La privacy a scuola
RETTA E SERVIZIO MENSA
E' illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi onLine devono avere carattere generale, mentre le comunicazioni indirizzate alle singole persone, devono essere a carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.
DIRITTO
DI ACCESSO
AI DATI PERSONALI
Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate.Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (in genere l’istituto scolastico di riferimento) anche tramite suoi incaricati o responsabili del trattamento dei dati. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non risulta adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria. Diverso è il caso dell’accesso agli atti amministrativi che, infatti, non è regolato dal Codice della privacy,né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge n. 241 del 1990(e successive modifiche), spetta alla singola amministrazione (ad esempio alla scuola) valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto,concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti.Inoltre il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione (cosiddetto accesso civico), è consentito nelle forme e nei limiti di cui al d.lgs. n.33 del 2013,come modificato dal d.lgs. n.97del 2016
Sottoargomento
INSERIMENTO
PROFESSIONALE
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.
TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Nelle istituzioni private, anche
paritarie, la base legale per il
trattamento dei dati personali è in
genere il consenso dell’interessato o
di chi esercita la tutela, se gli studenti
sono minorenni.
Non è tuttavia necessario ottenere
il consenso per trattare i dati
richiesti ai fini dell’iscrizione o di
altre attività scolastiche. Il Codice
della privacy, infatti, non richiede
che i soggetti privati acquisiscano
il consenso quando, ad esempio, il
trattamento dei dati è previsto da
un obbligo di legge, o, come nel caso
dell’iscrizione a scuola, quando i dati
sono necessari per rispondere a una
richiesta dell’interessato, oppure per
adempiere a un contratto. Nei casi
in cui è invece necessario acquisire
il consenso (ad esempio per le
attività non strettamente connesse a
quelle didattiche o non previste già
dall’ordinamento scolastico), esso
deve essere specifico e liberamente
espresso dalle persone interessate.
Per poter trattare dati giudiziari
e sensibili, gli istituti privati sono
inoltre tenuti a rispettare anche
le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni generali del Garante,
le quali esplicitano i trattamenti
consentiti.
DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO. Le istituzioni scolastiche devono
prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti, così da non incorrere in sanzioni amministrative o penali.
I dati idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere trattati per
l’adozione di specifiche misure di
sostegno per gli alunni disabili o con
disturbi di apprendimento; per la
gestione delle assenze per malattia;
per l’insegnamento domiciliare e
ospedaliero a favore degli alunni
affetti da gravi patologie; per la
partecipazione alle attività sportive,
alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione
I dati sulle origini razziali ed etniche
possono essere trattati dalla scuola
per favorire l’integrazione degli alunni
stranieri.
Gli istituti scolastici possono utilizzare
i dati sulle convinzioni religiose al
fine di garantire la libertà di culto e
per la fruizione dell’insegnamento
della religione cattolica o delle attività
alternative a tale insegnamento.
COMUNICAZIONI
SCOLASTICHE
Il diritto–dovere di informare le
famiglie sull’attività e sugli avvenimenti
della vita scolastica deve essere
sempre bilanciato con l’esigenza di
tutelare la personalità dei minori.
È quindi necessario evitare di inserire,
nelle circolari e nelle comunicazioni
scolastiche non rivolte a specifici
destinatari, dati personali che rendano
identificabili, ad esempio, gli alunni
coinvolti in casi di bullismo o in altre
vicende particolarmente delicate.
VOTI,
SCRUTINI,
ESAMI DI STATO
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario pero, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.
ISCRIZIONI E REGISTRI ON LINE/
PAGELLA ELETTRONICA
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione onLine degli studenti, all'adozione dei registri onLine e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.
I moduli base, ad esempio, possono essere adattati per fornire agli alunni ulteriori servizi secondo il propri
piano dell’offerta formativa (PTOF),ma non possono includere la richiesta di informazioni personali eccedenti e
non rilevanti per il perseguimento di tale finalità.
by Concetta Luppino
VIOLAZIONE DELLA PRIVACY
In caso di violazione della privacy -
come ad esempio la diffusione sul sito
internet della scuola dei dati personali
in assenza di una idonea base
normativa, oppure il trattamento dei
dati senza aver ricevuto una adeguata
informativa o senza aver espresso
uno specifico e libero consenso,
qualora previsto - la persona
interessata (studente, professore, etc.)
può presentare al Garante un’apposita
“segnalazione” gratuita o un “reclamo”
(più circostanziato rispetto alla
semplice segnalazione e con
pagamento di diritti di segreteria).
Il “ricorso”, invece, è riservato al caso
in cui il titolare del trattamento
non abbia dato adeguato riscontro
alla richiesta dell’interessato di
esercitare i propri diritti (accesso ai
dati personali, aggiornamento,
rettifica, opposizione, …. ) assicurati
dal Codice della privacy. In alternativa
al ricorso presentato al Garante, la
persona interessata può rivolgersi
all’autorità giudiziaria ordinaria.
CELLULARI E TABLET
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone puo far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.
TELECAMERE
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.
RECITE E
VISITE SCOLASTICHE
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale; nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
QUESTIONARI PER
ATTIVITÀ' DI RICERCA
L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti e consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.
TEMI IN CLASSE
Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.