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Riforma 1.2Sistema ITS Legge 99/2022

La recente riforma del sistema ITS, delineata nella Legge 99/2022, ha ridefinito le aree tematiche e tecnologiche di intervento. Le nuove aree includono settori come l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, le nuove tecnologie della vita, il Made in Italy, le tecnologie per i beni culturali e il turismo, nonché le tecnologie dell'

Riforma 1.2Sistema ITS Legge 99/2022

Riforma 1.2 Sistema ITS Legge 99/2022

Sistema ITS



Art.6 Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti

Art. 5 Standard minimi

Organizzazione

L'attivita' formativa e' svolta per almeno il 60  per
cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal  mondo
del lavoro.

Gli  stage  aziendali  e  i  tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento  della  durata  del monte orario complessivo, possono essere svolti  anche  all'estero  e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio; 

sono previsti adeguamenti dei tempi secondo le esigenze dei frequentanti (se lavoratori);

conduzione scientifica affidata a un comitato tecnico - scientifico o a un coordinatore tecnico - scientifico.

Aree individuate (Art.3)
percorsi articolati in semestri
VI livello EQF

6 semestri

3000 h formazione

VI livello

(equiparazione a laurea triennale)


possono  essere  attivati  esclusivamente  per   figure
professionali che richiedano un elevato numero di ore  di  tirocinio,
incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo,  e
che presentino specifiche esigenze, da individuare  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione e del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 


Diploma specializzazione superiore tecnologie applicate

V livello EQF

4 semestri

1800 h formazione

V livello Quadro europeo qualifiche apprendimento permanente


Diploma specializzazione tecnologie applicate

Art.4 Regime giuridico

cc8-9 -11-12 Controllo prefetto e agevolazioni fiscali

ART. 4
8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la  fondazione
ITS  Academy  esercita  il   controllo   sull'amministrazione   della
fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del  libro
I del codice civile e, in  particolare,  dagli  articoli  23,  quarto
comma, 25, 26, 27 e 28. 
  9. Ai percorsi formativi  delle  fondazioni  ITS  Academy,  di  cui
all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto  legislativo
30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al  riscatto  degli  anni  di
studio ai fini pensionistici, nonche'  le  agevolazioni  fiscali  ivi
previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilita'  delle
rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime  fondazioni  si
applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di  erogazioni
liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione. 


11. Le fondazioni ITS Academy  possono  essere  destinatarie  delle
agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' di fruizione del credito d'imposta  di  cui  al
comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo. 


Organi minimi

ART. 4
a) il presidente, che ne e' il legale rappresentante e che e', di
norma, espressione delle imprese fondatrici e  partecipanti  aderenti
alla fondazione; 
    b) il consiglio  di  amministrazione,  costituito  da  un  numero
minimo di cinque membri, compreso il presidente; 
    c) l'assemblea dei partecipanti; 
    d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per
la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la  valutazione
e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e  per  le  altre
attivita' realizzate dall'ITS Academy; 
    e) il revisore dei conti. 


presidente consiglio amministrazione assemblea partecipanti comitato tecnico - scientifico revisore dei conti
Crediti imposta erogazioni liberali

 ART.4
6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore  delle
fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  incluse  quelle
disposte ai  sensi  del  comma  5,  lettera  c),  spetta  un  credito
d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni  effettuate.
Qualora l'erogazione sia  effettuata  in  favore  di  fondazioni  ITS
Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione  e'
superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta  di  cui  al
primo periodo e' pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il
credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che il versamento  sia
eseguito tramite  banche  o  uffici  postali  ovvero  mediante  altri
sistemi  di  pagamento  previsti   dall'articolo   23   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed e' utilizzabile  in  tre  quote
annuali di pari importo a partire  dalla  dichiarazione  dei  redditi
relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  e'  effettuata
l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del
citato decreto  legislativo  n.  241  del  1997.  Ferma  restando  la
ripartizione in tre quote annuali di pari  importo,  per  i  soggetti
titolari di reddito d'impresa il credito  d'imposta  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n.  241  del  1997.  L'eventuale  ammontare  del  credito
d'imposta non utilizzato puo' essere  fruito  nei  periodi  d'imposta
successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non  rileva
ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e  non  e'  cumulabile  con  altra  agevolazione
fiscale prevista a  fronte  delle  medesime  erogazioni.  Al  credito
d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Le
fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5,
lettera c), sono tenute a destinare le risorse  di  cui  al  presente
comma con priorita' al sostegno del diritto allo studio,  incluse  le
borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera  a),  nonche'
alla contribuzione  per  le  locazioni  di  immobili  abitativi  agli
studenti residenti in luogo  diverso  rispetto  a  quello  dove  sono
ubicati  gli   immobili   locati.   Ai   maggiori   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni
di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno  2023  e  a
2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede  mediante
corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   l'arricchimento    e
l'ampliamento   dell'offerta   formativa   e   per   gli   interventi
perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.


Patrimonio fondazione

ART. 4
5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione  del
patrimonio della fondazione ITS  Academy,  anche  attraverso  risorse
strutturali  e  strumentali.   Le   fondazioni   ITS   Academy   sono
amministrate e svolgono la loro attivita'  in  conformita'  a  quanto
previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy e'
composto: 
    a) dal  fondo  di  dotazione,  costituito  dai  conferimenti,  in
proprieta', uso o possesso,  a  qualsiasi  titolo,  di  denaro,  beni
mobili e immobili o altre utilita' impiegabili per  il  perseguimento
dei compiti istituzionali, effettuati dai  fondatori  all'atto  della
costituzione e dai partecipanti; 
    b) dai beni mobili e immobili che pervengono a  qualsiasi  titolo
alla fondazione; 
    c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di
liberalita' disposti da  enti  o  da  persone  fisiche  con  espressa
destinazione all'incremento del patrimonio; 
    d) da contributi attribuiti al  patrimonio  dall'Unione  europea,
dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici. 


Caratteristiche soggetti fondatori

ART.4
4. I soggetti fondatori di cui al  comma  2  che  partecipano  alla
costituzione  delle  fondazioni  ITS  Academy  devono  possedere  una
documentata  esperienza   nel   campo   dell'innovazione,   acquisita
soprattutto  con   la   partecipazione   a   progetti   nazionali   e
internazionali di formazione, ricerca e  sviluppo.  Possono  divenire
fondatori soltanto le  persone  fisiche  e  giuridiche,  pubbliche  o
private, gli enti  e  le  agenzie  che  contribuiscono  al  fondo  di
dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e
nelle forme determinati nello statuto. Alla  fondazione  ITS  Academy
possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al  comma
2. 


Statuti

ART. 4

3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto,
i requisiti di partecipazione, le modalita' di verifica dei  medesimi
requisiti, con particolare riferimento  al  possesso  di  documentata
esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura
di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra  i  partecipanti
nonche' i diritti e gli obblighi ad  essi  connessi  e  le  eventuali
incompatibilita'. Lo statuto  e'  redatto  sulla  base  dello  schema
definito a livello  nazionale  con  le  linee  guida  emanate,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione   adottato   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 6. La conformita' dello statuto  allo  schema
di  cui  al   presente   comma   costituisce   standard   minimo   di
organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy,  in
tutto  il  territorio  nazionale,  secondo   criteri   generali   che
rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge. 



Soggetti fondatori

Art. 4 
2.  I  soggetti  fondatori  delle  fondazioni  ITS  Academy,  quale
standard organizzativo minimo, sono i seguenti: 
    a) almeno un istituto di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,
statale  o  paritaria,  ubicato  nella  provincia  ove  ha  sede   la
fondazione,  la  cui  offerta  formativa  sia  coerente  con   l'area
tecnologica di riferimento dell'ITS Academy; 
    b) una struttura formativa  accreditata  dalla  regione,  situata
anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione; 
    c) una o piu' imprese, gruppi, consorzi e  reti  di  imprese  del
settore produttivo che utilizzano in modo  prevalente  le  tecnologie
che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree  tecnologiche
individuate  dal  decreto  del  Ministro   dell'istruzione   di   cui
all'articolo 3, comma 1; 
    d)  un'universita',   o   un'istituzione   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un
altro organismo appartenente al sistema universitario  della  ricerca
scientifica e tecnologica ovvero  un  ente  di  ricerca,  pubblico  o
privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o
un ente pubblico  di  ricerca  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area  tecnologica
di riferimento dell'ITS Academy. 


Università sistemi alta formazione enti di ricerca
Imprese, gruppi, consorzi, reti di imprese
Struttura formativa accreditata dalla regione
istituto di scuola secondaria di secondo grado
personalità giuridica
in fondazioni

Art. 3 Identità ITS Academy

Area tecnologica - Efficienza energetica - Mobilità sostenibile - Nuove tecnologie della vita - Nuove tecnologie per il Made in Italy - Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo, Tecnologie della informazione e della comunicazione.

L'area Nuove tecnologie per il Made in Italy si articola in:



IL DM 203/2023 ha modificato le aree in questo modo (sono 10)

  1. Energia
  2. Mobilità sostenibile e logistica
  3. Chimica e Nuove tecnologie della vita

5.Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo

6.Tecnologie della comunicazione, dell'informazione e dei dati


Art. 2 Missione ITS Academy

divario domanda/offerta lavoro
a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo
formazione tecnici superiori

Art. 1 Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

- Giovani o adulti con diploma secondaria 2^grado; - Diploma quadriennale istr. e form. professionale + corso IFTS 800 h
ITS Academy (Istituti tecnologici superiori)