realizată de Tortora Martina Antonia 4 ani în urmă
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Le organizzazioni pubbliche o enti pubblici (per esempio: lo Stato, il Comune, l'Inps ecc.) mirano a perseguire gli interessi pubblici e sono regolati da norme di diritto pubblico.
Le organizzazioni riconosciute o persone giuridiche sono caratterizzate dal riconoscimento come "persone", soggetti che, anche se non dotati di natura fisica, sono centri autonomi di interessi e titolari di diritti.
Per formare un organizzazione hanno bisogno di: un fine collettivo e lecito; un patrimonio sufficiente per raggiungere lo scopo prefisso; il rispetto di determinate regole.
Dal riconoscimento derivano diversi vantaggi, il più importante dei quali è la separazione del patrimonio dell'organizzazione da quello dei suoi componenti. Quindi degli obblighi verso i terzi non ne rispondono i singoli azionisti ma l'organizzazione stessa (autonomia patrimoniale perfetta).
LE ORGANIZZAZIONI NON RICONOSCIUTE O ENTI DI FATTO
sono tali o perché non sono interessate a ottenere il riconoscimento o perché non hanno i requisiti per diventare persone giuridiche.
Queste organizzazioni hanno margini di libertà poichè non sono sottoposte agli stessi controlli da parte dello Stato ma non godono del vantaggio dell'autonomia patrimoniale perfetta.
Dispongono anch'esse di un patrimonio (fondo comune) costituito in genere con le quote di partecipazione degli azionisti ma se lo è comunque abbastanza per soddisfare le pretese dei creditori questi possono confiscare i beni degli azionisti che hanno agito in nome e per conto dell'ente (autonomia patrimoniale imperfetta).
LE PERSONE GIURIDICHE
Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive che l'ordinamento giuridico riconosce come enti a sé stanti rispetto ai componenti e sono dotati di un autonomia patrimoniale perfetta.
Sono persone giuridiche: le associazioni riconosciute; le società di capitali; le fondazioni; gli enti pubblici.
Le associazioni riconosciute sono organizzazioni formate da un gruppo di persone che mettono insieme un certo patrimonio e si prefiggono di raggiungere un fine collettivo. e sono soprattutto organizzazioni di persone costituite per perseguire fini di natura non economica.
Quando le finalità di un'associazione sono di natura economica, in quanto gli associati hanno come fine un guadagno, l'associazione è una società e, se si tratta di un ente riconosciuto, è una società di capitali.
Le società di capitali sono organizzazioni di persone e di beni costituite per svolgere un'attività economica volta alla produzione e allo scambio di beni e servizi allo scopo di dividersi il ricavato.
Nel nostro ordinamento sono società di capitali: le società per azioni (s.p.a.); le società a responsabilità limitata (s.r.l.); le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).
Le fondazioni sono organizzazioni che hanno a disposizione beni da utilizzare per uno scopo specifico di utilità sociale. Una fondazione ha origine dalla manifestazione di volontà di un fondatore e di destinare un certo patrimonio a un fine non lucrativo.
Gli enti pubblici sono organizzazioni di persone e di beni che perseguono fini di interesse collettivo. Tali enti si distinguono in: enti pubblici o territoriali (per esempio: Stato, Comuni) e non territoriali (per esempio: Inps, Camera di commercio).
Il carattere fondamentale degli enti territoriali è quello di svolgere le proprie funzioni nell'ambito di un territorio. Fra questi enti lo Stato è considerato la persona giuridica per eccellenza perché si propone per un fine di interesse generale, caratteristica che non esiste negli altri enti pubblici. Gli enti non territoriali invece, hanno finalità specifiche, ma indirizzate comunque a scopi di pubblica utilità.
Gli enti di fatto o organizzazioni non riconosciute, pur non essendo dotati di personalità giuridica, hanno comunque un'innegabile utilità sociale e sono presi in considerazione dall'ordinamento giuridico, che stabilisce le regole di funzionamento dell'ente stesso e la responsabilità delle persone che agiscono in suo nome e per suo conto. Gli enti di fatto sono organizzazioni che non hanno richiesto o non hanno ottenuto il riconoscimento come persone giuridiche.
Sono enti di fatto: le associazioni non riconosciute; le società di persone; i comitati.
Anche un'associazione non riconosciuta ha una capacità di agire propria, per cui: ha un fondo comune formato dai contributi degli associati; assume obbligazioni proprie, che vengono soddisfatte attraverso il fondo comune, dagli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa;
Le società di persone sono associazioni non riconosciute perché svolgono un'attività economica e hanno autonomia patrimoniale imperfetta per cui i soci sono responsabili delle obbligazioni assunte dalla società.
Sono società di persone: la società semplice (s.s.), la società in nome collettivo (s.n.c.), la società in accomandita semplice (s.a.s.).
Un comitati in genere è costituito da un gruppo di persone che si propone di raccogliere fondi per fini non lucrosi :(beneficenza, manifestazioni culturali, restauro di monumenti ecc.). Quindi per certi aspetti sono comparabili alle fondazioni perché hanno a disposizione un patrimonio destinato a un fine non lucrativo e di rilevanza sociale. Però a differenza delle fondazioni i comitati hanno un limite di tempo determinato e per le obbligazioni sia il comitato con i suoi fondi sia i componenti solidalmente e illimitatamente.
Le persone giuridiche sono soggetti astratti e, per svolgere la loro attività, agiscono per mezzo di organi (presidente, amministratori, assemblea degli associati) formati da persone fisiche che compiono gli atti necessari per esprimere la volontà dell'ente e per conseguire il fine.
Le persone giuridiche, in quanto soggetti indipendenti rispetto ai rispettivi membri, hanno un patrimonio e una capacità di agire in proprio; tuttavia, pur essendo le persone giuridiche non hanno gli stessi identici diritti e doveri delle persone fisiche.
Le organizzazioni private (per esempio: il Wwf, la Fiat, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro ecc.), invece, hanno come fine un interesse privato e sono disciplinate da regole di diritto privato.