da giovanni giovanni mancano 3 anni
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definizione di pornografia
trattazione o rappresentazione (in scritti, disegni, fotografie, spettacoli ecc.) di temi o soggetti sessuali molto espliciti e in forme volgari, che ha l’intento di stimolare eroticamente chi ne fruisce
Tratto da:
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=pornografia
I concetti del codice sono stati poi reinterpretati dalla Corte Costituzionale [3]. Quest’ultima, in apparente contraddizione con quanto scritto nel codice, ha precisato che in Italia non esiste un generale divieto di creazione, acquisto, detenzione o diffusione di immagini oscene. L’illecito si ha solo quando si faccia “ostentazione” dei contenuti pornografici nei confronti di terzi non interessati e dei minori: cioè li si esibisca pubblicamente, senza tutelare la riservatezza di quanti non sono intenzionati a visionarli. Non vi è quindi illecito quando si dà al consumatore la possibilità di scegliere se fruire o meno di essi. L’accesso alle immagini porno, pertanto, non deve essere indiscriminatamente aperto al pubblico, ma riservato solo agli adulti che ne facciano richiesta.
Le conseguenze del web
Conseguenze legali.
Chi diffonde immagini pedopornografiche rischia grosso
Questo reato è residuale: chi produce oppure divulga e diffonde il materiale illecito (ad esempio, inviandolo con i sistemi di messaggistica istantanea o di condivisione dei file) è punito ancor più severamente, con pene che possono arrivare a 12 anni di reclusione.
È configurabile il reato di pornografia minorile per chi induce con minacce l’ex fidanzata minorenne a farsi selfie erotici per poi inviarli a un amico su Facebook. Ad affermarlo è la Cassazione che, soffermandosi sul discrimine tra autodeterminazione e costrizione, stringe così le maglie sul cosiddetto sexting, condannando il responsabile a ben tre anni di reclusione e al pagamento di 18mila euro di multa.
Per la Corte nel caso di specie, nonostante la presenza di autoscatti della stessa vittima, fa volontà di quest’ultima quattordicenne all’epoca dei fatti – sarebbe stata annullata dalle continue vessazioni del ragazzo che l’avrebbero costretta a subire passivamente le richieste. Inoltre, l’invio degli scatti al profilo Facebook dell’amico avrebbe concretizzato il pericolo che la condotta fosse idonea a “soddisfare il mercato dei pedofili”.
Cassazione penale sez. III, 10/05/2018, n.39039
Definizione di materiale pedopornografico secondo legge
sèsso s. m. [dal lat. sexus -us; il sign. 3 è influenzato dall’ingl. sex]. – 1. a. Il complesso dei caratteri anatomici, morfologici, fisiologici (e negli organismi umani anche psicologici) che determinano e distinguono tra gli individui di una stessa specie, animale o vegetale, i maschi dalle femmine e viceversa: la determinazione del s.; s. maschile, s. femminile;
sessualità s. f. [der. di sessuale]. – 1. In generale, il complesso dei fenomeni mediante i quali due organismi della stessa specie riescono a operare tra loro scambî di materiale genetico finalizzato alla conservazione della specie.
TRatto da Enciclopedia Treccani
https://www.treccani.it/vocabolario/sesso/
https://www.treccani.it/vocabolario/sessualita/
Calunnia e diffamazione spesso vengono confusi: ecco i principali tratti caratterizzanti dei due reati, che possono entrambi comportare una condanna penale e l'obbligo al risarcimento dei danni.
In breve:
Chiunque, fuori dei casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena consiste nella pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
(art. 595 Codice Penale e articolo 52 , comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274)
Il bene giuridico tutelato dal reato di diffamazione è la reputazione, intesa come l'opinione sociale dell'onore di una persona, la stima diffusa nell'ambiente sociale, insomma: ciò che gli altri pensano di una persona.
Perché ci possa essere un procedimento penale e la condanna, è necessario procedere con la istanza di punizione avanti lautorità giudiziaria (cd. "querela") entro 3 mesi (non .. 90 giorni) da quando la vittima ha conoscenza certa del fatto.
Affinchè sussista il reato di diffamazione procedibile a querela entro 3 mesi! - devono sussistere tre requisiti:
No: la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che il requisito della comunicazione a più persone è soddisfatto anche quando la percezione dell'offesa da parte dei terzi non avvenga in contemporanea alla trasmissione della comunicazione, né in modo simultaneo tra di loro, ben potendo costoro trovarsi a grande distanza tra essi e persino dall'agente ( C., Sez. V, 21.12.2010; conforme, C., Sez. V, 17.11.2000).
Se la comunicazione diffamatoria è quindi fatta separatamente a più persone anche in momenti temporali diversi, il reato si perfeziona con la seconda comunicazione (e le ulteriori comunicazioni rilevano solo ai fini della gravità del reato per il maggior danno che ne deriva). Non sussiste tuttavia il requisito della "comunicazione a più persone" nel caso in cui la diffusione della comunicazione offensiva sia dovuta all'esclusiva iniziativa del destinatario, (v. ad es., C., Sez. V, 23.1.2009).
Di più: nella diffamazione commessa mediante scritti, sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche nell'ipotesi in cui le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona, ma in realtà destinate ad essere riferite almeno ad un'altra persona che ne abbia poi effettiva conoscenza ( C., Sez. V, 7.12.2012, n. 8011): si pensi ad esempio alla diffamazione mediante telegramma (dovendo considerarsi quali «più persone» l'impiegato del telegrafo ed il destinatario come specifica C., Sez. V, 13.4.2007), o nel caso di una comunicazione inoltrata a mezzo di telefax poiché, come specificato da C., Sez. V, 24.4.2003, le caratteristiche e la natura di questo mezzo lo rendono idoneo a "provocare" la diffusione del contenuto di una determinata comunicazione ad un numero indeterminato di persone.
Particolare interesse suscita la questione circa la sussistenza del requisito della comunicazione a più persone nel caso in cui le espressioni lesive dell'altrui reputazione siano inviate in una lettera indirizzata ad una pubblica autorità. A tal proposito, C., Sez. I, 30.5.2007, ha evidenziato come tale requisito sussista qualora lo scritto offensivo sia stato inviato alla pubblica autorità in una busta non chiusa e, quindi, con una forma priva di riservatezza. Non costituisce, al contrario, diffamazione la comunicazione diretta in busta chiusa al superiore di un determinato ufficio, poiché, in tal caso, lo scrivente non vuole che vengano a conoscenza del contenuto della missiva altri soggetti ( C., Sez. V, 11.6.1999).
Con riguardo alla diffamazione a mezzo Internet la sussistenza della comunicazione a più persone si presume nel momento stesso in cui il messaggio offensivo viene inserito su un sito Internet che, per sua natura, è destinato ad essere visitato da un numero indeterminato di persone in breve tempo.
Da ciò ne deriva che il principio tale per cui la diffusione di una notizia immessa nei c.d. mezzi di comunicazione di massa si presume fino a prova contraria, non viene meno in relazione alle comunicazioni via Web ( C., Sez. V, 4.4.2008).
Ovviamene, in caso di più comunicazioni diffamatorie, vi sono più reati eventualmente uniti dal vincolo della continuazione (ma il temine per la querela dei tre mesi decorre autonomamente per ogni comunicazione diffamatoria: sarà quindi consigliabile fare una querela per ogni presunta diffamazione, o comunque menzionar ogni fatto nell'unica querela cumulativa).
Invece, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria ( C., Sez. V, 16.10.2012, n. 44980).
Facebook non è un luogo immune dalla legge penale (anche se spesso gi utenti si lasciano andare a commenti che .. non farebbero mai ad un microfono davanti ad una piazza gremita di persone).
Postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione tra un gruppo di persone indeterminato: se il commento è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di diffamazione aggravata (595 c.p.; cfr. sentenza
).
La persona diffamata non deve necessariamente indicata nominativamente, deve essere tuttavia individuabile agevolmente e con certezza; è sufficiente che l'offeso possa essere individuato per esclusione in via deduttiva, tra una data categoria di persone, essendo irrilevante che in concreto l'offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone.
Non è però consentito fare ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di persone che ritengano di potere essere destinatari della offesa, dato che è richiesto un criterio ragionevolmente oggettivo per lindividuazione dell'offeso.
No, dato che bisogna considerare che la nostra Costituzione riconosce, quali insiti del diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Costituzione), il diritto di cronaca e di critica.
In breve: il diritto di cronaca si concretizza nella narrazione di fatti (con i requisiti di veridicità, correttezza espressiva, rilevanza sociale della notizia), mentre il diritto di critica consiste in un giudizio o di un'opinione che, dunque, non può in nessun modo essere rigorosamente obiettiva, essendo fondata su un'interpretazione di fatti e comportamenti.
Tra i limiti del diritto di critica non vi sarà, dunque, la veridicità, bensì solo ed unicamente la rilevanza sociale, nonché la correttezza espressiva.
Non ogni espressione "forte" e "pungente" è idonea a configurare penale responsabilità, essendo richiesta ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione un'obiettiva capacità offensiva della comunicazione a prescindere dalla sensibilità del soggetto passivo ( C., Sez. V, 16.2.2011).
Possono integrare il delitto di diffamazione anche offese indirette, o subdole allusioni, espressioni insinuanti e formulazioni allusive, suscitando il dubbio sulla condotta dell'infamato: è da considerarsi diffamatorio l'addebito che sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole (C. 19.10.1979, laddove si legge che per intendere l'ingiustizia dell'offesa è necessaria una valutazione sintetica, oltre che analitica, dello scritto).
Possono rivelarsi offensive anche le espressioni, apparentemente non diffamatorie, le quali abbiano in realtà un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio, che le rende tali ( C., Sez. V, 15.7.2008; C. civ., Sez. III, 13.1.2009, in cui si sanzionava colui che, riferendo in merito alle - reali - parentele siciliane di un soggetto, lo aveva fatto in maniera tale da indurre chi leggeva a ritenere che il soggetto stesso fosse inserito in un'organizzazione mafiosa).
Non commette però mai il reato di diffamazione colui che rappresenta con espressioni congrue la verità dei fatti ( C., Sez. V, 13.1.2010).
Lintento della diffamazione consiste nella volontà cosciente e libera di propagare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere altrui reputazione; lo scopo o il motivo di scherzo che si manifesta in modo suscettivo di ledere la reputazione altrui non impedisce l'integrazione del reato sul piano psichico equindi l'attribuzione in un manifesto ad un personaggio pubblico di espressioni volgari e di pesante ironia assume comunque carattere diffamatorio ( C., Sez. V, 25.2.1991), fatto salvo il diritto di satira, che costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte [...] esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito (C. civ., Sez. III, 8.2.2012).
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.
(art. 368 Codice penale)
La calunnia consiste quindi nell'incolpare falsamente taluno, che si sa con certezza essere innocente, di un reato avanti lautorità giudiziaria (o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire: es. forse dellordine, pubblici ufficiali, ..).
Affinchè sussista il reato di calunnia procedibile dufficio, cioè sena necessità di istanza formale di punizione e anche oltre il termine di 3 mesi ! - devono sussistere tre requisiti:
Non basta quindi offendere lonore o la reputazione di qualcuno, ma è necessario che il calunniato venga falsamente incolpato davanti allautorità di polizia di un fatto che corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di reato (furto, truffa, ..).
Come detto, affinchè ci sia reato è necessario vi sia la incolpazione nei confronti di un soggetto che il calunniatore sa innocente.
Ecco perché
assoluzione non significa automaticamente essere stati calunniati
: bisognerà dimostrare che chi ha presentato la querela o denuncia era certo dellinnocenza dellincolpato (prova tuttaltro che agevole).
Evidentemente, come qualsiasi altro reato, anche la diffamazione (reato conto la persona) e la calunnia (reato contro l'amministrazione della giustizia) possono obbligare il condannato a risarcire il danno subito dal danneggiato .
S rimanda, per l'approfondimento, all'articolo sul
: qui basti ricordar che è configurabile sia un danno patrimoniale (es. se si è stati licenziati a causa della falsa accusa o della maledicenza, o per quel che si è speso per perseguire il rato, ..) che non patrimoniale (tipicamente il cd. danno morale, cioè del danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana, e deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, qui l'art.2059 c.c.).
L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ius defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli.
Deve sussistere, però un rigoroso rapporto funzionale tra tale condotta dell'imputato e la confutazione dell'imputazione a suo carico, nel senso che l'imputato deve limitarsi ad affermare l'insussistenza (rectius la falsità e, quindi, l'infondatezza) dell'accusa a suo carico, senza travalicare tale confine con iniziative, non necessarie, dirette a coinvolgere i sui accusatori, di cui conosce l'innocenza, in una incolpazione specifica, circostanziata e determinata, che si pone al di fuori dell'economia difensiva, perché nessuna attinenza ha con l'oggetto dell'imputazione a suo carico (cfr, approfondimento su
).
Il mio comportamento sociale, e sui SOCIAL
Avete mai sentito parlare della cosiddetta regola d’oro?
«Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi
facciano, fatele anche voi a loro; perché questa è la legge e i
profeti. (Matteo 7,12)
La cosiddetta regola d’oro in forma positiva, come in questo
caso, oppure in forma negativa (non fare agli altri ciò che non
vorresti ti sia fatto…) richiama un concetto presente non solo
nella bibbia, ma in molte culture e religioni. La cosa non
dovrebbe stupirci perché certi principi che stanno alla base della
moralità umana hanno origine nel Dio creatore dei cieli e della
terra, e sono quindi, in un certo senso, innati nell’umanità, anche
in chi non crede in quel Dio Creatore.
Giovanni Bigoni
| ARTICOLI
6 Dicembre 2020
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Reato di diffamazione su internet: come denunciare e chiedere il risarcimento dei danni.
Un tempo, quando ci si arrabbiava, ci si faceva prendere la mano e la lingua. Oggi, ci si fa prendere dalla tastiera. La prima cosa che si fa per vendicarsi di un torto subìto è pubblicare un post su qualche social. Ed allora, pronta arriva la risposta. Si finisce così, come in una partita a ping pong, a giocare una partita di reciproci insulti, garantendo così agli spettatori un divertente intrattenimento e, al proprietario del social, un sicuro guadagno.
Ma chi ci guadagna dalle dialettiche su internet sono soprattutto gli avvocati. Perché, il più delle volte, queste scaramucce finiscono in un’aula di tribunale. Ed allora è naturale chiedersi cosa si rischia ad insultare su internet? Una diffamazione, dirà subito una persona attenta alle norme del Codice penale. Una diffamazione aggravata dirà poi l’attento conoscitore della giurisprudenza, edotto del fatto che, per la Cassazione, l’uso del web costituisce un valido motivo per applicare una pena superiore a quella ordinaria.
Ma il problema non è tanto la pena da applicare, quanto il soggetto a cui applicarla. Perché la vera difficoltà, quando si inizia a litigare, è capire chi dei due contendenti ha superato la linea di confine della legalità: chi cioè, con le sue parole, ha dato origine al primo insulto. Difatti, è solo quest’ultimo che sarà responsabile e non chi gli ha risposto a tono.
Ed allora bisogna saper distinguere la critica dall’offesa, il diritto di espressione dall’insulto, la libertà di parola – seppure forte e aspra – dalla diffamazione.
Saper dire cosa si rischia ad insultare su internet significa, innanzitutto, definire qual è il punto di non ritorno, il termine che non può ritenersi giustificato dal lessico moderno dei social.
Bene, a tanto cercheremo di dare una risposta qui di seguito, consapevoli, però, che non esiste un vocabolario del «questo si può dire» e «questo no»: non lo hanno mai scritto né il legislatore, né i giudici. Ma potremo, con le dovute generalizzazioni, farci un’idea.
Indice
Insultare su internet è un reato – quello di diffamazione – se l’offesa viene proferita su una pagina visibile da almeno due persone. Quindi, basta anche un post su un gruppo chiuso a pochi utenti per far scattare l’illecito penale.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione, in questo caso, si applica l’aggravante per aver utilizzato un mezzo di comunicazione pubblico. In particolare, la sanzione per chi offende qualcun altro sul web è questa: la reclusione da sei mesi a tre anni oppure la multa non inferiore a 516 euro.
Se il responsabile è incensurato può ottenere una calibrazione della pena al minimo e magari evitare il carcere pagando la semplice multa.
In più, esiste una porta di uscita che consente di evitare il processo se il comportamento non ha prodotto gravi danni e non è stato ripetuto (si pensi al caso di chi, subito dopo l’offesa, ha cancellato il post). In questo caso, si può chiedere l’archiviazione del procedimento penale senza alcuna sanzione. La fedina penale resta però macchiata e resta sempre la responsabilità civile ai fini del risarcimento.
Proprio il risarcimento del danno è la seconda conseguenza di pronuncia degli insulti su internet. La vittima infatti può citare il responsabile in un giudizio civile e chiedergli i danni all’immagine e alla reputazione. Danni che vanno dimostrati anche con semplici indizi ma che non possono ritenersi presunti nella semplice offesa. Chiaramente, farà più danni un post pubblicato per una giornata che uno prontamente eliminato.
Come dicevamo all’inizio di questo articolo, è necessario individuare quali parole fanno scattare la diffamazione e quali invece possono ritenersi tutto sommato consentite. Purtroppo, non è né il vocabolario della Crusca a dircelo, né quello della Treccani. Bisogna giudicare caso per caso e verificare se, nelle intenzioni del colpevole, c’era o meno l’intenzione di offendere l’altro soggetto, colpirlo nell’onore o magari attaccare la sua moralità.
Dire a una persona che non conosce l’italiano perché ha commesso un errore di ortografia non è una diffamazione. Dirle però che è un vagabondo e un fannullone lo è, anche se queste parole non sono considerabili parolacce.
Dire a una donna che è una mantenuta è diffamazione. Dire a un uomo che è un cornuto, anche se il fatto è vero, è diffamazione per via dello stigma sociale che tale circostanza comporta. Una volta la Cassazione ha detto che chi dice a qualcun altro «sei un coglione» non risponde del reato di diffamazione se intende, con tale termine, il significato di ingenuo, sprovveduto.
Una volta appurato che una persona ha proferito, per prima, l’epiteto ingiurioso, tutto ciò che dirà il destinatario in risposta a questi non può essere considerato diffamazione. E questo perché il Codice penale lo scusa. Lo scusa perché la sua si considera come una reazione dettata da uno stato d’ira.
Dunque, a rispondere di diffamazione è sempre il primo che oltrepassa il limite, non il secondo.
Vediamo ora come materialmente ci si tutela se si è stati vittima di un insulto su internet. Una volta appurato che il colpevole ha oltrepassato i limiti della legalità, faremo bene a procurarci le prove di ciò e a denunciare subito l’accaduto alla polizia postale o ai carabinieri. Potremo fare uno screenshot della pagina e, meglio ancora, portarlo dal notaio per farlo autenticare. Oppure potremo chiamare qualche amico che visioni la pagina in modo che possa testimoniare un domani in processo su ciò che ha visto, anche qualora il responsabile cancelli le sue parole.
Una volta che avremo sporto la querela potremo rivolgerci al nostro avvocato perché presenti, per nostro conto, una costituzione di parte civile nel processo penale al fine di chiedere anche il risarcimento dei danni. E lì dovremo essere in grado di dimostrare che la nostra vita di relazioni ha subito un grave pregiudizio. Pregiudizio che potrà essere provato in vario modo. E in questo la fantasia degli avvocati non ha confini.
Chi pubblica su Facebook o altri social network frasi ingiuriose, offensive, denigratorie atte a ledere l’altrui dignità rischia la reclusione fino ad un anno o una multa fino a 1.032 euro che può arrivare a 2 anni o 2.065 euro di multa qualora, oltre ad una offesa genericamente formulata venga anche attribuito un episodio o una condotta determinata.
Vi consigliamo di contare fino a dieci prima di attaccare personalmente qualcuno sui social: offendere ed insultare non sono comportamenti dovuti al malcostume ma veri e propri reati, tanto nella vita reale che in quella virtuale.
La dipendenza da Internet: i sintomi, le tipologie e la terapia
Nel 1995, lo psichiatra americano Ivan Goldberg ha coniato l’espressione “Internet Addiction Disorder” (I.A.D.), prendendo come modello di riferimento il gioco d’azzardo patologico. La dipendenza da Internet viene descritta come “un abuso di questa tecnologia”, con delle conseguenze negative importanti sulla propria vita.
I sintomi della dipendenza da Internet
Goldberg ha descritto i sintomi caratteristici dell’Internet Addiction Disorder:
Le modificazioni psicologiche e fisiche prodotte nell’individuo che diviene dipendente dalla rete sono:
Da un punto di vista cognitivo – comportamentale, nelle persone che sviluppano una dipendenza da Internet, sono osservabili i seguenti aspetti:
Le tipologie di dipendenza da Internet
In generale, esiste un problema di dipendenza quando il comportamento della persona influenza la propria salute fisica e mentale, danneggia le relazioni interpersonali, interferisce con il lavoro e causa instabilità economica. La dipendenza da Internet, però, è un ampio insieme di diversi comportamenti problematici.
https://www.istitutobeck.com/psicoterapia-dipendenza-internet/dipendenza-da-internet
Information Owerload (iper ricerca di informazioni)
Riguarda la ricerca di informazioni tramite la “navigazione” sul World Wide Web. Chi ne soffre trascorre progressivamente quantità di tempo sempre maggiori nella ricerca e nell’organizzazione di dati dal Web. A questo comportamento sono tipicamente associate tendenze ossessivo-compulsive ed una riduzione del rendimento lavorativo o scolastico. Nell’information overload rientrano anche l’abitudine di irrompere di nascosto nelle raccolte fotografiche di persone sconosciute (photolurking); il fingersi una persona famosa molto diversa da quella che si è realmente (sindrome da my space); l’egosurfing che consiste nel mettere il proprio nome su un motore di ricerca e controllare ogni minuto quanto è famoso in Rete; il blog streaming, una specie di spogliarello psicologico basato sulla rivelazione di particolari intimi; ed infine il cyberstalking, ossia una variante del pedinamento fatta attraverso il computer o lo smartphone.
Riguarda comportamenti compulsivi tramite Internet. Comprende una vasta categoria di comportamenti, come ad esempio lo shopping compulsivo e il commercio on-line compulsivo. Gli individui coinvolti in questo tipo di attività spendono importi eccessivi di denaro e arrivano ad interrompere altri doveri relativi all’impiego o ai rapporti significativi per dedicarsi alle attività virtuali.
Si riferisce ad un eccessivo coinvolgimento nelle relazioni nate in rete. Le persone che ne sono affette diventano troppo coinvolte in relazioni on-line, tanto che spesso gli “amici on-line” vengono preferiti ai rapporti nella realtà con la famiglia e gli amici.
Vedi uso smodato dei socialnetwork
L'ampia diffusione di internet e dei social media negli ultimi decenni ha influenzato il modo di comunicare e di pensare. Ma l'abuso di internet può causare perdita delle relazioni interpersonali, cambi di umore, pensiero orientato all'uso della rete e alterazione del vissuto temporale specialmente negli adolescenti.
Fa riferimento all’uso compulsivo di siti dedicati al sesso virtuale e alla pornografia. Gli individui che ne soffrono di solito scaricano, utilizzano e commerciano materiale pornografico on-line, o sono coinvolti in chat per soli adulti. Oggi, soprattutto fra le ragazze, anche molto giovani, si è diffusa la tendenza ad inviare immagini e riprese del proprio corpo non solo a fini esibizionistici e voyeuristici, ma soprattutto per ricavarne dei vantaggi economici.
Il gioco d'azzardo e le scommesse online possono aumentare il rischio di dipendenza da internet e dal gioco stesso. L'aumento del tempo trascorso online è sicuramente uno dei primi campanelli di allarme. Uno dei sintomi, infatti, è quello di continuare a giocare più a lungo di quanto si vuole.
Il gioco d’azzardo patologico può trasformarsi in una dipendenza patologica e quindi una vera e propria malattia con gravi conseguenze e necessita di diagnosi, cura e riabilitazione. Il giocatore patologico è impossibilitato a resistere all’impulso che lo spinge a giocare e a trascurare tutte le altre attività, inclusi lo studio e le relazioni amicali.
Tipi di dipendenze
https://www.topdoctors.it/articoli-medici/le-differenze-tra-dipendenze-comportamentali-e-dipendenze-da-sostanze
Per dipendenza si intende un'alterazione del comportamento
che da semplice o comune abitudine diventa una ricerca esagerata e atologica del piacere attraverso mezzi o sostanze o comportamenti che sfociano nella
condizione patologica. L'individuo dipendente tende a perdere la capacità di un controllo sull'abitudine: Tratto da wikipedia
La dipendenza è una malattia cronica e ricorrente del cervello. Si basa sulla ricerca di sollievo attraverso il consumo o l'uso di sostanze o altri comportamenti simili. Lo sviluppo di questo comportamento implica per la persona dipendente l'incapacità di controllarlo, la difficoltà di astenersi, il desiderio di consumo, il ridotto riconoscimento dei problemi derivanti dalla dipendenza e dalle relazioni interpersonali, nonché una risposta emotiva disfunzionale. Ciò crea problemi nella vita della persona dipendente, pregiudicando la qualità di vita.
tratto da: https://www.topdoctors.it/dizionario-medico/dipenden
Gli eccezionali avanzamenti delle neuroscienze hanno portato a far luce su alcuni dei meccanismi cerebrali correlati alle dipendenze. Il modello di spiegazione neurobiologico della dipendenza sembra corroborato da risultati sperimentali sui modelli animali, e anche dai numerosi reperti ottenuti con le nuove tecniche di visualizzazione in vivo delle funzioni del cervello umano, come la PET e la risonanza magnetica funzionale. Questi strumenti di indagine sembrano rilevare specifiche alterazioni funzionali e anche strutturali, per questo croniche, nel sistema nervoso centrale dei soggetti dipendenti.
Si riportano qui di seguito gli accorgimenti di volta in volta indicati da vari organi per evitare, o almeno attutire queste truffe online:
Chi è stato vittima di truffe online può, innanzitutto, sporgere denuncia e cercare di recuperare la cifra che è stata estorta ingiustamente. Basta rivolgersi alle forze dell’ordine come la
La vittima di una truffa online può sporgere denuncia presso la Procura della Repubblica che agirà aprendo un apposito fascicolo per truffa online ai danni del soggetto denunciante. Se l’illecito è in corso, la denuncia può essere fatta oralmente di persona o per telefono, chiedendo il pronto intervento per impedire il protrarsi della situazione antigiuridica.
Via via che Internet continua ad espandersi in ogni aspetto della società, le truffe online stanno anch’esse diventando più sofisticate.
Dalle truffe di phishing ai falsi venditori di biglietti, le truffe online si aggrappano a sentimenti diversi che ci guidano, come la simpatia, la paura e l’avidità.
Quello che le truffe online hanno in comune è che approfittano dell’ingenuità e dell’ignoranza del loro pubblico.
Via via che Internet continua ad espandersi in ogni aspetto della società, le truffe online stanno anch’esse diventando più sofisticate.
Dalle truffe di phishing ai falsi venditori di biglietti, le truffe online si aggrappano a sentimenti diversi che ci guidano, come la simpatia, la paura e l’avidità.
Quello che le truffe online hanno in comune è che approfittano dell’ingenuità e dell’ignoranza del loro pubblico.
Alcune delle truffe più elaborate che sono in giro per tutto il world wide web in questo momento, vanno dalla prima pagina di YouTube alla tua casella di posta.
Ecco alcune delle truffe online più sofisticate su Internet.
Una delle truffe online più diffuse è il phishing. Nel 2016, a seconda di chi si interpella sull’argomento, il phishing ha persino fatto deragliare la candidatura presidenziale di Hillary Clinton e, come minimo ha rivelato la deliziosa ricetta del suo manager di campagna elettorale per un risotto cremoso.
Il phishing, quando ha successo, induce l’utente a consegnare inconsapevolmente le proprie password al truffatore, spesso attraverso email dall’aspetto professionale che fingono di provenire da aziende affidabili. Il risultato del giochino è generalmente l‘acquisizione di informazioni personali, come i numeri di carta di credito e dei documenti.
Secondo il gruppo di lavoro anti-phishing, ogni mese vengono segnalati circa 100.000 tentativi di phishing.
Recentemente, il phishing è stato usato come un’arma per diversi gradi di sofisticazione con una tecnica chiave: furto d’identità.
Il trucco è stato sufficiente per convincere un dipendente di Gimlet Media, che gestisce il podcast su tutto ciò che riguarda internet “Rispondi a tutti”, ad aprire un’email inviata da un suo “collega”. Peccato che il mittente non era un suo collega, ma un hacker che tentava un test di phishing autorizzato sui dipendenti della società.
Il furto d’identità è una tattica online per la quale bisogna essere particolarmente cauti sui social media, dove le immagini e gli pseudonimi degli amici sono a portata di mano per essere imitati. Gli account duplicati pescano informazioni personali dietro la maschera della familiarità.
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La truffa del principe nigeriano è una delle più vecchie truffe su internet.
La truffa venne alla ribalta negli anni ’90 ed è indicata dall’FBI come “Frode nigeriana” o “419”.
La premessa è semplice: ricevi un’email e, all’interno del messaggio, un principe nigeriano (o investitore o funzionario governativo) ti offre l’opportunità di lucrosi guadagni finanziari.
La trappola? Pagare una piccola parte dell’importo in anticipo o consegnare le informazioni sul conto bancario e altre informazioni identificative in modo che il trasferimento possa essere effettuato. Ovviamente, perdi quel “denaro iniziale”, non ricevendo mai neanche una monetina in cambio.
Un’altra popolare truffa online è la frode sui biglietti, in cui i consumatori sono indotti a comprare biglietti falsi per eventi sportivi, concerti e altri eventi.
Gli scammer di solito puntano a eventi di alto profilo i cui biglietti probabilmente vanno esauriti in modo che possano trarre vantaggio dall’aumento della domanda.
Spesso i biglietti che inviano ai clienti hanno codici a barre contraffatti o sono copie duplicate di biglietti legittimi. Altre volte, i consumatori non riceveranno alcun biglietto dopo aver pagato.
Più del 10% dei millennial sono stati vittime di frodi sui biglietti e il
raccomanda ai clienti di prendere diverse precauzioni prima di acquistare i biglietti online.
Ransomware
In un attacco ransomware, gli hacker installano malware su un computer o su un sistema di computer che limita l’accesso di una vittima ai loro file. Il pagamento di un riscatto, spesso sotto forma di bitcoin, è richiesto per annullarlo.
Falso Ransomware
Nel peggiore dei casi, le frodi ransomware minano il senso di sicurezza e privacy della vittima.
E in una terrificante variante, gli hacker rivendicano via email di aver hackerato una webcam mentre la vittima guardava un film porno.
L’annuncio di cam-hacking, che è sostenuto dalla ripetizione della password dell’utente nell’email, è un mezzo per ricattare: inviaci bitcoin o inviamo il filmato a tutti i tuoi contatti.
La realtà? Manipolazione pura. I truffatori non hanno dossier di filmati. Non hanno nemmeno mai violato le tue informazioni. Come? Perché la password che si sono vantati di avere non è stata hackerata, ma raccolta, presa da database disponibili pubblicamente di password e email trapelate.
Quindi non c’è bisogno di coprire la fotocamera del portatile. Per adesso
Nei casi peggiori vi potrebbe essere chiesto di scaricare un software per poter continuare a svolgere determinati servizi. Il programma installato (rientrante nella categoria dei keylogger) intercetterà, tramite un’operazione definita “sniffing”, qualsiasi dato digiterete sulla vostra tastiera con conseguenze facilmente intuibili. Questo tipo di attacco, una volta messo a segno, è sicuramente il più proficuo poiché il keylogger resta in esecuzione sulla macchina senza dar traccia di sé, consentendo al malintenzionato di turno di raccogliere i dati d’accesso di tutti i vostri account, non solo quelli bancari, assieme a quelli delle carte di credito inserite al momento dei pagamenti.
L’aiuto che può derivare da tale operazione, nel ripulire un conto, non è trascurabile: pensate ad esempio a tutti quei processi che richiedono un’identificazione della persona tramite risposte a domande segrete. Magari la soluzione a questo problema, in cui potrebbe incappare il nostro ladro, risiede semplicemente sul profilo personale di un social network oppure in una qualsiasi delle chat che giornalmente utilizziamo senza dar troppo conto a ciò che scriviamo.
La truffa del sì sta diventando famosa quasi quanto il gioco delle tre carte. La sua efficacia è dovuta alla sua semplicità: il finto operatore fa di tutto per far pronunciare alla vittima le parole sì o no, ad esempio con domande chiuse come “Mi sente?” o “Ha ricevuto l’ultimo addebito?”. Una volta ottenuto il sì o il no dell’utente, l’organizzazione criminale alle spalle di questo agente utilizzerà un software di montaggio audio per inserire tale risposta in una conversazione artefatta, ad esempio subito dopo la domanda “v
Con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale - SPID puoi accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali.
Semplice e sicuro, puoi usare SPID da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone, ogni volta che, su un sito o un’app di servizi, trovi il pulsante “Entra con SPID”.
Tratto dal sito www.gov.it
Aruba ID
Infocert ID
Intesa ID
Lepida ID
Namiral ID
Poste ID
Sielte ID
SPID Italia Register
Tim ID
Puoi attivare SPID se sei maggiorenne e in possesso di un documento di riconoscimento italiano valido e di una tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale.
Per richiedere SPID ti serviranno:
Con SPID puoi accedere ai servizi di oltre 5.300 tra amministrazioni locali e centrali, enti pubblici e agenzie.
Naviga tra le categorie sottoelencate o usa la barra di ricerca per scoprirle. Se invece vuoi conoscere la lista dei fornitori di servizi privati che hanno aderito a SPID,
.
SPID è anche la chiave di accesso ai servizi pubblici europei. Con la tua identità digitale potrai accedere ai servizi online degli Stati membri che hanno aderito al nodo eIDAS italiano.
su come utilizzare la tua identità digitale in Europa.
Tratto dal sito www.gov.it
Propongo un breve elenco di attività POSITIVE che si possono fare attraverso Internet, ma ve ne sono tante altre
STUDIARE
Comprare online
Vendere online
Pagare vari tipi di incombenze e servizi
Gestire il proprio Fascicolo sanitario
Informarsi su svariati argomenti
Gestire il conto della banca
Contattare altre persone
Inviare documenti
Invire e condividere foto, filmati, testi vocali
Ottenere spazi di arciviazione dei nosti file
Condividere immagini e documenti vari
Collaborare alla stesura di documenti di scuola o di lavoro
Giocare da soli o con altri
Richiedere documenti dalla pubblica mministrazione
Gestire attività inerenti il proprio lavoro
Contattare Aziende
Cercare lavoro
Iscriversi a scuola o università
Cercare informazioni su argomenti di nostro interesse
Pubblicare le nostre idee
Aggiornarsi su diversi argomenti in tempo reale
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Che cosa è la Blackout challenge - una sfida che porta i partecipanti a cercare di sfiorare la linea di confine tra la vita e la morte. Chi vi partecipa si strangola fino a provocarsi uno svenimento. Su internet girano da tempo video che ne spiegano il funzionamento. Una follia praticata sia da soli che in compagnia con l'uso di corde o braccia strette attorno al collo. Lo scopo sarebbe quello di provare il brivido di rimanere senza ossigeno come se si fosse a 7mila metri d'altitudine, oppure in punto di morte. L'obiettivo è perdere i sensi e poi rinvenire. Ma ovviamente non sempre il gioco (ma si può davvero chiamare così?) finisce bene.
Hanging challenge
sfida sospesa
La email è un modo più diretto per comunicare con gli utenti. I clienti attuali e quelli potenziali sono sopraffatti dalle informazioni. La posta elettronica, a differenza dei social media, ti permette di “incontrare” i clienti uno ad uno ed entrare nel loro spazio privato.18 lug 2019
https://blog.ehiweb.it/2019/03/11/gmail-funzioni-utili/
https://taglialabolletta.it/sicurezza-email-come-difendersi-da-virus-pishing-ed-email-dannose/
https://www.aranzulla.it/come-violare-una-mail-29309.html#sub-chapter1
La password più importante è quella del nostro indirizzo email
È l’indirizzo che utilizziamo per recuperare le password che non ricordiamo o che “perdiamo”: per questo motivo rappresenta il fulcro di tutta la nostra sicurezza online. È facile comprendere come un hacker che abbia decifrato la password del nostro account di posta elettronica possa, in concreto, riuscire a risalire alle password di tutti i nostri account online. Se quindi è necessario proteggere indistintamente ogni nostra attività, la password del nostro account email è quella che deve ritenersi maggiormente esposta e pertanto le dobbiamo garantire un’attenzione e una protezione maggiori.
di Federica De Stefani
Tratto da Millionaire di settembre 2020.
Scaricare musica è illegale
Chi scarica contenuti audio e video online da YouTube non commette alcun reato. La situazione diventa illecita solo in caso di diffusione a fini di lucro. ... Quindi scaricare musica da Internet non è illegale come non lo è estrarre il file audio da un video di Youtube.
4 giu 2020
Con l’IPTV, invece, l’approccio è diverso poiché il pirata anziché condividere le chiavi, trasmette agli utenti il segnale video già decodificato.
Non potendo trasmettere via etere, lo invia tramite internet agli utenti finali, il quali dovranno munirsi di semplice computer, smartphone o Tv box android.
Tuttavia, la qualità del video sarà più bassa rispetto alla trasmissione originale, poiché il pirata dovendo condividere il segnale tramite internet, dovrà scendere a compromessi con la propria larghezza di banda.
Con il Card Sharing, il pirata condivide esclusivamente i codici di accesso della pay-tv.
L’utente finale, dunque, dovrà munirsi di un decoder collegato ad una antenna per captare il segnale protetto, e allo stesso tempo connesso ad internet per ricevere le chiavi pirata e decodificare il segnale video captato dall’antenna.
In questo caso, la qualità dei programmi è pari all’originale, poiché la fonte è la medesima, ossia il segnale catturato via etere.
Tratto dal seguente link:
Xtreame Codes
Ora, nel caso specifico degli utenti Xtream Codes, anche loro saranno indagati. Quelli che rischiano di più saranno coloro che si trovavano online al momento dell’operazione anti-pirateria. Ma non saranno gli unici visto che anche tutti gli altri saranno in qualche modo sanzionati e puniti. Le forze dell’ordine intendono risalire infatti ai fruitori della piattaforma tramite il loro indirizzo IP e le carte con cui effettuavano i pagamenti ai diffusori del servizio pirata. In questo caso dunque anche loro rischiano arresto con carcere fino a 3 anni e multe fino a 25mila euro.
Come è possibile essere scoperti se si possiede un IPTV?
Chi utilizza o ha acquistato un servizio IPTV forse non percepisce la reale problematica nell'usare questo tipo di sistema. Si pensa che il sistema sia stato architettato così bene che chi lo utilizza non verrà mai scoperto. Un errore. Sì, perché il flusso di dati internet generato proprio da queste IPTV è facilmente tracciabile proprio dalla Polizia. Tutti coloro che l'hanno utilizzata fino ad oggi e non sono stati scoperti hanno avuto fortuna perché le autorità hanno deciso di volontà di non intervenire.
In questo caso infatti con le varie operazioni contro le IPTV, le forze dell'ordine, riescono ad entrare in possesso degli IP dei vari utenti utilizzati per accedere al servizio illegale e questo chiaramente fa si che si possa in caso intervenire legalmente nei confronti appunto degli utenti che hanno fatto uso dei servizi pirata.
Trattodal sito : https://www.hwupgrade.it/news/web/iptv-ecco-cosa-rischia-chi-ha-usato-il-pezzotto-tra-reclusione-e-multa_84521.html