par Andrea Ursini Casalena Il y a 9 années
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par Andrea Ursini Casalena
Per acquisto di beni, quali materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue
Per forniture dei beni finiti
Sono beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità
Ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.
Per acquisto di beni forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione di materie prime e semilavorati
Interventi individuati dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380
Per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di: - restauro - risanamento conservativo - ristrutturazione
Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori
In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% (21% fino al 30 settembre 2013) alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
Ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
Per beni di valore significativo
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi
ESEMPIO Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui: a) per prestazione lavorativa 4.000 euro b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro. Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%
I beni significativi sono: - ascensori e montacarichi - infissi esterni e interni - caldaie - video citofoni - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria - sanitari e rubinetteria da bagni - impianti di sicurezza
Sono indicati nel decreto 29 dicembre 1999
Per cessioni di beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto
Per prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali
L’agevolazione trova applicazione a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante)
Sono quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
Di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 380/2001
Ad esempio: consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari
Sono quelli fatti per la conservazione dell’edificio e per assicurarne la funzionalità
Di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 380/2001
Questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati
In tal caso, è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi
In tal caso, il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione
Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro
La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente
A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici
Ovvero tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n.457 (ora trasfuso nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380)
Stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
Per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare
Ad esempio: - ricevuta del bonifico - ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito) - documentazione di addebito sul conto corrente
La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso
Il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
Il codice fiscale del beneficiario della detrazione
La causale del versamento E' quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione
Per gli elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica. L'acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica
Per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni)
Tra questi: - frigoriferi - congelatori - lavatrici - asciugatrici - lavastoviglie - apparecchi di cottura - stufe elettriche - piastre riscaldanti elettriche - forni a microonde - apparecchi elettrici di riscaldamento - radiatori elettrici - ventilatori elettrici - apparecchi per il condizionamento
E’ escluso l’acquisto di - porte - pavimentazioni (ad esempio, il parquet) - tende e tendaggi - altri complementi di arredo
Tra questi: - letti - armadi - cassettiere - librerie - scrivanie - tavoli - sedie - comodini - divani - poltrone - credenze - materassi - apparecchi di illuminazione
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da: - abilitazioni amministrative - comunicazione preventiva all’Asl (se obbligatoria) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi)
Per interi fabbricati
Per interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
- restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia
In caso di eventi calamitosi
Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
Per parti comuni di edificio residenziale
I condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse
- manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia
Per singole unità immobiliari residenziali
- manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia
Mappa Decreto 63/2013
Il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale
La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile
Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile
Il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori Ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n.445
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio
Nella certificazione l'amministratore: - attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti - indica la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione
I contribuenti interessati devono conservare: - la ricevuta del bonifico - le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi
Ritenuta sui bonifici
Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento
In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011
Dal 6 luglio 2011 la ritenuta è pari al 4% Decreto legge n. 98/2011
Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale
Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono riportare in un apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico
NOTA BENE: Le spese che non sono possibili pagare con bonifico possono essere pagate con altre modalità
Ad esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:
Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
Codice fiscale del soggetto che paga
Causale del versamento
NOTA BENE: La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl
Data di inizio dell’intervento di recupero
Dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori
Con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
Natura dell’intervento da realizzare
Generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
Deve essere inviata alla ASL una comunicazione con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione con:
Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili
Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
Dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori ,per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese
Ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta
Domanda di accatastamento Se l’immobile non è ancora censito
Se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione
Dati catastali identificativi dell’immobile
E' stato soppresso l'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
Dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate
Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998
Gli oneri di urbanizzazione
L’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
Le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
Il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
Le spese per l’acquisto dei materiali
Le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi delle norme Unicig per gli impianti a metano Legge 1083/71
Le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici)
Le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
Le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
Casi particolari
Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, l’acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specificamente documentate.
Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile non sono ammessi in detrazione.
Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011
In questo caso al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma
Nel caso in cui l’atto definitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box.
La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore
Possono usufruire della detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati
NOTA BENE La sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box é condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione
La detrazione può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires, sempre che: - le spese siano rimaste a loro carico - possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo
Per titolo idoneo si intende: diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento
La detrazione: - si calcola su un importo complessivo massimo di 96.000 € per unità immobiliare - è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo
Fino al 31 dicembre 2013, per gli interventi antisismici, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013, spetta una detrazione del 65%
Se l’intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive
Per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali
Se gli immobili si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)
I criteri di identificazione delle zone sismiche sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: - rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici - apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione - porte blindate o rinforzate - apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini - installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti - apposizione di saracinesche - tapparelle metalliche con bloccaggi - vetri antisfondamento - casseforti a muro - fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati - apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
La detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti. Per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti.
I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi
Per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne
Sono agevolate le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione
Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari
Rientra tra i lavori agevolabili l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
Per usufruire della detrazione è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici) e che sia posto direttamente al servizio dell’abitazione
Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici
Tra le opere agevolabili rientrano: - l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti - il montaggio di vetri anti-infortunio - l’installazione del corrimano
L’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili. Per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante.
Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili. Per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas.
Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
La detrazione delle spese sostenute per questi interventi è stata introdotta dal decreto legge n. 201/2011
A condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992
La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna
Ad esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%
NOTA BENE: gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione
La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile.
Tra queste: - il suolo su cui sorge l’edificio - le fondazioni - i muri maestri - i tetti e i lastrici solari - le scale - i portoni d’ingresso - i vestiboli - i portici - i cortili - tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune - i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere - gli ascensori - i pozzi - le cisterne - le fognature - ecc.
Interventi di manutenzione ordinaria
Interventi di ristrutturazione edilizia
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: - per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione” - se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”
Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 4 gennaio 2011)
Esempi di ristrutturazione edilizia: - demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile - modifica della facciata - realizzazione di una mansarda o di un balcone - trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda - apertura di nuove porte e finestre - costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. (lettera d, art. 3 del Dpr 380/2001)
Interventi di restauro e di risanamento conservativo
Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo: - interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado - adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti - apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali
Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (lettera c, art. 3 del Dpr 380/2001)
Interventi di manutenzione straordinaria
Esempi di manutenzione straordinaria: - installazione di ascensori e scale di sicurezza - realizzazione e miglioramento dei servizi igienici - sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso - rifacimento di scale e rampe - interventi finalizzati al risparmio energetico - recinzione dell’area privata - costruzione di scale interne
Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. (lettera b, art. 3 del Dpr 380/2001)
è stato registrato il compromesso
esegue gli interventi a proprio carico
è stato immesso nel possesso dell’immobile
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:
Sono definiti familiari: - il coniuge, - i parenti entro il terzo grado - gli affini entro il secondo grado
La detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione
Chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati
Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari)
Imprenditori individuali
Per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
Soci di cooperative divise e indivise
Locatari o comodatari
Subtitolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
Proprietari o nudi proprietari
In particolare, sono ammessi all'agevolazione:
Questa diversa modalità di ripartizione non è più prevista dal 1° gennaio 2012
È necessario essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento (ad es. no inquilini)
Compreso l'anno in cui è sostenuta la spesa e quelli successivi
Il contribuente che fino al 25 giugno ha già sostenuto spese per 48.000 euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, invece della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13/E del 9 maggio 2013)
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio
La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta
ESEMPIO Se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa
Il Criterio di Cassa I lavoratori autonomi determinano il reddito imponibile in base al principio di cassa, cioè tenendo conto esclusivamente delle somme incassate e delle spese pagate. Quindi, secondo il principio di cassa il reddito è calcolato nel modo seguente: compensi incassati nell’anno - costi pagati nell’anno Pertanto, l’anno di fatturazione di un compenso, potrebbe non coincidere con quello del suo pagamento e lo stesso può avvenire per le spese. Nel determinare il reddito di lavoro autonomo, quindi, si deve tenere conto del momento dell’incasso del compenso o del pagamento della spesa.
Esempio: Supponiamo che un geometra fatturi nel corso dell’esercizio compensi per 100.000 euro. Di questi gli vengono pagati solamente 80.000 euro. Egli ha ricevuto fatture di acquisto per 3.000 euro, di cui ne ha pagate solamente 2.000. Dovendosi applicare il principio di cassa, il reddito del geometra ammonta a 78.000 euro (80.000 – 2.000).
Riferito a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive
Se è stato dichiarato lo stato di emergenza
Dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
Nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione
Ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo
Limite massimo della detrazione = 10.000 €
Per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013
Finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione
Su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive