по Andrea Ursini Casalena 4 лет назад
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www.MyGreenBuildings.org
Ing. Andrea Ursini Casalena
ATTENZIONE Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.
Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista da inviare all'ENEA a quale beneficio intende fare riferimento
ESEMPIO E' il caso in cui siano stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio o nell’ambito degli interventi sulle strutture opache verticali Clicca qui a destra per vedere il caso applicato alla riqualificazione energetica globale >>>
ESEMPIO Se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro
ESEMPIO Considerando l'importo massimo di detrazione pari a 100.000 euro (riqualificazione energetica globale), esso corrisponde al 65% di una spesa massima pari a 153.846 euro (153.846 x 0,65 = 100.000 euro)
Se l’intervento di riqualificazione energetica, con detrazione max 100000 €, si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio, tale somma costituisce il limite complessivo della detrazione per quell'edificio, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio
ATTENZIONE Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Inoltre, relativamente agli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011, è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali
Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, la detrazione andava ripartita in cinque quote annuali, di pari importo
Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere all’atto della prima detrazione
Per interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007 la detrazione andava ripartita in tre quote annuali di pari importo
Per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori sono inerenti all’esercizio dell’attività commerciale, sono detraibili le spese imputabili nei vari periodi d’imposta fino a quello in corso al 30 giugno 2013
Per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa (come le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale entro il 30 giugno 2013
Spese perr la realizzazione delle opere murarie collegate agli impianti
Spese relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione
Spese professionali
Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione
Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale
Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento
Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
Miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni
Miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso
Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
Demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo
Fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica oppure dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti
Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, l’asseverazione deve specificare che:
Che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate
Per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I e riferiti all’anno 2010
Per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I e riferiti all’anno 2009
Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%
Scarica il decreto con l'Allegato I >>>
Per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti agli anni 2008-2009 Scarica il decreto con l'Allegato H >>>
Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, l’asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni:
Che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili
Che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore
Che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante
L’asseverazione deve specificare che:
Sono installate, ove tecnicamente “compatibili” valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C
Sono installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario
Deve certificare il rispetto dei seguenti requisiti:
Che l’installazione degli impianti è stata eseguita in conformità ai manuali d’installazione dei principali componenti
Che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera
Che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno due anni
Che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni
In base alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere: - sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici
Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
Deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene, nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento. Detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008. Vai al nodo con i dettagli sui limiti di U >>>
Deve specificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi risulta non superiore ai valori limite definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008. Vai al nodo con i dettagli sui limiti di EPi >>>
La ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito).
Ritenuta sui bonifici Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione del 55%, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori
Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull’applicazione della ritenuta Scarica la circolare n.40 >>>
La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico diminuito dell’Iva
Nel modello vanno indicati: La causale del versamento Il codice fiscale del beneficiario della detrazione Il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)
Se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese
Se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta
Sottoargomento
Scarica il modulo PDF dell'Agenzia delle Entrate con relative istruzioni >>>
Vai alla pagina apposita dell'Agenzia delle Entrate
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta Clicca qui a destra e accedi alle specifiche tecniche >>>
La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro)
Vai al D.Lgs. n. 471/1997 >>>
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello per ciascun periodo d’imposta
Il modello deve essere presentato in via telematica entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione
Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta Clicca a destra per accedere alla compilazione telematica >>>
Bonus 65%: cancellata la comunicazione all’Agenzia delle entrate Il Decreto semplificazioni fiscali ha cancellato l’obbligo di comunicare all’Agenzia dell’entrate i lavori che proseguono oltre il periodo di imposta in cui sono iniziati.
Il modello deve essere presentato in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio
L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali-riqualificazione energetica”
Quante pratiche presentare in funzione di più interventi realizzati <<< Apri il nodo per visualizzare la tabella
http://finanziaria2014.enea.it/
www.finanziaria2013.enea.it/
www.acs.enea.it
La data di fine lavori coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo”, e non di effettuazione dei pagamenti. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
La scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E o F del decreto)
Scarica il Decreto attuativo 19 febbraio 2007 integrato (o Decreto Edifici) con l'allegato E o F
Copia dell’attestato di prestazione o di qualificazione energetica (Allegato A Decreto)
Dal 2008 l’attestato di prestazione energetica non è più richiesto per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre Dal 15 agosto 2009 non è più necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato
L'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva
Rettifica della scheda informativa Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa
Poiché la detrazione compete solo per le spese effettivamente sostenute, in caso di sconti o abbuoni riconosciuti successivamente all’invio della scheda informativa, il contribuente ha l’obbligo di assoggettare a tassazione separata le somme ricevute a tale titolo e per le quali in anni precedenti ha fruito della detrazione. Pertanto, eventuali rimborsi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono stati ricevuti.
Non è necessario rettificare la scheda informativa quando è stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura, o non è stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione
Errori rettificabili
Gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva
I dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento
Errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione
Allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (comma 345b) o l’installazione di pannelli solari (comma 346) Scarica decreto con Allegato F cliccando qui a destra >>>
La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale (non necessariamente da un tecnico abilitato) La scheda deve contenere:
Il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione
Il risparmio di energia che ne è conseguito
La tipologia di intervento eseguito
I dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti
Redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo Scarica il decreto con Allegato E >>>
Non occorre più presentare APE l'attestato di prestazione energetica (o qualificazione energetica AQE)
Per le spese effettuate dal 15 agosto 2009 riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (comma 347)
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l’installazione di pannelli solari (comma 346)
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari (comma 345b)
Attestato di Qualificazione Energetica Dopo l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica globale (comma 344), coibentazione di strutture opache e sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari (comma 345a) può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica” Leggi le differenze tra APE e AQE visitando la mappa sulla certificazione energetica, clicca qui a destra >>>
Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall’allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi
Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo (DM 19 febbraio 2007) ed asseverato da un tecnico abilitato
Chi è un tecnico abilitato? Clicca qui a destra per leggere i dettagli >>>
Scarica il Decreto attuativo 19 febbraio 2007 integrato (o Decreto Edifici) con l'allegato A
Attestato di Prestazione Energetica Redatto obbligatoriamente per interventi di riqualificazione energetica globale (comma 344), coibentazione di strutture opache e sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari (comma 345a) Leggi maggiori dettagli sulla mappa con gli obblighi della certificazione energetica cliccando qui a destra >>>
Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, oppure approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, oppure le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005
Vai al D.Lgs. 192/05, art. 6, integrato al D.Lgs. 311/06 cliccando qui a destra >>>
Tale certificazione è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano oppure le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005
Chiarimenti sulla redazione della APE (Attestato di Prestazione Energetica) o dell'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) 1) L'APE va sempre redatto, obbligatoriamente, per interventi di riqualificazione energetica globale (comma 344), coibentazione di strutture opache e sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari (comma 345a). 2) E' però possibile redarre e presentare l'AQE all'ENEA negli stessi casi di cui sopra. In questo caso l'ACE va comunque redatto e conservato. <<< Apri il nodo per leggere tutti i dettagli
F.A.Q. ENEA n. 67 D - Per accedere alle detrazioni fiscali del 55-65% l’Attestato di certificazione energetica (A.C.E.) ora sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica(A.P.E) è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili? R – Il comma 1-ter dell’art. 6 del D. Lgs. n° 192 del 2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 ha stabilito che dal 1 gennaio 2007 l’A.C.E. di un edificio o di un'unità immobiliare è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Inoltre, come previsto dal comma 1-bis dell’art. 11 del decreto su citato, fino all’entrata in vigore (25 luglio 2009) delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 55%, là dove richiesto), l’A.C.E. Ma come riporta chiaramente il punto 1-ter dell’art. 11 del D. Lgs. 192, ciò non è più consentito trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida nazionali. In questo modo è stato esteso in ambito nazionale quanto già era vigente nelle regioni in cui una legislazione locale imponeva da tempo la redazione dell'A.C.E. Pertanto, per i lavori che abbiano avuto inizio dal 26 luglio 2010 o successivamente, è stato ritenuto obbligatorio l’A.C.E. per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, eccezion fatta per gli interventi che il comma 24 della finanziaria 2008 e l'art. 31 della legge 99/09 esentano dall’obbligo e per i quali nel tempo si è attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione, ossia quelli di cui ai commi 345, limitatamente alla sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, 346 e 347 della Finanziaria 2007. Come accennato, sulla base del comma 1 ter dell’art.6 del D. Lgs. n°192 del 2005, si è ritenuto che possano ritenersi salvi i diritti acquisiti prima del 26 luglio 2010, garantiti dalle attestazioni di incarico conferite fino a questa data. Con il decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90 (che recepisce la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia), l’Attestato di Certificazione Energetica è stato soppresso e sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica. Pertanto, dal 4 agosto 2013, entrata in vigore della legge n°90, nei casi ove esso è previsto (e cioè nel caso di interventi ai sensi dei commi 344 e 345, quest'ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007), per accedere a questi incentivi, occorre ora redigere l’A.P.E. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, come riporta la Circolare del MiSE del 7 agosto 2013, “fino all’emanazione dei decreti previsti dall’art.4 del D.L. n°63, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’A.P.E. secondo le modalità di calcolo di cui al D.P.R. 2 aprile 2009 n°59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE”. Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto, nei casi ove esso è previsto, sopra riportati nel dettaglio, si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell’attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'Attestato di Prestazione Energetica non deve essere coinvolto nei lavori (per ulteriori informazioni sui requisiti dei certificatori, si rimanda al D.P.R. 75/2013). Come è stato già detto, l’A.P.E. va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le spese tecniche per la sua compilazione sono anch’esse detraibili.
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Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione
In base a quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori
Vai al Decreto, art 4, cliccando qui a destra >>>
Se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori
In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste
Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E)
Scarica la circolare 23 aprile 2010, n. 21/E
cliccando qui a destra >>>
Sono comprese nell’agevolazione anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore
È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo
ATTENZIONE Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo Non è agevolabile, pertanto, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti
Acquistando una stufa a pellet che non richiede posa in opera, è possibile usufruire di qualche agevolazione legata al risparmio energetico?
Detrazioni IVA per stufe a pellet, ecco tutti i casi
SI' AL 50%. L'acquisto può tuttavia godere della detrazione del 50% ai fini IRPEF prevista dalle norme in materia di agevolazione degli interventi di recupero, ristrutturazione e restauro conservativo degli edifici esistenti. Va inoltre tenuto presente che l'agevolazione potrebbe coprire sia le spese sostenute per l'installazione che per la realizzazione della canna fumaria.
No, il caso proposto non può godere del regime agevolativo previsto per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici non tanto perchè non è detto che la stufa acquistata sia in grado di rispondere ai requisiti tecnici richiesti dalla norma di riferimento ma anche, e forse soprattuto, perchè, secondo quanto viene riferito dal contribuente, non si concretizza la fattispecie di “sostituzione” dell'impianto di riscaldamento.
F.A.Q. ENEA n.37 D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione? R - Un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Per edificio vale la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 192/05. Ancora, è “esistente”, se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'IMU (ex ICI) , se dovuta. Inoltre, si ritiene che un impianto termico, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D. Lgs. 192/05, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90, che qui si riporta: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30%
L’articolo 15 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63 modificato dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 prevede inoltre incentivi per nuovi interventi finalizzati all’efficienza energetica tra cui micro-cogenerazione e micro-trigenerazione.
Dal 1° gennaio 2012, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia
Il Decreto Legge 63 del 4 giugno 2013 aveva in prima battuta escluso le pompe di calore dalla detrazione fiscale 65%, ma sono poi state re-incluse con un emendamento.
Che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera
Un termine minimo di garanzia
Due anni per gli accessori e i componenti tecnici
Cinque anni per i pannelli e i bollitori
In questi casi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto
Vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E del 7 febbraio 2011
Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica
Per la copertura del fabbisogno di acqua calda
Istituti scolastici e università
Case di ricovero e cura
Strutture sportive
In piscine
Per usi domestici o industriali
In pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture riguardanti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda
Il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti
In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, gli indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente
Che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) secondo il DM 11 marzo 2008
Tabella valori Trasmittanze limite secondo DM 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010 Apri il nodo e guarda >>>
Che delimitano il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati
Sostituzione dei portoni d’ingresso
E che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
Vedi: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010
A condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati
Finestre comprensive di infissi
L’articolo 15 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63 modificato dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 prevede inoltre incentivi per nuovi interventi finalizzati all’efficienza energetica tra cui le schermature solari.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di prestazione energetica (APE) o qualificazione energetica (AQE)
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso
Strutture opache verticali (pareti generalmente esterne, ma anche interne verso i locali non riscaldati)
Strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti)
ATTENZIONE In caso di ristrutturazione energetica globale, è necessario redigere l'APE (attestato di prestazione energetica), che può essere rilasciato solo da un tecnico esterno al progetto Oltre all'APE, bisogna effettuare tutte le verifiche ex legge 10, ovvero DLgs 311/06 (ex. DLgs. 192/05) e DPR 59/09. Infatti, per le detrazioni del 65%, dovrai inviare l'ACE e l'allegato E del DLgs. 311/06
E' ancora possibile presentare l'AQE (attestato di qualificazione energetica) al posto dell'ACE Leggi tutti i dettagli al nodo dedicato a questo della seguente mappa >>>
Leggi i conflitti di interesse tra certificatore, progettista, direttore dei lavori, committente Vai al nodo "Albo per certificatori energetici e competenze tecnici abilitati" della mappa sulla certificazione energetica >>>
ATTENZIONE L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati
Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l’installazione dei pannelli solari
In questo caso la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell’edificio Clicca qui a lato per vedere un esempio >>>
Resta fermo che non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori (vedi finestre esempio sopra) che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi (ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante) nell’intervento più generale
ESEMPIO: Ad esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000 euro, può essere realizzato mediante la sostituizione di infissi (intervento con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro). In questo caso, se mediante la sostituzione degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) inferiore ai limiti richiesti dal DM 11 marzo 2008, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro, anzichè solo 60.000 euro.
Interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati
Gli impianti geotermici
Gli impianti di trigenerazione
Gli impianti di cogenerazione
La sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con:
Caldaie a biomasse
Scambiatori per teleriscaldamento
Pompe di calore
Generatori di calore non a condensazione
ATTENZIONE L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono
Si intende conseguire un risultato in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Esso rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto (20 °C), in regime di attivazione continuo”
Calcolo Indice Prestazione Energetica Edifici EPi con Excel per Detrazioni Fiscali 65%
Trovi la definizione nell'allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005 >>>
Che cos'è l'indice di prestazione
energetica per la climatizzazione
invernale?
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Scarica il DM 11 marzo 2008
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori
Tabella valori EPi limite secondo DM 11 marzo 2008 Apri il nodo e guarda >>>
Scarica il Decreto coordinato
cliccando qui a destra >>>
Dal 1° gennaio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera. Tuttavia si consiglia di ignorare questa facilitazione solo "virtuale" in quanto il regime di applicazione dell'IVA permane diverso
Cessione di beni di valore significativo L'IVA al 10% vale anche per la cessione di beni qualora questi siano però di valore significativo, ma solo fino a concorrenza dell'importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo l'aliquota è al 21%
Prodotti e materiali non ammessi all’IVA 10% In qualunque caso non si può invece applicare l’Iva agevolata al 10% su: • materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori • materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente • prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio • prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo
Regole speciali per pannelli solari Vi sono regole specifiche che riguardano “le cessioni di impianti termici che producono calore-energia impiegando come fonte energetica quella solare”. L’installazione di pannelli solari (beni e manododpera) è sempre assoggettata all’aliquota IVA del 10%.
Beni significativi: (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) “Beni significativi“ ammessi all’IVA 10%: • ascensori e montacarichi • infissi esterni e interni • caldaie • video citofoni • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria • sanitari e rubinetteria da bagni • impianti di sicurezza
Scarica il Decreto 29 dicembre 1999
completo cliccando qui a destra >>>
Esempio tratto dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui: a) per prestazione lavorativa 4.000 euro; b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro. Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.
Esempio: L'importo complessivo per il committente è di 30.000 euro, di cui 20.000 riguardano l'acquisto delle finestre e 10.000 la manodopera. Questo significa che delle 20.000 euro delle finestre, solo 10.000 possono essere agevolate al 10%. I restanti 10.000 seguono il regime ordinaria IVA al 21%.
Tale importo limite deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Ovvero, se il valore imputato ai beni significativi eccede quello della manodopera sommata ai beni non significativi, può godere dell’IVA 10% solo la quota di beni pari a quello della manodopera.
Prestazione di servizi Infatti, nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi l'IVA è al 10%
Vai alla L. 488/1999, art. 7, c.1
cliccando qui a destra >>>
La Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell’Iva diventa permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso)
Dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali
Pertanto, il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali
Il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale
Esplora la mappa sulle detrazioni fiscali 50% per le ristrutturazioni edilizie
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene
Invece il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato
Vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso
Cos'è un immobile merce? Per "immobili merce" si intendono gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. In altri termini, si tratta degli immobili che vengono venduti dalle imprese che svolgono l'attività di compravendita immobiliare ovvero di costruzione ristrutturazione e successiva vendita
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Non assumono rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore
In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing
Se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione
Coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado
Pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati
Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali
Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
Le associazioni tra professionisti
I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
Chi detiene l’immobile in comodato
Gli inquilini
I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
I titolari di un diritto reale sull'immobile
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione del 65%, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente.
In questo caso, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.
Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione.
Dal 21 agosto 2013 sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma (vedi f.a.q. ENEA n.68 bis)
Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità
Essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: - stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30% (vedi f.a.q. ENEA n.37)
Tranne nel caso in cui si installano pannelli solari termici
In sostanza, la somma eventualmente eccedente rispetto alle proprie tasse non può essere chiesta a rimborso
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici/Imu, se dovuta.
4. Sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale
3. Installazione di panneli solari termici
2. Miglioramento termico dell'involucro edilizio
Isolamento termico di pareti, tetti e pavimenti confinanti con l'esterno o ambienti non riscaldati
Sostituzione di finestre, comprensive di infissi
1. Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
Riqualificazione energetica globale
Detrazioni fiscali 65% e il libero mercato dell'energia in Italia
Riduzione dell'IRES (Imposta sul reddito delle società)
Riduzione dell'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
La LEGGE DI STABILITA’ 2014 introduce le seguenti modifiche: - Per edifici e unità immobiliari le detrazioni si applicano a) al 65% anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 b) al 50% alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. - Per parti comuni di edifici condominiali e tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio le detrazioni si applicano a) al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 b) al 50%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Clicca qui a destra per accedere alla mappa completa sulla certificazione energetica degli edifici
A partire da quest’anno (2014), in tutti i casi in cui i rimborsi da detrazioni siano complessivamente superiori ai 4.000 euro, è previsto non solo che l’Agenzia delle entrate debba effettuare "controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia", ma anche che il rimborso stesso venga erogato dall’Agenzia delle entrate.