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Detrazioni fiscali 50% 2014 ristrutturazioni edilizie, mobili, elettrodomestici

La normativa italiana consente di detrarre una parte delle spese sostenute per la ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici residenziali. Questa agevolazione fiscale, rivolta sia alle persone fisiche che ai lavoratori autonomi, si basa sul principio del criterio di cassa, che considera le somme effettivamente incassate e le spese realmente pagate nell'

Detrazioni fiscali 50% 2014 ristrutturazioni edilizie, mobili, elettrodomestici

Detrazioni Fiscali 50% per Ristrutturazioni Edilizie, Mobili ed Elettrodomestici A cura di www.mygreenbuildings.org Andrea Ursini Casalena Autore di ReGreeN, Foglio Excel per l'analisi energetica ed economica di interventi migliorativi sugli edifici http://regreen.mygreenbuildings.org -- Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2015 --

Iva sulle Ristrutturazioni Edilizie

Per lavori di: - restauro - risanamento conservativo - ristrutturazione

Per acquisto di beni, quali materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue

Per forniture dei beni finiti

Sono beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità

Ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.

Per acquisto di beni forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione di materie prime e semilavorati

Interventi individuati dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380

Per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di: - restauro - risanamento conservativo - ristrutturazione

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%
Per lavori di: - manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria
Quando non si applica

Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori

In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% (21% fino al 30 settembre 2013) alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio

Ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente

Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

Per beni di valore significativo

Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi

ESEMPIO Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui: a) per prestazione lavorativa 4.000 euro b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro. Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%

I beni significativi sono: - ascensori e montacarichi - infissi esterni e interni - caldaie - video citofoni - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria - sanitari e rubinetteria da bagni - impianti di sicurezza

Sono indicati nel decreto 29 dicembre 1999

Per cessioni di beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto

Per prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali

E' prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%

Detrazione IRPEF per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati

Per fruire dell’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico
ATTENZIONE
In caso di stipula del compromesso, per fruire della detrazione occorre che il rogito avvenga entro i termini previsti
Condizioni richieste per fruire dell’agevolazione
il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione
L’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio

L’agevolazione trova applicazione a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante)

L’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori
La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:

Sono quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente

Di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 380/2001

Interventi di restauro e risanamento conservativo

Ad esempio: consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari

Sono quelli fatti per la conservazione dell’edificio e per assicurarne la funzionalità

Di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 380/2001

La detrazione si applica per:
Calcolo detrazione
ESEMPIO Il 31 gennaio 2013 un contribuente acquista un’abitazione al prezzo di 200.000 euro. Il costo forfettario di ristrutturazione (25% di 200.000 euro) è di 50.000 euro. La detrazione (50% di 50.000 euro) sarà pari a 25.000 euro
L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile dovrà comunque calcolare la detrazione (del 36 o 50%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo
Il limite massimo di spesa ammissibile (48.000 o 96.000 euro) deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa

Questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione

Per le spese effettuate tra 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013 la detrazione è stata elevata dal 36 al 50% L’importo massimo è di 96.000 €
Quando si applica
Nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile
È prevista una detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati

Detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui

Quando non spetta la detrazione
Se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga)

Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati

In tal caso, è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi

In tal caso, il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale

Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro

Da sapere
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi
La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile
Condizioni per ottenere la detrazione
Il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale
L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione

La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente

A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici

Il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei diciotto mesi successivi
Per usufruire della detrazione in questione è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:
Interventi agevolabili
- COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE

Ovvero tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n.457 (ora trasfuso nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380)

Limiti della detrazione
L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 € complessivi per ciascun anno d’imposta
I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari

Stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti

Per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare

Fonte

Ristrutturazioni Edilizie: Le Agevolazioni Fiscali - Gennaio 2015 A cura de L'Agenzia delle Entrate

Detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

Fonte: Bonus Mobili ed Elettrodomestici
Documenti da conservare
Le fatture di acquisto dei beni riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti
La documentazione attestante il pagamento

Ad esempio: - ricevuta del bonifico - ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito) - documentazione di addebito sul conto corrente

Pagamento
Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito

La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso

Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:

Il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

Il codice fiscale del beneficiario della detrazione

La causale del versamento E' quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione

Importo detraibile
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio
La detrazione è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo
La detrazione deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 € Riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione

Per quali acquisti
Tra le spese da detrarre si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati
Grandi elettrodomestici nuovi

Per gli elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica. L'acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica

Per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni)

Tra questi: - frigoriferi - congelatori - lavatrici - asciugatrici - lavastoviglie - apparecchi di cottura - stufe elettriche - piastre riscaldanti elettriche - forni a microonde - apparecchi elettrici di riscaldamento - radiatori elettrici - ventilatori elettrici - apparecchi per il condizionamento

Mobili nuovi

E’ escluso l’acquisto di - porte - pavimentazioni (ad esempio, il parquet) - tende e tendaggi - altri complementi di arredo

Tra questi: - letti - armadi - cassettiere - librerie - scrivanie - tavoli - sedie - comodini - divani - poltrone - credenze - materassi - apparecchi di illuminazione

Quando si può ottenere
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio
NOTA BENE: Le spese per gli interventi di recupero devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012 La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'arredo Non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da: - abilitazioni amministrative - comunicazione preventiva all’Asl (se obbligatoria) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi)

Interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione

Per interi fabbricati

Per interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile

- restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia

In caso di eventi calamitosi

Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

Per parti comuni di edificio residenziale

I condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse

- manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia

Per singole unità immobiliari residenziali

- manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia

Il principale presupposto per avere la detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio
La detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) è pari al: 50%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 In base al Disegno di Legge di Stabilità 2014
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013
In una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione In base al decreto legge n. 63/2013

Mappa Decreto 63/2013

Detrazione IRPEF per le Spese di Ristrutturazione Edilizia

Cumulabilità con la detrazione per il risparmio energetico
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico

Il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale

Se cambia il possesso
Trasferimento dell’inquilino o del comodatario

La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento

Decesso

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile

Vendita dell'immobile

Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).

In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile

Il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile

Come si può perdere la detrazione
Vengono violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi

Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori Ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n.445

Le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali
Non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
Il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale
Non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando:
Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione?
Altri adempimenti

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio

Nella certificazione l'amministratore: - attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti - indica la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione

I contribuenti interessati devono conservare: - la ricevuta del bonifico - le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione

Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi

Pagamento mediante bonifico

Ritenuta sui bonifici

Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento

In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011

Dal 6 luglio 2011 la ritenuta è pari al 4% Decreto legge n. 98/2011

Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento

Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale

Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono riportare in un apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico

NOTA BENE: Le spese che non sono possibili pagare con bonifico possono essere pagate con altre modalità

Ad esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:

Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

Codice fiscale del soggetto che paga

Causale del versamento

Comunicazione all’Azienda sanitaria locale

NOTA BENE: La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl

Data di inizio dell’intervento di recupero

Dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori

Con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione

Natura dell’intervento da realizzare

Generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi

Deve essere inviata alla ASL una comunicazione con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione con:

Documenti da possedere

Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili

Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare

Dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi

Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori ,per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese

Ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta

Domanda di accatastamento Se l’immobile non è ancora censito

Cosa indicare nella dichiarazione dei redditi

Se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione

Dati catastali identificativi dell’immobile

Obblighi soppressi

E' stato soppresso l'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori

Dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate

Interventi Interessati dall'Agevolazione
Consulta l'elenco completo degli interventi interessati dall'agevolazione sulla Guida dell'Agenzia delle Entrate (ottobre 2013)
Non possono ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio
Altre spese ammesse all’agevolazione

Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998

Gli oneri di urbanizzazione

L’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori

Le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

Il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

Le spese per l’acquisto dei materiali

Le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi delle norme Unicig per gli impianti a metano Legge 1083/71

Le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici)

Le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento

Le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

Acquisto box: quando spetta l’agevolazione

Casi particolari

Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, l’acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specificamente documentate.

Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile non sono ammessi in detrazione.

Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011

In questo caso al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma

Nel caso in cui l’atto definitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box.

La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore

Possono usufruire della detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati

NOTA BENE La sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box é condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione

Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità

La detrazione può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires, sempre che: - le spese siano rimaste a loro carico - possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo

Per titolo idoneo si intende: diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento

La detrazione: - si calcola su un importo complessivo massimo di 96.000 € per unità immobiliare - è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo

Fino al 31 dicembre 2013, per gli interventi antisismici, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013, spetta una detrazione del 65%

Se l’intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive

Per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali

Se gli immobili si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)

I criteri di identificazione delle zone sismiche sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: - rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici - apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione - porte blindate o rinforzate - apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini - installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti - apposizione di saracinesche - tapparelle metalliche con bloccaggi - vetri antisfondamento - casseforti a muro - fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati - apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

La detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza

Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti. Per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti.

I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi

Per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione

Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune

Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne

Sono agevolate le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione

Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari

Rientra tra i lavori agevolabili l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica

Per usufruire della detrazione è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici) e che sia posto direttamente al servizio dell’abitazione

Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici

Tra le opere agevolabili rientrano: - l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti - il montaggio di vetri anti-infortunio - l’installazione del corrimano

L’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili. Per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante.

Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili. Per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas.

Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

La detrazione delle spese sostenute per questi interventi è stata introdotta dal decreto legge n. 201/2011

A condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza

Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992

La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna

Ad esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%

Per le parti comuni degli edifici residenziali

NOTA BENE: gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione

La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale

Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile.

Tra queste: - il suolo su cui sorge l’edificio - le fondazioni - i muri maestri - i tetti e i lastrici solari - le scale - i portoni d’ingresso - i vestiboli - i portici - i cortili - tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune - i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere - gli ascensori - i pozzi - le cisterne - le fognature - ecc.

Interventi di manutenzione ordinaria

Per singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze

Interventi di ristrutturazione edilizia

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: - per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione” - se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”

Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 4 gennaio 2011)

Esempi di ristrutturazione edilizia: - demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile - modifica della facciata - realizzazione di una mansarda o di un balcone - trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda - apertura di nuove porte e finestre - costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. (lettera d, art. 3 del Dpr 380/2001)

Interventi di restauro e di risanamento conservativo

Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo: - interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado - adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti - apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali

Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (lettera c, art. 3 del Dpr 380/2001)

Interventi di manutenzione straordinaria

Esempi di manutenzione straordinaria: - installazione di ascensori e scale di sicurezza - realizzazione e miglioramento dei servizi igienici - sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso - rifacimento di scale e rampe - interventi finalizzati al risparmio energetico - recinzione dell’area privata - costruzione di scale interne

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. (lettera b, art. 3 del Dpr 380/2001)

Chi può usufruirne
Contratto preliminare di vendita

è stato registrato il compromesso

esegue gli interventi a proprio carico

è stato immesso nel possesso dell’immobile

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture

Sono definiti familiari: - il coniuge, - i parenti entro il terzo grado - gli affini entro il secondo grado

La detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione

Tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato

Chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati

Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari)

Imprenditori individuali

Per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce

Soci di cooperative divise e indivise

Locatari o comodatari

Subtitolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

Proprietari o nudi proprietari

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

Ripartizione della detrazione
Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo

Questa diversa modalità di ripartizione non è più prevista dal 1° gennaio 2012

È necessario essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento (ad es. no inquilini)

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo

Compreso l'anno in cui è sostenuta la spesa e quelli successivi

Periodi d'imposta e percentuali di detrazione
Per immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni
L’ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l’hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione.
dal 1° gennaio 2014 la detrazione per ciascuna unità immobliare sarà pari: - al 36% delle spese sostenute (max = 48.000 €)
per il periodo d’imposta 2013 la detrazione per ciascuna unità immobliare è pari: - al 50% delle spese sostenute (max = 96.000 €)
Per il periodo d’imposta 2012 la detrazione per ciascuna unità immobliare è pari: − al 36% delle somme spese fino al 25 giugno 2012 (max = 48.000 €) − al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta (max = 96.000 €)

Il contribuente che fino al 25 giugno ha già sostenuto spese per 48.000 euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, invece della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13/E del 9 maggio 2013)

In cosa consiste
È possibile detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio

La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta

ESEMPIO Se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa

Il Criterio di Cassa I lavoratori autonomi determinano il reddito imponibile in base al principio di cassa, cioè tenendo conto esclusivamente delle somme incassate e delle spese pagate. Quindi, secondo il principio di cassa il reddito è calcolato nel modo seguente: compensi incassati nell’anno - costi pagati nell’anno Pertanto, l’anno di fatturazione di un compenso, potrebbe non coincidere con quello del suo pagamento e lo stesso può avvenire per le spese. Nel determinare il reddito di lavoro autonomo, quindi, si deve tenere conto del momento dell’incasso del compenso o del pagamento della spesa.

Esempio: Supponiamo che un geometra fatturi nel corso dell’esercizio compensi per 100.000 euro. Di questi gli vengono pagati solamente 80.000 euro. Egli ha ricevuto fatture di acquisto per 3.000 euro, di cui ne ha pagate solamente 2.000. Dovendosi applicare il principio di cassa, il reddito del geometra ammonta a 78.000 euro (80.000 – 2.000).

Introduzione e Ultimi Aggiornamenti

Anche la sola diagnosi energetica può essere detratta, purché porti a dei risparmi energetici misurabili
Bonus mobili ed elettrodomestici, il decalogo AGEFIS per non tralasciare nulla: dieci domande e risposte su come e quando richiedere l'agevolazione fiscale
Bonus Ristrutturazioni, nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate. Nuovi chiarimenti anche su bonus mobili e successione e sul credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
DECRETO LEGGE 133/2014 - Sblocca Italia
ATTENZIONE Il Dl n. 133 del 12 settembre 2014, in vigore dal 13 settembre 2014 e attualmente in fase di conversione in legge, ha modificato la definizione di manutenzione straordinaria. In particolare: - ha sostituito il riferimento a “volumi e superfici delle singole unità immobiliari” con quello alla “volumetria complessiva degli edifici” - fa rientrare nella categoria “manutenzione straordinaria” anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
NOVITA' Decadenza DL Salva Roma BIS
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2014, le spese da portare in detrazione non possono essere comunque superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione del fabbricato cui sono destinati. Infatti, a causa della mancata conversione del Dl 151/2013, è tornata in vigore la norma (legge di stabilità per il 2014) che ha introdotto questo ulteriore limite”.
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014 (Art.6 comma 7) Modificazioni al DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
La detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) è pari al: 50%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014
La detrazione per interventi di adeguamento antisismico di edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) è pari a: a) 65%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 b) 50%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

Riferito a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive

La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia è pari al: a) 50%, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 b) 40%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
ALTRE NOVITA'
Estensione dell’agevolazione agli interventi per ricostruzione o ripristino se l'immobile è danneggiato a causa di eventi calamitosi

Se è stato dichiarato lo stato di emergenza

Obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali

Dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali

Facoltà del venditore di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile

Nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione

Eliminazione dell’obbligo di indicare in maniera distinta il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa esecutrice
Riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici bancari e postali
Abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
NOVITA' decreto legge n. 63/2013 (Artt.15-16)
Detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni)

Ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo

Limite massimo della detrazione = 10.000 €

Per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013

Finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione

Detrazione del 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2013 per misure antisismiche

Su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive

Estensione della detrazione al 50% fino al 31 dicembre 2013
NOVITA' decreto legge n.83/2012
Per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013: - detrazioni elevate al 50% (ex 36%) - limite massimo detraibile = 96.000€ per unità immobiliare (ex 48.000€)
Con il DL n.201/2011 dal 1° gennaio 2012 la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza