappresentante per chiedere la restituzione e un risarcimento di queste lesioni subite mediante la procedura 'SACRAMENTUM' come se si trattasse di una legis-actio sacramento in rem- cioè un'azione restitutoria-; ---> lex Acilia de repetundis (123) riforma il rimine e sanzionato non solo con una sanzione risarcitoria, ma anche con una sanzione afflittiva ( doveva restituire quello che aveva rubato e avrebbe dovuto pagare una sanzione pecuniaria).
il crimen repetundarum è un crimine contro la pubblica amministrazione e si caratterizzava per tutte le spoliazioni in virtù delle quali i governatori provinciali, fuori dai limiti della pressione tributaria fiscale imposta alle province, si arricchivano ai danni dei provinciali (es. Verre)
tribunali creati dal senato (questiones ex senatus consultus) di fronte a situazioni criminose di estrema enormità e importanza, es: culto relativo al dio Bacco(186) ---> per la morale romana questi culti erano inaccettabili, avvenivano di notte sotto gli effetti dell'alcool, si consumavano delitti ---> il senato emette un senato consulto e incarica il console di scovare gli appartenenti al culto e punirli (venivano spesso denunciati di reati/abusi/violenza). Questo caso venne risolto da una donna schiava che trovò il coraggio di fare il nome degli appartenenti.
---> legge Sempronia (123) abolisce le questiones ex senato consulto. Questo perchè vi era la difficoltà sul piano giurdico di giustificare dei tribunali creati dal senato con un collegio giudicante di soli senatori, con funzione di repressione criminale (perchè questo potere spettava solo al popolo). Questa legge stabilì che le uniche quaestiones che potevano irrogare pene capitali dovevano essere create con legge (legittimate dal popolo). Le questiones ex-legge differivano da un punto di vista procedurale da quelle ex-senatus consultum, in quanto queste erano delle leggi inquisitorie (in cui l'organo titolare del tribunale aveva il potere assoluto di gestire il processo e di erogare la pena capitale), mentre le quaestiones legislative hanno una precisa disciplina procedurale.
Il decadimento del processo della provocatio avviene per una serie di caratteristiche negative che lo resero inadeguato ai tempi: -la farraginosità e le lungaggini del processo (le contiones non sono più una garanzia di conoscenza pubblica, la possibilità di trovare dies comitiales si complicano, diviene impossibile gestire i processi in tempi rapidi); -la natura non tecnica del giudice, il popolo, dipendente rispetto a un magistrato, le sue decisioni cambiano nel modo in cui spira il vento (assoluzioni clamorose/ condanne ingiuste); -con l'estensione della cittadinanza agli italici (89), era impossibile riunire tutte quelle persone in un comizio ogni volta che si doveva giudicare un caso. ---> viene prima affiancato e poi sostituito da un sistema di tribunali, per consentire una risposta più veloce senza varie convocazionii o processi.
Altri istituti con funzione di garanzia che consentivano comunque la salvezza della vita del cittadino:
interdictio acquae et igni: se il cittadino non si presentava nel momento stabilito per l'irrogazione della pena capitale si dava per scontato che fosse andato in esilio---> veniva emessa una misura interdittiva ausiliaria: il console vietava a tutti i cittadinii di prestare le misure minime necessarie per lo svolgimento della vita civile all'ex cittadino. Queste servivano per tenere il condannato lontano da Roma. (finisce la condizione di homo sacer).
ius exilii: il cittadino romano può, una volta condannato o anche prima della sentenza, decidere di auto-esiliarsi: L'exilium è quel comportamento volontario tramite cui il civis decide di abbandonare la propria cittadinanza di appartenenza, perdendo la cittadinanza romana-situazione di fatto che comportava l'appartenenza o meno ad una comunità sulla base dello svolgimento pratico della propria vita in quel luogo- In tal modo nessuno può più irrogare su di lui la sanzione capitale, in quanto non è più un cittadino romano.
• De Plebiscitiis: permette ai plebisciti di essere sottoposti all'auctoritas del senato, questo passaggio li avrebbe resi validi per tutti. (auctoritas successiva)
• De Auctoritate Patrum: limita il potere del Senato, anticipando l'auctoritas del senato alla fase anteriore alla votazione del comizio. (auctoritas preventiva)
Queste due sono collegate tra loro: entrambi i provvedimenti prendono le mosse da un fatto grave: l'approvazione da parte del senato di una legge palesemente illeggittima- lex Manlia de vicesima manumissionum- (tassa sugli schiavi manomessi--> riempire le casse dello stato vuote a causa di difficoltà militari contro i Sanniti)
• De Censore Plebeio: afferma che uno dei censori poteva essere plebeo.
le leggi del diritto romano: •perfette: prevedono sanzione e nullità dell'atto contrario al dispositivo di legge; •meno che perfette: non prevedono sanzione, ma la nullità dell'atto contrario al dispositivo di legge; •imperfette: non prevedono nè sanzione nè l'irrogazione di nullità dell'atto contrario alla disposizione.
(COMIZIO CURIATO)
sono scomparsi come riunione del popolo, ma restano in piedi ( con una modificazione nella struttura: 30 littori, uno per centuria) per lo svolgimento degli atti di testimonianza a loro attribuiti: • adrogatio; • detestatio sacrorum; • testamentum calatiis comitis
(curia): 30 unità di reclutamento dell'esercito primitivo durante l'età del Regnum, formate da patres e filii atti alle armi che corrispondono alla fanteria dell'esercito.
CONCILIO DELLA PLEBE
• assemblee in cui si riunivano solo i plebei, in cui venivano prese decisioni funzionali agli interessi dei plebei--->plebisciti ('sciscere'= indica un rumore, la plebe infatti non votava: acclamava attraverso lo sciscere dei piedi o il fragor delle mani---> voto espresso in maniera disordinata).
COMIZIO TRIBUNO
Questa assemblea aveva competenze minori, in cui il popolo si riuniva per tribù territoriali (35):
- 31 rustiche---> proprietari di beni immobili; - 4 urbane ---> grande massa della popolazione, specialmente plebea che preferisce vendere i suoi lotti di terreno ai più ricchi e vivere a Roma per poter usufruire di una serie di benefici (= nell'età imperiale i principi si ingraziavano i favori del popolo fornendo loro grano gratuitamente e organizzando spettacoli teatrali a carico dello stato per il loro valore formativo per la struttura culturale e morale della gente).
• giudica i processi in cui vengono irrogate sanzioni minori
• elegge i magistrati minori;
COMIZIO CENTURIATO
i comizi centuriati dovevano approvare la guerra rituale: il BELLUM IUSTUM, mendiante la lex centuriata de bello indicendo (=provvedimento necessario attraverso cui i romani dichiaravano guerra e consentiva all popolo di entrare nel campo di battaglia).
La DICHIARAZIONE DEL BELLUM IUSTUM veniva curata dai feziali e seguiva alcune fasi: • rerum repetitio: atto con cui si faceva una richiesta di risarcimento da un torto che avevano subito dal popolo nemico; • clarigatio: dei rappresentanti del popolo romano venivano mandati ad avvertire la popolazione nemica che, non essendo stati risarciti o soddisfatti, avevano intenzione di dichiarare guerra---> comunicazione ufficiale dei loro intenti; • testatio: il capo dei feziali tornava a Roma e attestava il fatto che i riti fossero stati eseguiti correttamente ---> veniva convocato il comizio; • approvazione da parte del comitio della guerra---> atto materiale di dichiarazione di guerra: INDICTIO BELLI- il lancio di un'arma nel territorio nemico-
questo procedimento era molto importante per le sue conseguenze giuridiche: -riduzione in schiavitù dei nemici: i servi sono i prigionieri di guerra conservati in vita, solo se il bellum era iustum potevano essere distribuiti ai singoli cives che hanno partecipato alla guerra (se no venivano solo acquistati dallo stato); -manubiae: il bottino di guerra---> sfilata del trionfo, tutti vedevano cosa era stato conquistato e che sarebbe stato diviso (crimina di peculatus= i generali che si appropriano indebitamente del bottino); -il territorio conquistato---> ager publicus lasciato alla libera occupazione (se non è bellum iustum allora è solo dello stato).
pax augustea
cristianesimo
diritto internazionale
Questa è l'assemblea più importante che riunisce il popolo per centurie sulla base delle classi di censo.
Le centurie erano divise nelle 5 classi di censo: +18 centurie infra classem (equites); 1. --->80 centurie (40 iun. e 40 sen.); 2. --->20 centurie (10 iun. e 10 sen.); 3. --->20 centurie (10 iun. e 10 sen.); 4. --->20 centurie (10 iun. e 10 sen.); 5. --->30 centurie (15 iun. e 15 sen.); +5 centurie nulla tenenti
Questo sistema di voto passava attraverso il raggiungimento del quorum di maggioranza. Premiava i più ricchi perchè per raggiungere la maggioranza bastava che si sommassero i voti della prima e della seconda classe (98) ---> le classi più povere non arrivavano nemmeno a votare---> sistema anti-democratico basato sulla timocrazia - [riformato nel 241---> ridotto il numero di appartenenti alla prima classe (da 80 a 70) evitando così che la maggioranza si aggregasse subito. riformato nel 123---> (Caio Sempronio Gracco- lex Sempronia de confusione suffraggiorum de comitiis centuriatiis-) sorteggio della centuria che iniziava a votare]
• funzione legislativa (generale e speciale su singole materie);
• giudica i crimini capitali
• elegge i magistrati maggiori;
*** LEX assume un significato nuovo: 'rogata', ovvero legge pubblica romana che passa attraverso la proposta del magistrato (rogatio) per la quale i comizi votano per approvarla o bocciarla---> leggi= provvedimenti di natura popolare. - un magistrato può presentare la proposta di legge in entrambi i comizi (i magistrati maggiori possono convocarli entrambi; i minori solo i tribuni).
leggi rogatae sono le leggi che provengono da una rogatio. Potevano anche essere rogationes per saturam, quelle volte in cui un unico progetto di legge conteneva diverse proposte anche eterogenee tra loro (- per non rischiare la bocciatura- questo sistema venne tanto abusato che la lex Cecilia Didia nel 98 abroga le rogationes per saturam legislative).
ITER DI FORMAZIONE DELLE LEGGI: ➜ la rogatio viene affissa in pubblico; ➜ veniva poi discussa per tre contiones informali (=si discute, si vota formalmente solo nel comizio) per tre mercati (30 giorni) -trinundinum- in cui il magistrato spiegava la proposta di legge e il popolo ne avrebbe discusso; ➜ si convoca il comizio; ➜ comitiatum: (pre-comizio, di cui presto si perse traccia) riunione di tutto il popolo dentro le mura della città, per assistere alla presa degli auspicia , se erano favorevoli ci si spostava (legis-lator) tutti insieme nel Campo Marzio, luogo del comizio centuriato; ➜ comitium: fase finale, in cui il popolo votava, esprimendo il voto scrivendo una lettera sui cocci di ceramica che venivano poi depositati all'interno di un'urna: -A ('ab antiquo')--->bocciare la rogatio; -U ('uti rogas')---> approvare la rogatio. ➜ se veniva approvata doveva passare alla fase di promulgazione in senato, che avrebbe dovuto controllare formalmente la regolarità di tale legge e valutarne la leggitimità, in seguito avrebbe dovuto prestare la sua auctoritas (=accrescere l'efficacia di un provvedimento );
➜ redazione scritta della legge: scritte su tavole di bronzo e poi pubblicate e fisse nel foro -funzione pubblicità e dedica agli dei, così che anche loro potessero approvarla- - STRUTTURA DI UNA LEGGE: • prae-scriptio: premessa della legge, in cui si scrivono tutti gli elementi identificativi della legge (da chi è stata proposta, quando...); • il testo di legge= rogatio; • la sanctio: tendeva ad assicurare l'efficacia della legge e a garantirne l'applicazione---> in questa si disciplina la successione di leggi nel tempo- impunità di coloro che, nell'osservare l'ultima legge emanata, ha violato leggi precedenti- (sanctio ≠ sanzione; tutte le leggi hanno una sanctio, ma non tutte hanno una sanzione).
leggi sacratae leggi pubbliche accompagnate da un giuramento (tipiche dei concili della plebe). Il giuramento ne rafforza l'efficacia per assicurarsi che venga rispettata da tutti (a Roma vi era la mentalità secondo cui il legislatore deve stabilire le leggi, ma gli altri organi sanzionatori debbano farla rispettare---> differenza tra leggi perfette/....)
leggi datae (=leggi delega) non vengono da una votazione popolare, ma sono leggi emanate da un organo a cui il popolo ha conferito questo potere (Avviene con i magistrati che sono incaricati nel governo delle province. Questi statuti tenevano conto di specificità territoriali che il popolo non conosceva---> delegava il suo potere a un organo con maggiori competenze).
leggi dictae sono le clausole negoziali dei negozi giuridici di diritto privato
LA CANDIDATURA ➜le candidature dei magistrati passavano attraverso una formale presentazione dei loro nomi al magistrato che convocava i comizi elettorali; ➜ i candidati dovevano indossare una toga particolare, la toga candida, di un bianco splendente-struttura morale immacolata, ritenuto degno di tale toga- .Durante le tre contiones cercavano di convincere il popolo a votarli➜ sulla base del passato dei candidati; ➜votazione mediante la scrittura sul coccio di ceramica del nome del candidato;
➜ LA RENUNTIATIO: atto tramite il quale il magistrato che aveva convocato i comizi elettorali approva il voto, ha tale nome perchè egli, poteva anche rifiutarlo. Questo avveniva nel caso in cui i candidati avessero assunto dei comportamenti illeggittimi (=crimen ambitus: imbroglio elettorale).
• Proposta ai consoli di nominare un dictator rei gerundae causa: ove il senato riteneva che il mancato rispetto di un senato consulta potesse addirittura mettere a repentaglio la vita stessa dello stato, avrebbe potuto sollecitare il console nel convocare un dittatore che gestisse lo stato a causa di quel magistrato che avrebbe potuto mettere in pericolo lo Stato.
• Sollecitazione di una intercessio dei tribuni della plebe: se il magistrato decideva di compiere un'azione nonostante il parere negativo del Senato, questo chiama in causa i tribuni della plebe ➜ intercessio tribunitia blocca l'attività del magistrato
• Mancato finanziamento delle proposte politiche dei magistrati: essendo che il senato aveva il controllo delle casse dello Stato, doveva finanziare le opere pubbliche➜ solo se vi fosse stato un rapporto di fiducia tra il magistrato e il Senato questo avrebbe finanziato le sue richieste
• Mancata approvazione della relatio dopo le uscite di carica: i magistrati eletti dovevano compiere il giuramento di rispettare le leggi ➜ alla fine del loro operato dovevano presentare una relazione, in base alla quale si doveva valutare la legittimità giuridica del suo operato. Il Senato poteva approvare o rifiutare la relatio, sostenendo che il mancatoo ascolto dei senato consulti avevano portato il magistrato a fare delle scelte errate per lo Stato.
• Motio e Preteritio: compito che spetta ai censori, i quali sceglievano i senatori e ne controllavano la condotta. Il mancato rispetto di un senato consulto avrebbe potuto portare i censori a rimuovere un senatore (motio) /aspirante senatore (preteritio).
I QUESTORI
gestivano le esigenze di carattere finanziario. È possibile che fossero un'evoluzione dei questores parricidii, (da cui il loro nome inquisitorio) magari con il compito di riguardo alla gestione del ricavato dalle multe irrogate.
• si arrivò al numero di 20 questori---> impiegati nelle province al fianco dei governatori (come a Roma stavano a fianco dei consoli).
• 267 + quattro questori (classici)---> preposti all'allestimento della flotta (classis) e alla vigilanza sui porti e sulle coste;
• 421 + due questori---> amministrazione militare
• amministrazione delle casse del popolo romano;
GLI EDILI CURULI
(367) con la concessione dei due edili della plebe si decise di aggiungere anche due magistrati riservati ai patrizi. le loro funzioni col tempo si confusero-dopo che all'edilità curule vennero ammessi anche i plebei- ma non si realizzò mai una situazione di collegialità, restavano distinte le modalità di elezione: gli edili curuli venivano eletti dai comizi tributi; gli edili della plebe dai concilia della plebe.
• cura ludorum---> vigilanza e organizzazione dei giochi
• cura annonae---> sorveglianza sui mercati e alla giurisdizione relativa alle controversie nascenti dalle operazioni commerciali (avevano lo ius dicendi- all'inizio dell'anno di carica predisponevano un editto in cui annunciavano i rimedi concessi da loro-);
• cura urbis--->polizia e vigilanza sulle strade, acquedotti, luoghi pubblici;
I PRETORI
(367) Il pretore solleva i consoli dalla funzione di esercizio della iurisdictio
VECCHIA IURISDICTIO: fino ad allora consisteva nella pronuncia di parole solenni -legis-actiones-, ma dopo l'espansione di Roma diventa un sistema antiquato, ha dei limiti: - rischiosi--> agire significava sottoporsi al rischio di perdere, pagare una somma di denaro e aver tolta la vita; - estremo formalismo (oralità esasperata)--> bastava sbagliare la pronuncia di qualcosa per perdere la vita; - limitante perchè Roma diventa una società di commercianti (non più solo pastori e coltivatori), che ha bisogno di vincoli processuali che comprendano anche i peregrini.
NUOVA IURISDICTIO: la pretura ebbe il merito di creare un nuovo processo civile, prendendo spunto dai processi dei recuperatores (=giudici privati che si occupavano delle liti tra i romani e i peregrini- visto che le legiactiones non erano a loro accessibili-). Di questo tipo di processo sappiamo che i giudici ( in un collegio di non solo romani) erano chiamati a risolvere le controversie con gli stranieri sulla base di un testo scritto, che sintetizzava i termini della controversia, che veniva fatto proprio perchè non tutti parlavano la stessa lingua. ---> il processo recuperatorio fornisce un modello per il processo formulare, caratterizzato proprio da un testo scritto (Formula)---> a fianco allo ius civile si affianca lo IUS HONORARIUM : complesso giuridico, che deriva dalla carica onoraria, in cui i pretori tutelano situazioni giuridiche nuove, che lo ius civile non conosce, grazie alla creazione di nuove formule (possono accedervi anche i peregrini).
**PROCESSO FORMULARE
STORIA ESTERNA DEL PROCESSO FORMULARE: come sono nati i pretori
• il pretore espone all'inizio del suo anno di carica un testo scritto (=editto giurisdizionale), che conteneva l'elenco di tutte quelle formule di tutti i rimedi che i magistrati romani concedevano e prevedevano all'interno del loro anno di carica. Veniva emesso all'inizio dell'anno di carica ed era chiamato perpetuo =valido senza soluzione di continuità dentro un periodo di tempo specifico. il suo testo poteva essere integrato: -editti repentini: emessi nel corso dell'anno, sono sempre editti generali nei quali vengono previsti rimedi generali; -decreta: provvedimenti pretori emessi in corso d'anno ma con un contenuto specifico, che si occupa di una fattispecie. - ➝ la possibilità di intervento sugli editti portò a un grande abuso di questo potere (es. Cicerone vs Verre, governatore siciliano che aveva abusato del suo potere).➝ lex cornelia edictis del 67 a.C., con la quale si dispone che tutti i magistrati iusdicenti fossero vincolati a quello che avevano scritto all'inizio dell'anno ➝ l'editto perpetuo diventa un testo definitivo-si poteva aggiungere qualcosa ma non toglierla- ➝ consolidazione progressiva del testo dell'editto➝ si sarebbe giunti a una codificazione vera e propria dei testi degli editti giurisdizionali (testo unitario➝ Salvio Giuliano sotto l'impero di Adriano➝ il pretore ha adesso una iurisdictio passiva).
• il pretore ha il compito di impostare tecnicamente la controversia, in modo tale che il giudice che le parti avrebbero scelto avrebbe potuto emettere la sentenza sulla base di quel presupposto. I pretori sono a loro volta aiutati dai giusti, che nella fase in iure aiutano il pretore nell'attività di iurisdictio (linguaggio tecnico) ➝ nasce da qui il processo formulare: i pretori iniziano a dare tutela a situazioni giuridiche nuove.
• non nasce come organo collegiale ma lo diventa: nel 242 abbiamo la coppia di pretori ( →8): - pretore urbano, che esercitava la propria iurisdictio nei confronti dei cives ; - pretore peregrino, che esercitava la propria iurisdictio non solo tra romani, ma anche tra peregrini e romani o tra peregrini;
I CENSORI
Nasce nel 443 (tribunato militare) per il censimento. - Sappiamo qualcosa in più su questa carica grazie alla Lex Aemilia de censura minuenda (434): questa stabiliva una 'diminuzione' della censura, non si sa bene se dei suoi poteri, in quanto gli sarebbe stato tolto il potere di 'imperium' (ma che molto probabilmente non avevano mai avuto in quanto svolgevano funzioni civili), o della loro durata in carica Infatti i censori sono eletti ogni 5 anni, ma svolgono le loro funzioni solo per un periodo massimo di 18 mesi dal primo atto compiuto dentro questi anni
• CENSIMENTO POPOLAZIONE: serviva a dividere in 5 classi di censo la popolazione, ai fini dell'esercito e della votazione: 5. patrimonio da 0 a 25 mila sesterzi; 4. patrimonio dai 25 ai 50 mila sesterzi; 3. patrimonio dai 50 ai 75 mila sesterzi; 2. patrimonio dai 75 ai 100 mila sesterzi; 1. patrimonio dai 100 mila sesterzi in su; + infra classem (equites) tanto ricchi da potersi permettere un cavallo
• LOCATIONES CENSORIAE: contratti che i censori potevano fare per allocare le porzioni migliori di ager publicus in locazioni- le migliori porzioni di terreno potevano essere concesse in locazione pagando una sorta di canone-- solo i patrizi potevano permetterselo
• REGIME MORUM: attività di repressione nei confronti dei comportamenti dei romani, sanzionabili con una nota censoria (una sorta di garanzia per preservare i costumi romani dal momento che dall'espansione di Roma questa viene a contatto con popoli diversi- es. chiusura scuole di retorica-).
• LECTIO SENATUS: scelta di chi potesse entrare a far parte del senato (compito che fino al 318 era spettato ai consoli). I senatori venivano scelti sulla base di un criterio meritocratico, quello dell' Optimus Prisque, distinguersi svolgendo opere pubbliche- essere optimi- ---> (ex magistrati) Il censore ha un ruolo centrale nell'equilibrare il rapporto tra magistratura e senato.
Nella scelta dei senatori, i censori avevano 2 specifici poteri: • praeteritio: una sorta di preventivo depennare gli aspiranti senatori a causa di una valutazione negativa dei loro comportamenti morali; •amotio: la rimozione di un senatore nel caso in cui avesse avuto dei comportamenti che contrastavano con l'interesse publico e il bene dello stato
• LUSTRATIO: rito purificatorio della civitas, che si svolgeva ogni 5 anni ('lustro'= 'pulito'= durata di 5 anni')
I CONSOLI
(funzione giuridica) repressione criminale:
• Imperium militiae: esercitabile fuori da Roma, in cui non c'è il limite della provocatio; • Impeium domi: esercitabile dentro Roma e fino a 100 miglia dal pomerium, in cui vige il limite della provocatio---> le armi lasciano posto al diritto, l'esercizio di repressione criminale non è più arbitrario/indiscriminato.
*PROCESSO CRIMINALE
Sottoargomento
• potere di coercizio minima (sanzioni minori). Ogni console aveva 12 littori, che li aiutavano nell'irrogazione di queste sanzioni corporali. • potere di coercizio maxima (sanzione capitale)- era limitato dalla gatanzia costituzionale della provocatio-